LEGGE 2 ottobre 1997, n. 351
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obbiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dell'articolo 42 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra. IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce l'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri della Comunita' europea", LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'", da una parte, e, LA REPUBBLICA DEL CILE, in appresso denominata "Cile", dall'altra, CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che le uniscono; CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 20 dicembre 1990 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica del Cile; CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo; CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale della Conferenza mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995; TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti intendono garantire uno sviluppo sostenibile che rispetti, al tempo stesso, la necessita' di preservare e tutelare l'ambiente; CONSIDERANDO la loro adesione all'economia di mercato e ribadendo la loro volonta' di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero nell'osservanza delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto; CONSIDERANDO il reciproco interesse delle Parti all'allacciamento di nuovi vincoli negoziali per rafforzare e ampliare la cooperazione, intensificare e diversificare gli scambi e aumentare i flussi d'investimento; CONSIDERANDO la volonta' politica di entrambe le Parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunita' europea, i suoi Stati membri e il Cile basata su una cooperazione politica piu' intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilita' di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione; TENENDO CONTO della Dichiarazione congiunta sul dialogo politico, in cui le Parti convenirono di avviare un dialogo politico piu' intenso per concertarsi maggiormente sulle questioni di comune interesse impostando le loro relazioni in questa prospettiva a lungo termine, HANNO DECISO di concludere il presente accordo: ARTICOLO 1 Fondamenti dell'accordo Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, ispira le politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Obiettivi e campo di applicazione 1. Obiettivi del presente accordo e' consolidare le relazioni esistenti fra le Parti in base a principi di reciprocita' e comunione d'interessi, segnatamente preparando la progressiva e reciproca liberalizzazione di tutti gli scambi, al fine di gettare le basi di un processo destinato a creare, in futuro, un'associazione politica ed economica tra la Comunita' europea, i suoi Stati membri e il Cile in conformita' delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e tenendo conto della sensibilita' di determinati prodotti. 2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo il dialogo politico, il commercio, l'economia e la cooperazione nonche' altri settori di comune interesse, al fine di intensificare le relazioni tra le Parti e tra le loro rispettive istituzioni.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Le Parti decidono di avviare un regolare dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse. Il dialogo si svolge secondo i termini della Dichiarazione congiunta che costituisce parte integrante del presente accordo. 2. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta si svolge in seno al Consiglio istituito dall'articolo 33 del presente accordo oppure, previo accordo tra le Parti, in altre sedi dello stesso livello.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Obiettivi Le Parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, prepararne la liberalizzazione progressiva e reciproca e creare condizioni propizie all'istituzione, in futuro, di un'associazione politica ed economica, che rispetti le norme dell'OMC e che tenga conto del carattere sensibile di alcuni prodotti.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Dialogo economico e commerciale 1. Le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VII per conseguire i loro obiettivi commerciali e preparare i lavori finalizzati alla futura liberalizzazione degli scambi. 2. Le Parti determinano di comune accordo i settori della cooperazione commerciale senza escluderne nessuno a priori. 3. La cooperazione comprende, in particolare, i seguenti settori: a) accesso al mercato e liberalizzazione degli scambi, studi e previsioni riguardanti l'applicazione della liberalizzazione commerciale reciproca, segnatamente il calendario e la struttura dei negoziati e i periodi transitori; b) ostacoli tariffari e non tariffari, restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente: analisi, studi e gestione, compresi i contingenti, norme amministrative del commercio estero, dazi antidumping, clausole di salvaguardia, norme tecniche, norme sanitarie e fitosanitarie, reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione; c) struttura tariffaria delle Parti; d) compatibilita' della liberalizzazione commerciale con le norme dell'OMC; e) individuazione delle riduzioni tariffarie possibili e abolizione delle misure paratariffarie; f) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti; g) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze delle Parti, segnatamente nei settori dei trasporti, delle assicurazioni e dei servizi finanziari; h) controllo delle pratiche che limitano la concorrenza; i) norme di origine tali da promuovere l'uso di mezzi di produzione regionali onde favorire l'integrazione.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Cooperazione in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione, metrologia e valutazione della conformita' Le Parti convengono di collocare in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione, metrologia e valutazione della conformita'. La cooperazione si concreta, in particolare, con: a) l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore del Cile in materia di standardizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia onde creare in questi settori un sistema e strutture compatibili: - con le norme internazionali; - con i requisiti fondamentali destinati a tutelare la sicurezza e la salute delle persone, a preservare piante e animali, a proteggere i consumatori e a salvaguardare l'ambiente; b) una cooperazione che agevoli, quando il livello tecnico dei settori pertinenti lo consentira', il negoziato di un accordo quadro di riconoscimento reciproco; c) una cooperazione tra le Parti in materia di norme tecniche per facilitare l'accesso ai mercati.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Cooperazione nel settore doganale 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. La cooperazione doganale mira altresi' a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale. 2. La cooperazione doganale potra' concretarsi, in particolare con: a) scambi di informazioni, tenendo conto della tutela dei dati personali; b) la messa a punto di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia; c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali; d) semplificazione delle procedure doganali; e) assistenza tecnica. 3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca nel settore doganale.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Importazione temporanea di merci Le Parti si impegnano a tener conto dell'esenzione dai dazi e dalle imposte per l'importazione temporanea nel loro territorio delle merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Cooperazione in materia di statistiche Le Parti convengono di agevolare il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Cooperazione in materia di proprieta' intellettuale 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore della proprieta' intellettuale al fine di promuovere gli scambi commerciali di beni e di servizi, gli investimenti, il trasferimento delle tecnologie, la diffusione delle informazioni, le attivita' culturali e creative e le attivita' economiche connesse. 2. Ai fini del presente articolo, la proprieta' intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore compresi - quelli dei programmi informatici e le banche di dati - e i diritti connessi, i marchi commerciali o di servizi, le indicazioni geografiche - comprese le denominazioni d'origine -, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie dei circuiti integrati, la protezione delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprieta' industriale. 3. Le Parti convengono di garantire, nell'ambito delle rispettive leggi, normative e politiche, una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale in conformita' delle norme internazionali piu' rigorose, contenute nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale connessi al commercio (TRIPS) concluso nell'ambito dell'OMC, nonche', se del caso, a rafforzare detta protezione concludendo, ad esempio, un accordo sulla tutela e sul reciproco riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. 4. La cooperazione nel settore potra' comprendere un'assistenza tecnica fornita attraverso programmi e progetti comuni. 5. In caso di controversie commerciali connesse alla tutela della proprieta' intellettuale, le Parti potranno consultarsi al fine di risolvere eventuali dubbi e problemi in merito all'applicazione delle rispettive norme di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale. 6. In caso di ricerche e di altre attivita' scientifiche comuni nei settori della scienza e della tecnologia, le Parti stabiliranno di comune accordo i criteri di attribuzione dei diritti di proprieta' intellettuale applicabili ai risultati ottenuti.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Cooperazione in materia di commesse pubbliche 1. Le Parti decidono di collaborare per garantire, sulla base della reciprocita', procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti per le rispettive commesse pubbliche nonche' per la concessione di appalti a enti del settore dei servizi pubblici a livello centrale, federale, regionale, provinciale e locale. 2. Per il conseguimento di questo obiettivo, le Parti convengono di esaminare la possibilita' di concludere un accordo sull'aggiudicazione delle commesse in questi settori in condizioni trasparenti, eque e soggette a chiari meccanismi di impugnazione. 3. La cooperazione tra le Parti riguardera' altresi' l'assistenza tecnica nei settori connessi all'accordo sulle commesse pubbliche (ACP). 4. Le Parti prendono in considerazione la possibilita' di consultarsi annualmente in merito.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Obiettivi 1. Tenendo conto dei risultati positivi dell'accordo quadro di cooperazione firmato nel dicembre 1990 tra la Comunita' e il Cile, le Parti si impegnano, con il presente accordo, a rafforzare e ampliare la cooperazione economica globale favorendo la sinergia produttiva, creando nuove opportunita' e migliorando la competitivita' economica di entrambe. 2. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi piu' ampie possibile, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorita', dell'interesse comune e delle competenze specifiche. 3. Le Parti cooperano, in via prioritaria, in tutti i settori favorevoli alla creazione di legami e reti economici e sociali fra le imprese quali il commercio, gli investimenti, la tecnologia, i sistemi di informazione e la comunicazione. 4. Nell'ambito di questa caoperazione, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni necessari per seguire da vicino l'evoluzione delle loro politiche e dei loro equilibri macroeconomici nonche' per garantire il buon funzionamento del mercato. 5. Tenendo conto del grado di liberalizzazione del Cile nei settori dei servizi, degli investimenti e della cooperazione scientifica, tecnologica, industriale e agricola, le Parti si impegnano, in particolare, a fare il possibile per ampliare e rafforzare la cooperazione in materia. 6. Le Parti tengono conto della necessita' di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione economica che esse intraprendono. 7. Lo sviluppo sociale e, in particolare, la promozione dei diritti sociali fondamentali e' alla base di tutte le azioni e misure sostenute dalle Parti in questo campo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Cooperazione a livello dell'industria e delle imprese 1. Le Parti promuovono la cooperazione a livello dell'industria e delle imprese al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi. 2. La cooperazione mira in particolare a: a) incrementare i flussi di scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia; b) favorire la modernizzazione e la diversificazione industriale; c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le Parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi; d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le Parti, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI); e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori di entrambe le Parti; f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese di entrambe le Parti. 3. La cooperazione, nel quadro di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata, prevede principalmente le seguenti azioni: a) intensificazione dei contatti tra le imprese, segnatamente le PMI, e gli operatori di entrambe le Parti onde individuare e sfruttare gli interessi comuni e incrementare gli scambi, gli investimenti e i progetti di cooperazione industriale e aziendale in genere, soprattutto attraverso la promozione delle joint venture; b) promozione delle iniziative e dei progetti di cooperazione individuati intensificando il dialogo tra le reti di operatori cileni e europei; c) sviluppo delle iniziative complementari alla cooperazione tra le imprese, segnatamente quelle connesse alla politica di qualita' industriale delle stesse e all'innovazione industriale, alla formazione e alla ricerca applicata, allo sviluppo e al trasferimento della tecnologia.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Cooperazione nel settore dei servizi 1. Le Parti riconoscono la sempre maggiore importanza dei servizi per lo sviluppo delle loro economie. A tal fine, esse rafforzano e intensificano la cooperazione nel settore, nel quadro delle loro competenze e in conformita' dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). 2. Le Parti indidividuano settori prioritari di cooperazione onde sfruttare al meglio gli strumenti disponibili. Le azioni previste riguardano principalmente: a) l'agevolazione dell'accesso delle PMI ai capitali e alle tecnologie di mercato; b) lo sviluppo del commercio tra le Parti e con i mercati dei paesi terzi; c) l'incoraggiamento dell'incremento della produttivita' e il miglioramento della competitivita', nonche' la diversificazione in questo settore; d) lo scambio di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano gli scambi commerciali di servizi; e) lo scambio di informazioni sulle modalita': - di attribuzione delle licenze e dei certificati a coloro che prestano servizi a titolo professionale e - riconoscimento dei titoli professionali; f) lo sviluppo del settore del turismo onde migliorare l'informazione e lo scambio di esperienze e promuovere, di conseguenza, lo sviluppo sostenibile e ordinato dell'offerta turistica. Analogamente, si cerchera' di sostenere la formazione delle risorse umane nel settore e le operazioni congiunte in materia di promozione e di marketing.
Accordo - art. 15
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