LEGGE 9 ottobre 1997, n. 369

Type Legge
Publication 1997-10-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 31-10-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, fatta a Bruxelles il 21 dicembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA, CONSIDERANDO che, divenendo membri dell'Unione, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si sono impegnati ad aderire alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, aperta alla firma a Bruxelles il 23 luglio 1990, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Sig. Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Belgio; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Sig. Poul SKYTTE CHRISTOFFERSEN Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Danimarca; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Sig. Jochen GRUNHAGE Rappresentante permanente aggiunto della Germania; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Sig. Pavlos APOSTOLIDES Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica Ellenica; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Sig. Francisco Javier ELORZA CAVENGT Ambasciatore, Rappresentante Permanente di Spagna; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Sig. Pierre de BOISSIEU Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Francia; IL PRESIDENTE D'IRLANDA: Sig. Denis O'LEARY Ambasciatore, Rappresentante Permanente dell'Irlanda; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sig. Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI Ambasciatore, Rappresentante Permanente dell'Italia; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Sig. Jean-Jacques KASEL Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Lussemburgo; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Sig. Bernard R. BOT Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno dei Paesi Bassi; IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Sig. Manfred SCHEICH Ambasciatore, Rappresentante Permanente dell'Austria; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Sig. Jose' Gregorio FARIA QUITERES Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica Portoghese; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Sig. Antti SATULI Ambasciatore, Rappresentante Permanente di Finlandia; IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA: Sig. Frank BELFRAGE Ambasciatore, Rappresentante Permanente di Svezia; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sig. J.S. WALL C.M.G., L.V.O Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; I QUALI, riuniti in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, e dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, aperta alla firma a Bruxelles il 23 luglio 1990.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2 La convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e' modificata come segue. 1. All'articolo 2, paragrafo 2: a) il punto k) diventa punto l): b) il seguente punto k) e' aggiunto dopo il punto j): "k) in Austria: - Einkommensteuer; - Korperschaftsteuer;"; c) il punto l) diventa punto o); d) i seguenti punti m) e n) sono aggiunti dopo il punto l): "m) in Finlandia: - valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna, - yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund; - kunnallisvero/kommunalskatten; - kirkollisvero/kyrkoskatten; - korkotulon lahdevero/kallskatten a ranteinkomst; - rajoitetusti verovelvollisen lahdevero/kallskatten for begransat skattskyldig; n) in Svezia: - statliga inkomstskatten; - kupongskatten; - kommunala inkomstskatten; - lagen om expansionsmedel;". 2. All'articolo 3, il paragrafo 1 e' completato dal testo seguente: "- in Austria: Der Bundesminister fur Finanzen o un rappresentante abilitato; - in Finlandia: Valtiovarainministerio o un rappresentante abilitato; Finansministeriet o un rappresentante abilitato; - in Svezia: Finansministern o un rappresentante abilitato.".

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette al governo della Repubblica d'Austria, al governo della Repubblica di Finlandia e al governo del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. I testi della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, redatti nelle lingue finlandese e svedese, figurano negli allegati I e II della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4 La presente Convenzione e' ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5 La presente convenzione entra in vigore, nei rapporti tra gli Stati che l'hanno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria o dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato che ha ratificato la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6 Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati contraenti: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7 La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati contraenti. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre milienovecentonovantacinque

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Verbale di firma

VERBALE DI FIRMA della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate I plenipotenziari del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno proceduto, il 21.XII.95 a Bruxelles, alla firma della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. In tale occasione, essi hanno preso atto, delle seguenti dichiarazione unilaterali in merito all'articolo 8 della convenzione relativa alle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate: Dichiarazioni della Repubblica d'Austria: Infrazione passibile di sanzioni gravi e' ogni evasione di tasse od imposte, dolosa o colposa punibile ai sensi della legge sulla repressione dei reati tributari. Dichiarazione della Repubblica finlandese: I termini "sanzioni gravi" si riferiscono alle sanzioni penali ed amministrative applicabili alle infrazioni alle leggi fiscali. Dichiarazioni del Regno di Svezia: Infrazione alle norme fiscali passibile di "sanzioni gravi" e' ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata da pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative. Il presente verbale e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre millenovecentonovantacinque

Convenzione

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