LEGGE 9 ottobre 1997, n. 369

Type Legge
Publication 1997-10-09
Ultimo aggiornamento 1997-10-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 31-10-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, fatta a Bruxelles il 21 dicembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA, CONSIDERANDO che, divenendo membri dell'Unione, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si sono impegnati ad aderire alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, aperta alla firma a Bruxelles il 23 luglio 1990, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Sig. Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Belgio; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Sig. Poul SKYTTE CHRISTOFFERSEN Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Danimarca; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Sig. Jochen GRUNHAGE Rappresentante permanente aggiunto della Germania; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Sig. Pavlos APOSTOLIDES Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica Ellenica; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Sig. Francisco Javier ELORZA CAVENGT Ambasciatore, Rappresentante Permanente di Spagna; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Sig. Pierre de BOISSIEU Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Francia; IL PRESIDENTE D'IRLANDA: Sig. Denis O'LEARY Ambasciatore, Rappresentante Permanente dell'Irlanda; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sig. Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI Ambasciatore, Rappresentante Permanente dell'Italia; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Sig. Jean-Jacques KASEL Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Lussemburgo; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Sig. Bernard R. BOT Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno dei Paesi Bassi; IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Sig. Manfred SCHEICH Ambasciatore, Rappresentante Permanente dell'Austria; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Sig. Jose' Gregorio FARIA QUITERES Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica Portoghese; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Sig. Antti SATULI Ambasciatore, Rappresentante Permanente di Finlandia; IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA: Sig. Frank BELFRAGE Ambasciatore, Rappresentante Permanente di Svezia; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sig. J.S. WALL C.M.G., L.V.O Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; I QUALI, riuniti in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, e dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, aperta alla firma a Bruxelles il 23 luglio 1990.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2 La convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e' modificata come segue. 1. All'articolo 2, paragrafo 2: a) il punto k) diventa punto l): b) il seguente punto k) e' aggiunto dopo il punto j): "k) in Austria: - Einkommensteuer; - Korperschaftsteuer;"; c) il punto l) diventa punto o); d) i seguenti punti m) e n) sono aggiunti dopo il punto l): "m) in Finlandia: - valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna, - yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund; - kunnallisvero/kommunalskatten; - kirkollisvero/kyrkoskatten; - korkotulon lahdevero/kallskatten a ranteinkomst; - rajoitetusti verovelvollisen lahdevero/kallskatten for begransat skattskyldig; n) in Svezia: - statliga inkomstskatten; - kupongskatten; - kommunala inkomstskatten; - lagen om expansionsmedel;". 2. All'articolo 3, il paragrafo 1 e' completato dal testo seguente: "- in Austria: Der Bundesminister fur Finanzen o un rappresentante abilitato; - in Finlandia: Valtiovarainministerio o un rappresentante abilitato; Finansministeriet o un rappresentante abilitato; - in Svezia: Finansministern o un rappresentante abilitato.".

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette al governo della Repubblica d'Austria, al governo della Repubblica di Finlandia e al governo del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. I testi della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, redatti nelle lingue finlandese e svedese, figurano negli allegati I e II della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4 La presente Convenzione e' ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5 La presente convenzione entra in vigore, nei rapporti tra gli Stati che l'hanno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria o dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato che ha ratificato la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6 Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati contraenti: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7 La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati contraenti. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre milienovecentonovantacinque

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Verbale di firma

VERBALE DI FIRMA della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate I plenipotenziari del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno proceduto, il 21.XII.95 a Bruxelles, alla firma della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. In tale occasione, essi hanno preso atto, delle seguenti dichiarazione unilaterali in merito all'articolo 8 della convenzione relativa alle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate: Dichiarazioni della Repubblica d'Austria: Infrazione passibile di sanzioni gravi e' ogni evasione di tasse od imposte, dolosa o colposa punibile ai sensi della legge sulla repressione dei reati tributari. Dichiarazione della Repubblica finlandese: I termini "sanzioni gravi" si riferiscono alle sanzioni penali ed amministrative applicabili alle infrazioni alle leggi fiscali. Dichiarazioni del Regno di Svezia: Infrazione alle norme fiscali passibile di "sanzioni gravi" e' ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata da pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative. Il presente verbale e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre millenovecentonovantacinque

Convenzione

CONVENZIONE Relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate LE ALTRE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del trattato, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati per garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni, CONSIDERANDO l'opportunita' di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli affari economici; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Theo WAIGEL, Ministro federale delle finanze; Jurgen TRUMPF, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Ioannis PALAIOKRASSAS, Ministro delle finanze; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministro dell'economia e delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jean VIDAL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE D'IRLANDA: Albert REYNOLDS, Ministro delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Stefano DE LUCA, Sottosegretario di Stato alle finanze; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean-Claude JUNCKER, Ministro del bilancio, Ministro delle finanze, Ministro del lavoro; h) in Italia: - imposta sul reddito delle persone fisiche, - imposta sul reddito delle persone giuridiche, - imposta locale sui redditi; i) nel Lussemburgo: - impot sur le revenu des personnes physiques, - impot sur le revenu des collectivites, - impot commercial, nella misura in cui questa imposta e' calcolata sugli utili d'esercizio; j) nei Paesi Bassi: - inkomstenbelasting, - vennootschapsbelasting; k) in Portogallo: - imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, - derrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas; l) nel Regno Unito: - income tax, - corporation tax. 3. La presente convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti, si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali. CAPITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI Sezione 1 Definizioni Articolo 3 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione "autorita' competente" designa i seguenti organi: - in Belgio de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - in Danimarca Skatteministeren o un rappresentante autorizzato, - nelle Repubblica federale di Germania der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato, - in Grecia Ypourgos ton Oikonomikon o un rappresentante autorizzato, - in Spagna el Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato, - in Francia le Ministre charge du budget o un rappresentante autorizzato, - in Irlanda the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato, - in Italia il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato, - in Lussemburgo le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - nei Paesi Bassi de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, - in Portogallo o Ministro das Financas o un rappresentante autorizzato, - nel Regno Unito the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato. 2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purche' il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione. Sezione 2 Principi applicabili in caso di rettifica degli utili di imprese associate e d'imputazione degli utili a una stabile organizzazione Articolo 4 Nell'applicazione della presente convenzione vanno osservati i seguenti principi: 1) Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. 2) Allorche' un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' in un altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione situata nel territorio dell'altro Stato contraente, vanno imputati a tale stabile organizzazione gli utili che essa dovrebbe poter realizzare qualora si trattasse di un'impresa distinta impegnata in attivita' identiche o analoghe, soggetta a condizioni identiche o analoghe e avente un rapporto del tutto indipendente con l'impresa di cui e' una stabile organizzazione. Articolo 5 Quando uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai principi di cui all'articolo 4, esso informa a tempo debito l'impresa in questione sull'azione prevista, dandole la possibilita' di informare l'altra impresa affinche' quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato Contraente. Tuttavia, lo Stato contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nell'impossibilita' di fare la rettifica prevista. Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due imprese e l'altro Stato contraente accettano la rettifica, non si applicano gli articoli 6 e 7. Sezione 3 Procedura amichevole e procedura arbitrale Articolo 6 1. Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facolta' di sottoporre detto caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o nel quale e' situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o puo' comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1. L'impresa informa simultaneamente l'autorita' competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. L'autorita' competente informa quindi senza indugio le autorita' competenti dei suddetti altri Stati contraenti. 2. L'autorita' competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'autorita' competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati. Articolo 7 1. Se le autorita' competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorita' competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorita' competenti istituiscono una commissione consultiva che incaricano di dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione. Le imprese possono avvalersi delle possibilita' di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando un tribunale e' stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma decorre dalla data in cui e' divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di tali ricorsi interni. 2. Il fatto che la commissione consuntiva sia stat in vestita del caso non impedisce a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative. 3. Qualora la legislazione interna d'uno Stato contraente non consenta alle autorita' competenti di derogare alle decisioni delle rispettive autorita' giudiziarie, il paragrafo 1 si applica soltanto se l'impresa associata di tale Stato ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una decisione. Questa disposizione lascia impregiudicato il ricorso, laddove questo riguarda elementi diversi da quelli di cui all'articolo 6. 4. Le autorita' competenti possono convenire, d'accordo con le imprese associate interessate, di derogare ai termini previsti dal paragrafo 1. 5. Nella misura in cui i paragrafi da 1 a 4 non sono applicati, restano impregiudicati i diritti di ciascuna delle imprese associate previsti dall'articolo 6. Articolo 8 1. L'autorita' competente di uno Stato contraente non e' obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, e' stato definitivamente costatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, e' passibile di sanzioni gravi. 2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a costatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, e' passibile di sanzioni gravi, e' pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorita' competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione. Articolo 9 1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e' costituita, oltre che dal presidente: - da due rappresentanti di ciascuna autorita' competente interessata; questo numero puo' essere ridotto a uno previo accordo tra le autorita' competenti; - da un numero pari di personalita' indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle personalita' di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a sorte effettuate dalle autorita' competenti interessate. 2. Insieme con le personalita' indipendenti e' anche designato un supplente per ciascuna di esse, in conformita' delle disposizioni previste per la designazione delle personalita' indipendenti, per il caso in cui queste siano impedite d'esercitare le loro funzioni. 3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorita' competente puo' ricusare ogni personalita' indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le autorita' competenti interessate o quando tale personalita': - appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni: - detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o ciascuna delle imprese associate, o e' o e' stata loro dipendente o consulente; - non offre sufficienti garanzie di obiettivita' per risolvere il caso o i casi ad essa sottoposti. 4. Viene stabilito un elenco delle personalita' indipendenti, in cui figurano tutte le persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine ogni Stato contraente procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. Tali persone devono essere cittadini di uno Stato contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono essere competenti e indipendenti. Gli Stati contraenti possono apportare modifiche all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. 5. I rappresentanti e le personalita' indipendenti designati conformemente al paragrafo 1 scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di ciascuna autorita' competente interessata di ricusare la personalita' cosi' scelta in una delle situazioni di cui al paragrafo 3. Il presidente deve adempiere le condizioni per l'esercizio, nel suo paese, delle piu' elevate funzioni giurisdizionali o essere giureconsulto di notoria competenza. 6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura. Gli Stati contraenti adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano senza indugio tali misure alla Commissione delle Comunita' europee, che ne informa gli altri Stati contraenti. 7. Gli Stati contraenti predono le misure necessarie affinche' la commissione consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso. Articolo 10 1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 7, le imprese associate interessate possono fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, le prove o i documenti che ritengono possano essere utili per giungere ad una decisione. Le imprese e le autorita' competenti degli Stati contraenti interessati sono tenute a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, prove e documenti da parte della commissione consultiva. Cio' non deve comunque comportare per le autorita' competenti degli Stati contraenti interessati l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione nazionale o alla normale prassi amministrativa nazionale; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione nazionale o nell'ambito della normale prassi amministrativa nazionale; o c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 2. Ciascuna impresa associata puo', qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla commissione consultiva. Se la commissione lo richiede, ciascuna impresa associata e' tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare. Articolo 11 1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7 da' il suo parere entro i sei mesi dalla data in cui e' stata adita. La commissione consultiva deve basare il suo parere sulle disposizioni di cui all'articolo 4. 2. La commissione consultiva si pronuncia alla maggioranza semplice dei suoi membri. Le autorita' competenti interessate possono convenire norme complementari di procedura. 3. Le spese procedurali della commissione consultiva, salvo quelle sostenute dalle imprese associate, sono suddivise in parti uguali fra gli Stati contraenti interessati. Articolo 12 1. Le autorita' competenti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 7 prendono di comune accordo e basandosi sull'articolo 4 una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo parere. Le autorita' competenti possono prendere una decisione non conforme al parere della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a conformarsi a detto parere. 2. Le autorita' competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate. Articolo 13 Il carattere definitivo delle decisioni adottate dagli Stati contraenti, concernenti l'imposizione sugli utili provenienti da un'operazione tra imprese associate, non preclude il ricorso alle procedure previste agli articoli 6 e 7. Articolo 14 Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili e' considerata eliminata se: a) gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a imposizione in un solo Stato o se b) l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato e' ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato. CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 La presente convenzione non pregiudica gli obblighi di piu' ampia portata in materia di eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate, risultanti da altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti o dalla legislazione nazionale degli Stati stessi. Articolo 16 1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo. 2. La presente convenzione non si applica: - ai territori francesi di cui all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, - alle isole Faeroer e alla Groenlandia. Articolo 17 La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. Articolo 18 La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalita'. Essa si applica alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 1, avviate dopo la sua entrata in vigore. Articolo 19 Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica agli Stati firmatari: a) il deposito di ciascuno strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore della presente convenzione; c) l'elenco delle personalita' indipendenti designate dagli Stati contraenti, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonche' le modifiche che saranno ad esso apportate. Articolo 20 La presente convenzione e' stipulata per un periodo di cinque anni. Sei mesi prima dello scadere di questo periodo gli Stati contraenti si riuniscono per decidere in merito alla proroga della presente convenzione e a qualsiasi misura che deve essere eventualmente presa in proposito. Articolo 21 Ogni Stato contraente puo' chiedere in qualunque momento la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunita' europee convoca una conferenza di revisione. Articolo 22 La presente convenzione, redatta in un esemplare unico nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il segretario generale ne trasmettera' una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. Fatto a Bruxelles, addi' ventitre' luglio millenovecentonovanta.

Atto finale

ATTO FINALE I PLENIPOTENZIARI DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI, riuniti a Bruxelles, il ventitre' luglio millenovecentonovanta, per la firma della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, hanno, al momento di firmare detta convenzione: a) adottato le dichiarazioni comuni seguenti, accluse al presente atto finale: - dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1), - dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6, - dichiarazione relativa all'articolo 13; b) preso atto delle dichiarazioni unilaterali seguenti, accluse al presente atto finale: - dichiarazione della Francia e del Regno Unito relativa all'articolo 7, - dichiarazione unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8, - dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16. In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Dichiarazioni

DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1) Le disposizioni di questo punto si applicano tanto al caso in cui una transazione e' realizzata direttamente tra due imprese giuridicamente distinte che al caso in cui una transazione e' realizzata tra una delle imprese e la stabile organizzazione dell'altra impresa situata in un terzo Stato contraente. Dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6 Gli Stati membri mantengono ogni liberta' per quanto riguarda la natura e la portata delle disposizioni appropriate per la repressione di qualsivoglia violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Dichiarazione relativa all'articolo 13 Allorche', in uno o piu' Stati contraenti interessati, le decisioni relative alle imposizioni oggetto delle procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono state modificate dopo la fine della procedura di cui all'articolo 6 o dopo la decisione di cui all'articolo 12 e ne risulta una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto dell'applicazione del risultato di tale procedura o decisione, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7. DICHIARAZIONI UNILATERALI Dichiarazione relativa all'articolo 7 La Francia e il Regno Unito dichiarato che applicheranno l'articolo 7, paragrafo 3. Dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8 Belgio Per "sanzione gravi" occorre intendere una sanzione penale o amministrativa in caso: - di delitti di diritto comune commessi a scopo di frode fiscale, - di infrazioni alle disposizioni del codice delle imposte sul reddito od a decisioni prese in esecuzione di queste disposizioni, commessi a scopi fraudolenti o con l'intento di nuocere. Danimarca Per "sanzioni grave" si intende una sanzione per infrazione volontaria alle disposizioni del diritto penale o della legislazione speciale in casi che non possono essere composti per via amministrativa. I casi di infrazione alle disposizioni della legislazione fiscale possono, di norma, essere composti per via amministrativa, qualora si consideri che un'infrazione non comporta una pena piu' severa di un'ammenda. Repubblica federale di Germania Infrazione alle norme fiscali punibile con "sanzioni gravi" e' ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata da pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative. Grecia In conformita' della legislazione tributaria greca, un'impresa e' passibile di una sanzione grave nei seguenti casi: 1) allorche' non presenta dichiarazioni o presenta dichiarazioni inesatte per imposte, tasse e prelievi che, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trattenuti o versati allo Stato, ovvero per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulla cifra d'affari o il prelievo speciale sugli articoli di lusso, se l'importo complessivo di tali imposte, tasse e prelievi che aveva l'obbligo di dichiarare o versare allo Stato per transizioni o altre operazioni effettuate supera la somma di seicentomila (600 000) dracme nel corso di un semestre dell'anno civile ovvero la somma di un milione (1 000 000) di dracme nel corso di un anno civile; 2) allorche' non presenta una dichiarazione dei redditi, se per il reddito non dichiarato e' dovuta un'imposta di importo superiore a trecentomila (300 000) dracme; 3) allorche' non rilascia i documenti fiscali previsti dal codice tributario; 4) allorche' rilascia tali documenti in modo inesatto per quanto concerne la quantita', il prezzo unitario o il valore, se da tale inesattezza risulta una differenza superiore al dieci per cento (10%) della quantita' complessiva o del valore complessivo dei beni, della prestazione di servizio o, in generale, della transazione; 5) allorche' tiene in modo inesatto libri o documenti, se l'inesattezza e' constatata da un controllo regolare il cui risultato e' stato determinato con soluzione amministrativa o a causa della scadenza del termine per l'esercizio del ricorso, ovvero con decisione definitiva del tribunale amministrativo, qualora nel periodo di gestione per il quale e' stato effettuato il controllo risulti una differenza delle entrate lorde superiore dei venti per cento (20%) rispetto a quelle dichiarare e comunque non inferiore ad un milione (1 000 000) di dracme; 6) allorche' non osserva l'obbligo di tenere i libri e i documenti previsti dalle pertinenti disposizioni del codice tributario; 7) allorche' rilascia una fattura di vendita di beni o di prestazioni di servizi, ovvero uno qualsiasi dei documenti fiscali di cui al punto 3 che siano falsi, contraffatti o alterati; Si considera falso il documento fiscale che e' stato perforato o stampigliato in qualsiasi modo, se il relativo visto non e' stato registrato negli appositi libri delle autorita' fiscali competenti e sempreche' la mancata registrazione sia stata portata a conoscenza del debitore per il visto. Il documento fiscale si considera inoltre falso anche quando il contenuto e gli altri elementi dell'originale o della copia sono diversi da quelli indicati nella matrice del documento stesso. Si ritiene contraffatto il documento fiscale rilasciato per una transazione, operazione o qualsiasi altro motivo che sia fittizio in tutto o in parte, ovvero per una transazione effettuata da persone diverse da quelle indicate nel documento fiscale; 8) allorche' conosce lo scopo dell'atto da intraprendere e collabora in qualsiasi modo alla fabbricazione dei documenti fiscali falsi, ovvero sa che i documenti sono falsi o contraffatti e collabora in qualsiasi modo al rilascio dei medesimi o approva i documenti falsi, contraffatti o alterati al fine di dissimulare la base imponibile. Spagna Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni amministrative per infrazioni fiscali gravi, nonche' le sanzioni penali per delitti commessi contro l'amministrazione fiscale. Francia Le "sanzione gravi" comprendono le sanzioni penali nonche' le sanzioni fiscali quali le sanzioni per mancata dichiarazione dopo la messa in mora, per dolo, per manovre fraudolente, per opposizione al controllo fiscale, per rimunerazioni o distribuzioni occulte, per abuso di diritto. Irlanda Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni per: a) mancata dichiarazione; b) dichiarazione scorretta per frode o negligenza; c) mancata tenuta dei libri pertinenti; d) mancata presentazione di documenti e libri ai fini di controllo; e) ostruzione contro persone che esercitano poteri conferiti da un testo legislativo o regolamentare; f) mancata dichiarazione di redditi imponibili; g) falsa dichiarazione per ottenere un abbattimento. Le disposizioni legislative che, al 3 luglio 1990, disciplinano queste infrazioni sono: - la parte XXXV dell'Income Tax Act del 1967; - la sezione 6 del Finance Act del 1968; - la parte XIV del Corporation Tax Act del 1976; - la sezione 94 del Finance Act del 1983. Sono incluse tutte le disposizioni ulteriori che sostituiscono, modificano o aggiornano il codice delle penalita'. Italia Per "sanzioni gravi" si intendono le sanzioni previste per illeciti configurabili, ai sensi della legge nazionale, come ipotesi di reato fiscale. Lussemburgo Il Lussemburgo considera "sanzioni grave" quanto l'altro Stato contraente avra' dichiarato di considerare tale ai fini dell'articolo 8. Paesi Bassi Per "sanzioni grave" si intende una sanzione pronunciata da un giudice per qualsiasi atto istituzionale, menzionato all'articolo 68, paragrafo 1 della legge generale sulle imposte. Portogallo Il termine "sanzioni gravi" comprende le sanzioni penali e le altre penalita' fiscali applicabili nel caso in cui un'infrazione sia stata commessa con dolo o l'ammenda prevista sia di importo superiore a 1 000 000 (un milione) di escudos. Regno Unito Il Regno Unito interpretera' il termine "sanzione grave" come comprensivo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative per prestazione dolosa o negligente, ai fini fiscali, di conti, di domande di esenzione, abbattimento o restituzione o di dichiarazioni a fini fiscali. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16 Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, che la convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino.

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