LEGGE 2 ottobre 1997, n. 348
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo concernente le persone che partecipano alle proce- dure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo, Vista la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"); Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, relativo alla ristrutturazione del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (di seguito denominato "Protocollo n. 11 alla Convenzione") che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata "la Corte") in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo; Considerando, alla luce di tali sviluppi, l'opportunita' che, in vista di un migliore conseguimento degli scopi della Convenzione, le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte si vedano accordare alcune immunita' ed agevolazioni mediante un nuovo accordo, ossia l'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominato "l'Accordo"); Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Le persone cui il presente Accordo si applica sono: a. tutte le persone che partecipano alla procedura instaurata davanti alla Corte, sia in quanto parti, sia come rappresentanti o consulenti legali di una parte; b. i testimoni, gli esperti convocati dalla Corte, nonche' tutte le altre persone invitate dal Presidente a partecipare alla procedura. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, il termine "Corte" indica i comitati, le camere, il Collegio della Camera Unita, la Camera Unita ed i giudici. L'espressione "partecipare alla procedura" include ogni comunicazione relativa alla presentazione di un ricorso contro uno Stato parte della Convenzione. 3. Se durante l'esercizio, da parte del Comitato dei Ministri, delle funzioni che gli sono conferite in applicazione dell'articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione, una persona di cui al primo paragrafo qui sopra chiamata a comparire dinnanzi a detto Comitato o a sottoporgli dichiarazioni per iscritto, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno anche a questa persona.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Le persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo godono dell'immunita' dalla giurisdizione per le dichiarazioni da essi effettuate oralmente o per iscritto alla Corte, nonche' per la documentazione che presentano. 2. Tale immunita' non si applica alla comunicazione, fuori della Corte, di dichiarazioni rese o di documentazione presentata alla Corte.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. Le Parti contraenti rispettano il diritto delle persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo di corrispondere liberamente con la Corte. 2. Per quanto concerne le persone detenute, l'esercizio di questo diritto comporta in particolare: a. che la loro corrispondenza sia trasmessa e consegnata senza indugio eccessivo e senza alterazioni; b. che tali persone non possano essere oggetto di alcuna misura disciplinare per via di una comunicazione trasmessa alla Corte per le vie appropriate; c. il diritto di tali persone, riguardo ad un ricorso alla Corte ed ogni procedura che ne deriva, di corrispondere con un avvocato abilitato a trattare davanti ai tribunali del paese in cui sono detenute, e di intrattenersi con lo stesso senza essere ascoltate da chiunque. 3. Nell'applicazione dei paragrafi precedenti, non puo' esservi ingerenza di un'autorita' pubblica se non nella misura in cui questa ingerenza e' prevista dalla legge e che rappresenti una misura necessaria in una societa' democratica, per la sicurezza nazionale, la ricerca e l'incriminazione di un reato o la protezione della sa- lute.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1. a. Le Parti contraenti s'impegnano a non impedire alle persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo di circolare e di viaggiare liberamente per assistere alla procedura davanti alla Corte e fare rientro. b. Nessuna limitazione puo' essere imposta a tali movimenti e spostamenti diversa da quelle che, previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una societa' democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico ed il suo mantenimento, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle liberta' altrui. 2. a. Nei paesi di transito e nel paese dove si svolge la procedura, queste persone non possono essere incriminate ne' detenute, ne' sottoposte ad altre restrizioni della loro liberta' individuale per via di fatti o di condanne anteriori all'inizio del viaggio. b. Ogni Parte contraente puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai suoi cittadini. Tale dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Le Parti contraenti s'impegnano a lasciar rientrare queste persone nel territorio dal quale hanno iniziato il viaggio. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di applicarsi se la persona interessata ha avuto la possibilita', per quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza ha cessato di essere richiesta dalla Corte, di rientrare nel paese dove il suo viaggio aveva avuto inizio. 5. In caso di conflitto tra gli obblighi derivanti per una Parte contraente dal paragrafo 2 del presente articolo e quelli derivanti da una convenzione del Consiglio d'Europa o da un trattato di estradizione o altro trattato relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale concluso con altre Parti contraenti, prevalgono le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1. Le immunita' ed agevolazioni sono concesse alle persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo solo in vista di garantire la loro liberta' di parola e l'indipendenza richiesta per l'adempimento delle loro funzioni, compiti o incombenze, o per l'esercizio dei loro diritti davanti alla Corte. 2. a. La Corte e' l'unica qualificata a sancire l'abolizione totale o parziale dell'immunita' prevista al primo paragrafo dell'articolo 2 del presente Accordo; essa ha non solo il diritto ma anche il dovere di abolire l'immunita' in tutti i casi in cui, a suo giudizio, quest'ultima potrebbe intralciare il corso della giustizia ed in cui la sua abolizione totale o parziale non nuoce allo scopo definito al primo paragrafo del presente articolo. b. L'immunita' puo' esser abolita dalla Corte sia d'ufficio, sia su richiesta di ogni Parte contraente o persona interessata. c. Le decisioni che sanciscono l'abolizione dell'immunita' o la rifiutano devono essere motivate. 3. Se una Parte contraente certifica che l'abolizione dell'immunita' di cui al primo paragrafo dell'articolo 2 del presente Accordo e' necessaria per procedere ad un'incriminazione per attentato alla sicurezza nazionale, la Corte e' tenuta ad abolire l'immunita' nella misura specificata nella certificazione. 4. Qualora sia rinvenuto un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che non era noto all'autore della domanda al momento della decisione di diniego dell'abolizione dell'immunita', quest'ultimo puo presentare alla Corte una nuova domanda.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata nel senso di limitare o di derogare agli obblighi assunti dalle Parti contraenti ai sensi della Convenzione o dei suoi protocolli.
Accordo - art. 7
Articolo 7 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa firmatari dell'Accordo generale che possono esprimere il loro consenso a farne parte mediante: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione e di approvazione; oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione e di approvazione seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Accordo - art. 8
Articolo 8 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dall'Accordo, secondo le disposizioni dell'articolo 7, se in tale data il Protocollo n. 11 della Convenzione e' entrato in vigore, oppure alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione in caso contrario. 2. Per ogni Stato membro che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. Ogni Stato contraente puo' al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni altro momento successivo estendere l'applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio indicato nella dichiarazione per il quale esso cura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore nei confronti di ogni territorio designato ai sensi del paragrafo 1 il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avra' ricevuto la dichiarazione. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 potra' essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato nella dichiarazione, alle condizioni previste secondo la procedura stabilita per la denuncia dall'articolo 10 del presente Accoldo.
Accordo - art. 10
Articolo 10 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Parte contraente potra', per qaunto la conerne, denunciare il presente Accordo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Tuttavia tale denuncia non puo' avere come effetto di svincolare la Parte contraente interessata di qualsiasi obbligo che avrebbe potuto derivarne, ai sensi de1 presente Accordo, nei confronti di qualsiasi persona di cui al primo paragrafo dell'articolo 1.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Accordo secondo gli articoli 8 e 9 dello stesso; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Accordo. Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
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