LEGGE 2 ottobre 1997, n. 350

Type Legge
Publication 1997-10-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dell'articolo 18 del trattato stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Trattato - art. 1

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA La Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca, d'ora innanzi dette le "Parti Contraenti"; riallacciandosi alla tradizione di amicizia e di collaborazione tra i loro popoli; confermando la Dichiarazione del Governo Italiano in data 26 settembre 1944 che considera nulli e non avvenuti gli accordi di Monaco del 29 settembre 1938; riaffermanda il loro attaccamento alla pace e ai valori di liberta' e democrazia; rispettose degli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale e in particolare dalla Carta delle Nazioni Unite; determinate a rispettare tutti gli impegni assunti nel quadro della CSCE;, convinte della necessita' ci superare definitivamente la divisione dell'Europa e di costruire un assetto nel Continente basato sui comuni valori, sul pluralismo e sull'economia di mercato; decise a collaborare, nell'interesse comune dell'Europa, per realizzare una maggiore stabilita' e sicurezza nel Continente; desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei anche mediante una piu' stretta collabotazione in un quadro regionale; intenzionate a promuovere la collaborazione reciproca in ogni settore; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in uno spirito di mutua comprensione, rispetto e amicizia. Esse si adopereranno al fine di promuovere un'ampia collaborazione e per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato stipuleranno ulteriori accordi e intese qualora necessario. Le Parti Contraenti operereranno insieme per la creazione di un'Eurona pacifica e solidale nella quale i diritti dall'uomo, le liberta' fondamentali e i principi di democrazia e dello stato di diritto siano pienamente rispettati.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2 Conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale e altri Documenti della CSCE e dell'OSCE, le Parti Contraenti rispetteranno i principi dell'uguaglianza sovrana, del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, dell'inviolabilita' delle frontiere, dell'integrita' territoriale e della indipendenza politica degli Stati, della composizione pacifica delle controversie, del non intervento negli affari interni, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dell'uguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli, della cooperazione tra gli Stati e dell'esecuzione in buona fede degli obblighi darivanti dal diritto internazionale.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la sicurezza e la stabilita' in Europa e per promuovere la collaborazione nel Continente. A tal fine Esse contribuiranno alla edificazione di un assetto globale di sicurezza in Europa.

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4 Qualora si verificasse una situazione suscettibile, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le due Parti entreranno in contatto per armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure necessarie per alleggerire la tensione. Nel caso che una delle Parti ritenesse minacciati i suoi supremi interessi di sicurezza, Essa potra' chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5 Le Parti Contraenti si adopereranno per la piena applicazione degli accordi in vigore e per la conclusione di nuovi accordi allo scopo di limitare o ridurre ulteriormente il livello di armamenti in Europa e creare strutture di forze armate rispondenti alle legittime esigenze di difesa individuale o collettiva. Esse agiranno altresi', sia congiuntamente che individualmente, per favorire l'adozione di misure bilaterali e multilaterali idonee a rafforzare la fiducia, la stabilita' e la sicurezza, tra l'altro garantendo una maggiore trasparenza nel settore della sicurezza. Le Parti Contraenti favoriranno la loro collaborazione nel campo militare.

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6 Le Parti Contraenti terranno consultazioni a vari livelli sulle questioni internazionali e bilaterali di comune interesse. Gli incontri al piu' alto livello avranno luogo in principio una volta l'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta l'anno; gli altri membri di governo terranno consultazioni se necessario. Consultazioni avranno luogo anche a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri competenti per gli affari politici, economici e culturali.

Trattato - art. 7

ARTICOLO 7 Le Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i rispettivi Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esse appoggeranno e faciliteranno la cooperazione tra gli Enti territoriali e autonomi, inclusi contatti diretti tra citta' e comunita'.

Trattato - art. 8

ARTICOLO 8 Le Parti Contraenti contribuiranno alla rimozione degli ostacoli che dividono l'Europa sulla base dell'attuale livello di sviluppo e nell'ottica di una graduale trasformazione in un'area economica integrata. Nei limiti delle loro possibilita', le Parti si aiuteranno per sviluppare la collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni internazionali, di cui e' membro soltanto una delle due Parti. Le Repubblica Italiana sosterra' gli sforzi della Repubblica Ceca per creare le condizioni per la sua piena adesione all'Unione Europea.

Trattato - art. 9

ARTICOLO 9 Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo della reciproca cooperazione economica e finanziaria, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente piu' avanzate. Nell'osservanza delle rispettive normative e degli impegni derivanti dai Trattati internazionali, esse creeranno le condizioni piu' idonee per le attivita' economiche e di impresa delle persone sia fisiche che giuridiche. Esse favoriranno l'aumento della partecipazione del capitale italiano nell'economia ceca e, viceversa, lo scambio di quadri e di informazioni e la collaborazione nei settori della formazione professionale e manageriale. Le Parti contraenti stimoleranno la collaborazione fra le imprese pubbliche e private dei due Paesi ed in particolare fra quelle piccole e medie, favorendo anche lo stabilimento di societa' miste. Le Parti contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali, con riferimento anche alle iniziative da realizzarsi nel quadro della cooperazione regionale.

Trattato - art. 10

ARTICOLO 10 Le Parti contraenti si impegneranno, sia sul piano bilaterale che su scala europea, a sviluppare la loro cooperazione nel settore delle infrastrutture. Esse si adopereranno in particolare per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi postali e di telecomunicazioni, nonche' dei collegamenti ferroviari, aerei, stradali, marittimi e per conduttura ("pipeline") tra i due Paesi.

Trattato - art. 11

ARTICOLO 11 Le Parti contraenti appoggeranno la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia nonche' i contatti diretti e le iniziative congiunte degli scienziati e delle istituzioni scientifiche dei due Paesi. Esse attribuiscono un'importanza particolare alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalita' tecniche per gli interventi di carattere industriale nei due suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico. Esse agevoleranno agli scienziati l'accesso agli archivi, biblioteche e istituti di ricerche.

Trattato - art. 12

ARTICOLO 12 Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore ecologico. Esse sosterranno attivita' incisive a livello nazionale cosi' come regionale ed internazionale volte alla protezione dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Esse amplieranno la cooperazione per far fronte alle calamita' naturali.

Trattato - art. 13

ARTICOLO 13 Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori dell'insegnamento, dei programmi per la gioventu', dell'educazione fisica e dello sport. Esse promuoveranno l'apprendimento della lingua dell'altra Parte, gli scambi tra scuole secondarie ed Universita, i diretti contatti tra istituti di insegnamento e adotteranno misure per il mutuo riconoscimento dei titoli scolastici.

Trattato - art. 14

ARTICOLO 14 Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione in campo culturale ed artistico. Esse forniranno il loro appoggio allo sviluppo dell'attivita' dell'Istituto italiano di cultura a Praga e all'apertura e all'attivita' di un Certro ceco a Roma. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo degli scambi culturali ed artistici e coopereranno per la tutela del loro patrimonio culturale. Una particolare attenzione verra' riservata ai monumenti storici. Esse favoriranno altresi' la collaborazione nella cura e nella manutenzione delle tombe e dei cimiteri militari dell'altra Parte situati nel loro territorio.

Trattato - art. 15

ARTICOLO 15 Le Parti contraenti concordano sulla necessita' di sviluppare la cooperazione nei servizi di assisterza sanitaria, specificamente nel campo della protezione contro le malattie infettive. Esse coopereranno nel settore della sicurezza sociale. Le Parti contraenti assicureranno, conformemente ai propri ordinamenti e agli accordi internazionali vigenti, la tutele dei diritti dei cittadini dell'altra Parte, inclusi i diritti in materia previdenziale e sanitaria.

Trattato - art. 16

ARTICOLO 16 Le Parti contraenti, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, svilupperanno la loro cooperazione nel campo giuridico. Le Parti contraenti svilupperanno la loro cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata, al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti, agli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile e del trasporto navale. Esse coopereranno nella lotta ai sequestri di persona e a1 trasferimento illecito di armi e persone fisiche oltre frontiera. Esse collaboreranno per combattere il traffico illegale dei beni culturali delle due Parti. Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente, che si trovino nel loro territorio, debbano essere restituite all'altra Parte. Le Parti contraenti coopereranno per la soluzione dei problemi in campo migratorio che li riguardino, ivi compreso quello della prevenzione della immigrazione illegale.

Trattato - art. 17

ARTICOLO 17 Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno Stato terzo. Le sue disposizioni non compromettono in alcun modo i diritti ne' incidono sugli obblighi derivanti dai Trattati in vigore e dagli Accordi bilaterali e multilaterali stipulati dalle Parti contraenti.

Trattato - art. 18

ARTICOLO 18 Il presente Trattato dovra' essere ratificato ed entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Trattato viene concluso per la durata di 15 anni. Esso verra' tacitamente prorogato per periodi successivi di 5 anni a meno che una delle Parti contraenti non vi ponga termine mediante un preavviso scritto di almeno un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Roma il 23 gennaio 1996 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana ed in lingua ceca, entrambi i testi aventi uguale valore. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA CECA Parte di provvedimento in formato grafico

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