DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
Entrata in vigore del decreto: 24-10-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;
Considerato che non puo' essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
2.Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3.Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonche' delle particolarita' regionali e locali.
4.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
((
4-bis.Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.
))
Art. 2
Definizioni
Art. 3
Zone speciali di conservazione
1.Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, (( i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della )) rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000".
2.Il Ministro dell'ambiente (( e della tutela del territorio )), (( designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata )) i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
3.Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", (( il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio )), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce (( , anche finalizzandole alla redazione )) delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4.Il Ministro dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino (( da attuare. ))
((
4-bis.Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.
))
Art. 4
Misure di conservazione
1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (( assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria )) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (( , sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, )) adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
((
2-bis.Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.
))
((
3.Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.
))
Art. 4-bis
(( (Concertazione). ))
((
1.Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area e' compresa.
2.In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
))
Art. 5
(Valutazione di incidenza).
1.Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2.I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3.I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4.Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5.Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione dei relativi studi, individuano le autorita' competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6.Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorita' medesime.
7.La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8.L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalita' di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. ((2))
9.Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalita' di cui all'articolo 13.
10.Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 6
(( (Zone di protezione speciale). ))
((
1.La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2.Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.
))
Art. 7
(( (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie) ))
((
1.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.
2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.
))
Art. 8
Tutela delle specie faunistiche
2.Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), e' vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3.I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5.In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.
Art. 9
Tutela delle specie vegetali
2.I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.
Art. 10
Prelievi
((
1.Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
))
Art. 11
Deroghe
Art. 12
(Immissioni).
1.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonche' per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalita' del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie. (7) (9) (11) ((12))
2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione e' rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.
3.E' vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.
4.Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 puo' essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione e' rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.
5.L'autorizzazione di cui al comma 4 e' subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 13
Informazione
1.Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonche' alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio (( . . . . ))
2.Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) (( . . . )), entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, (( un rapporto )) sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresi' una relazione annuale (( , secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonche' informazioni sulle eventuali misure compensative adottate. ))
Art. 14
Ricerca e istruzione
1.Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio )), d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresi', programmi di ricerca (( per la migliore attuazione del monitoraggio. ))
2.Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.
3.Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio )) d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di (( tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento. ))
Art. 15
(( (Sorveglianza). ))
((
1.Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui e' affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.
))
Art. 16
Procedura di modifica degli allegati
1.(( COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 12 MARZO 2003, N. 120 )). (( 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento. ))
Art. 17
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO Prodi: Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 13
Allegato A
ALLEGATO A (previsto dall'art. 1, comma 1) ((TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE Interpretazione Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea (+). Il codice corrisponde al codice Natura 2000. Il segno "" indica i tipi di habitat prioritari. 1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE 11. Acque marine e ambienti a marea 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 1120 * Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 1130 Estuari 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 1150 * Lagune costiere 1160 Grandi cale e baie poco profonde 1170 Scogliere 1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas 12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi 1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche 13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose 1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1340 * Pascoli inondati continentali 14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) ---------- (+) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente; 15. Steppe interne alofile e gipsofile 1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia) 1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche 16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale 1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale 1620 Isolotti e isole del Baltico boreale 1630 * Praterie costiere del Baltico boreale 1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale 1650 Insenature strette del Baltico boreale 2. DUNE MARITTIME E INTERNE 21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico 2110 Dune mobili embrionali 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") 2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum 2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea) 2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides 2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale 2190 Depressioni umide interdunari 21A0 Machair ( in Irlanda) 22. Dune marittime delle coste mediterranee 2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae 2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2250 * Dune costiere con Juniperus spp. 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia 2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate 2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista 2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum 2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis 2340 * Dune pannoniche dell'entroterra 3. HABITAT D'ACQUA DOLCE 31. Acque stagnanti 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae) 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp. 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 3160 Laghi e stagni distrofici naturali 3170 * Stagni temporanei mediterranei 3180 * Turloughs 3190 Laghetti di dolina di rocce gessose 31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde 32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualita' dell'acqua non presenta alterazioni significative 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion 32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche 4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix 4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix 4030 Lande secche europee 4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans 4050 * Lande macaronesiche endemiche 4060 Lande alpine e boreali 4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche 40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope 40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica 5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL) 51. Arbusteti submediterranei e temperati 5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.) 5120 Formazioni montane a Cytisus purgans 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 5140 * Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime 52. Matorral arborescenti mediterranei 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 5220 * Matorral arborescenti di Zyziphus 5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis 53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche 5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 54. Phrygane 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommita' di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae) 5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum 5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion 6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI 61. Formazioni erbose naturali 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche 6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae 6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis) 62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di orchidee) 6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche 6250 * Steppe pannoniche su loess 6260 * Steppe pannoniche sabbiose 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) 62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro 62C0 * Steppe ponto-sarmatiche 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane 63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas) 6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde 64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii 6450 Praterie alluvionali nord-boreali 6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos 65. Formazioni erbose mesofile 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6520 Praterie montane da fieno 6530 * Praterie arborate fennoscandiche 6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini 7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE 71. Torbiere acide di sfagni 7110 * Torbiere alte attive 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale 7130 Torbiere di copertura ( per le torbiere attive soltanto) 7140 Torbiere di transizione e instabili 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche 72. Paludi basse calcaree 7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 7230 Torbiere basse alcaline 7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae 73. Torbiere boreali 7310 * Torbiere di Aapa 7320 * Torbiere di Palsa 8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE 81. Ghiaioni 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna 82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 8240 * Pavimenti calcarei 83. Altri habitat rocciosi 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 8320 Campi di lava e cavita' naturali 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 8340 Ghiacciai permanenti 9. FORESTE Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto piu' o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario 90. Foreste dell'Europa boreale 9010 * Taïga occidentale 9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite 9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii 9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali 9070 Pascoli arborati fennoscandici 9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia 91. Foreste dell'Europa temperata 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli 9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum 91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 91C0 * Foreste caledoniane 91D0 * Torbiere boscose 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 91G0 * Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus 91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens 91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp. 91J0 * Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile 91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae) 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum) 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum) 91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica 91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion) 91W0 Faggeti della Moesia 91X0 * Faggeti della Dobrogea 91Y0 Querceti di rovere della Dacia 91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia 91AA * Boschi orientali di quercia bianca 91BA Foreste di abete bianco della Moesia 91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope 92. Foreste mediterranee caducifoglie 9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica 9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis 9250 Querceti a Quercus trojana 9260 Boschi di Castanea sativa 9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis 9280 Boschi di Quercus frainetto 9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie 92C0 Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 93. Foreste sclerofille mediterranee 9310 Foreste egee di Quercus brachyphylla 9320 Foreste di Olea e Ceratonia 9330 Foreste di Quercus suber 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 9350 Foreste di Quercus macrolepis 9360 * Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea) 9370 * Palmeti di Phoenix 9380 Foreste di Ilex aquifolium 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia 93A0 Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) 94. Foreste di conifere delle montagne temperate 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo) 95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche 9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba 9520 Foreste di Abies pinsapo 9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 9550 Pinete endemiche delle Canarie 9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp. 9570 * Foreste di Tetraclinis articulata 9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata 9590 * Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) 95A0 Pinete alte oro-mediterranee))
Allegato B
ALLEGATO B (previsto dall'art. 1, comma 1) ((SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato C
ALLEGATO C (previsto dall'art. 16, comma 1) CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie). A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A: a) Grado di rappresentativita' del tipo di habitat naturale sul sito; b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale; c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilita' di ripristino; d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione. B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B: a) Dimensione e densita' della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale; b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilita' di ripristino; c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie; d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione. C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi. D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B. FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali. 1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria. 2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioe' del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di "Natura 2000", terra' conto dei seguenti criteri: a) il valore relativo del sito a livello nazionale; b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonche' la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o piu' frontiere interne della Comunita'; c) la superficie totale del sito; d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito; e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.
Allegato D
ALLEGATO D (previsto dall'art. 1, comma 1) SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA Parte di provvedimento in formato grafico ((12))
Allegato E
ALLEGATO E (previsto dall'art. 1, comma 1) Parte di provvedimento in formato grafico ((12))
Allegato F
ALLEGATO F (previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a)) METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHE' MODALITA' DI TRASPORTO VIETATI a) Mezzi non selettivi MAMMIFERI - Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi - Magnetofoni - Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire - Fonti luminose artificiali - Specchi e altri mezzi accecanti - Mezzi di illuminazione di bersagli - Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche - Esplosivi - Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso - Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso - Balestre - Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti - Uso di gas o di fumo - Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente piu' di due cartucce PESCI - Veleno - Esplosivi b) Modalita' di trasporto - Aeromobili - Veicoli a motore in movimento
Allegato G
ALLEGATO G (previsto dall'art. 5, comma 4) CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI 1. Caratteristiche dei piani e progetti Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare: - alle tipologie delle azioni e/o opere; - alle dimensioni e/o ambito di riferimento; - alla complementarieta' con altri piani e/o progetti; - all'uso delle risorse naturali; - alla produzione di rifiuti; - all'inquinamento e disturbi ambientali; - al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.. 2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale : Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: - componenti abiotiche; - componenti biotiche; - connessioni ecologiche. Le interferenze debbono tener conto della qualita', della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER (). () Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attivita' di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.