LEGGE 9 ottobre 1997, n. 359
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.646 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.686 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accord
Accord Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE DEL 1994 PREAMBOLO Le Parti contraenti Richiamandosi la dichiarazione ed il programma di Azione relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (); Riconoscendo in particolare l'importanza: delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) e 155 (VI) relative al programma integrato per i prodotti di base; dell'Impegno di Cartagena e degli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagena", adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, Riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori, e per il fabbisogno di quelli importatori, Riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore e che un accordo internazionale sulla gomma naturale puo' notevolmente contribuire all'espansione ed allo sviluppo dell'industria della gomma naturale a vantaggio dei produttori e dei consumatori, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: Articolo primo Obiettivi 1. Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale (di seguito denominato "il presente Accordo") alla luce della risoluzione 93 (IV), del "Nuovo partenariato per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagena" e degli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagena", adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, sono i seguenti: a) equilibrare l'evoluzione dell'offerta e della domanda di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficolta' derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita di gomma naturale; / Risoluzioni dell'Assemblea generale, 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1 maggio 1974. b) rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che nuoce agli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori; c) contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonche' le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale; d) cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale sufficiente per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli nonche' di migliorare la sicurezza e la continuita' dell'offerta; e) prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsita' di gomma naturale, per attenuare le eventuali difficolta' economiche dei membri; f) cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati; g) migliorare la competitivita' della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo sui problemi inerenti a questo prodotto; h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attivita' di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo; i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento dei programmi di ricerca, dei programmi di assistenza e di altri programmi nel settore della gomma naturale.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo si intende per: 1. "Gomma naturale" l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla Hevea Brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente Accordo; 2. "Parte contraente": un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo; 3. "Membro": una parte contraente di cui alla definizione 2 del presente articolo; 4. "Membro esportatore": un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio; 5. "Membro importatore": un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente con riserva del consenso del Consiglio; 6."Organizzazione" s'intende l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'art. 3; 7. "Consiglio" s'intende il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6; 8. "voto speciale": un voto che richiede almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti, e due terzi almeno dei membri importatori, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno meta' dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti; 9. "Esportazioni di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro; e "importazione di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che sia messo in commercio nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda piu' territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso; 10. "Voto a maggioranza ripartita semplice": un voto che richieda piu' della meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti e piu' della meta' dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente; 11. "Valute che si possono impiegare liberamente": il marco tedesco, il dollaro statunitense, il franco francese, la sterlina e lo yen giapponese; 12. "Anno finanziario ": il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre inclusivi; 13. " Entrata in vigore": la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformita' dell'articolo 61; 14. "Tonnellata": una tonnellata metrica, vale a dire 1000 Kg.; 15. "Centesimo malese o di Singapore": s'intende la media del sen di Malaysia et del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti; 16. "Contributo netto di un Membro secondo una ponderazione temporale": i suoi contributi netti in contanti, ponderati per il numero di giorni in cui le parti costituenti del contributo netto in contanti sono rimaste a disposizione della scorta stabilizzatrice. Nel calcolare il numero di giorni, non saranno presi in considerazione ne' il giorno in cui il contributo e' stato ricevuto dall'organizzazione, ne il giorno di effettuazione del rimborso, ne' il giorno di scadenza del presente Accordo; 17. "Primo mese dichiarato" s'intende il mese civile di spedizione ufficialmente dichiarato all'Organizzazione da questo mercato per essere incluso nel prezzo indicatore giornaliero di mercato; 18. "Mercato commerciale ufficiale " s'intende un centro di commercio della gomma naturale in cui esiste un'associazione professionale per la gomma naturale o un organismo stabilizzatore in possesso dei seguenti requisiti: a) l'atto costitutivo per iscritto che prevede le sanzioni che potrebbero essere prese contro i membri trasgressori; b) le norme di qualifica, comprese le norme finanziarie, cui i membri si devono attenere; c) contratti ufficiali scritti giuridicamente vincolanti; d) un arbitrato con pieni obblighi giuridici per tutti i partecipanti al mercato; e) la pubblicazione di prezzi ufficiali quotidiani per la gomma naturale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Istituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale 1. L'Organizzazione internazionale della gomma naturale, istituita dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, continua ad esistere allo scopo di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento. 2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organi istituiti dal presente accordo. 3. Fatta salva la condizione stabilita al paragrafo 4 del presente articolo, l'Organizzazione ha la propria sede a Kuala Lumpur a meno che il Consiglio non decida diversamente mediante un voto apeciale. 4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata sul territorio di un membro.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Membri dell'Organizzazione 1. Vi sono due categorie di membri dell'Organizzazione, vale a dire: a) i membri esportatori; e b) i membri importatori. 2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 24 e 27. Un membro che soddisfa tali criteri puo' cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale. 3. ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Partecipazione di organismi intergovernativi 1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo" o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunita' economica europea o qualsiasi altro organismo intergovernativo con responsabilita in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente Accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria dell'Accordo, o all'adesione nel caso di tali organismi intergovernativi, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di tali organismi intergovernativi. 2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, i suddetti organismi intergovernativi esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguale al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 14. In questo caso, gli Stati membri di tali organismi intergovernativi non possono esercitare il proprio diritto di voto individuale.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Composizione del Consiglio Internazionale della gomma naturale 1. La massima autorita' dell'Organizzazione e' costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consiglieri che partecipino alle sessioni del Consiglio. 3. Un sostituto puo' essere autorizzato a deliberare ed a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determi- nate circostanze.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo, ma non ha la facolta', e non e' da ritenersi autorizzato dai membri, a contrarre obblighi che esulino dalla portata del presente Accordo. In particolare esso non ha la capacita' di contrarre prestiti, senza che tuttavia' questa disposizione limiti l'applicazione dell'articolo 41, ne' puo' stipulare un qualsiasi contratto di scambio commerciale per la gomma naturale, eccetto che per quanto previsto specificamente dall'articolo 30, par. 5. Nell'esercizio della sua capacita' contrattuale, il Consiglio fa in modo che le condizioni del paragrafo 4 dell'articolo 48 siano portate mediante comunicazione scritta all'attenzione delle altre parti, ma l'eventuale omissione non invalida in se' tali contratti, ne' e' da considerarsi una rinuncia a limitare in tal modo la responsabilita' dei membri. 2. Il Consiglio approva, con voto speciale, i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente Accordo, compatibili con le sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati di cui all'articolo 18, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Nel suo regolamento interno, il Consiglio puo' prevedere una procedura che gli consenta, senza riunirsi, di pronunciarsi su determinate questioni. 3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio riesamina le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, e li approva con le modifiche ritenute opportune. In attesa di tale approvazione, valgono le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987. 4. Il Consiglio provvede a tenere gli archivi necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo. 5. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita' dell'Organizzazione e comunica ogni altra informazione che ritenga opportuna.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Delega dei poteri 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, delegare ad ogni comitato istituito a norma dell'articolo 18, la facolta di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciile da parte del Consiglio. Nonostante la delega il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delega.o ad uno dei suoi comitati. 2. Il Consiglio puo', con voto speciale, revocare qualsiasi potere delegato ad un comitato.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Cooperazione con altri organismi 1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione o di cooperazione con le Nazioni Unite ed i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con gli altri organismi intergovernativi se del caso. Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Ammissione di osservatori Il Consiglio puo' invitare qualsiasi paese non membro, o qualsiasi organismo di cui all'articolo 9 a partecipare in qualita' di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 18.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Presidente e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vice- presidente. 2. Il presidente ed il vice-presidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. La presidenza e la vice- presidenza si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia che tale principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio. 3. In caso di assenza temporanea il presidente viene sostituito dal vice-presidente. In caso di assenza temporanea concomitante del presidente e del vicepresidente, o di assenza di uno dei due o di ambedue, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o i rappresentanti dei membri importatori secondo il caso a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'. 4. Ne' il Presidente, ne' alcun altro funzionario dell'Ufficio di Presidenza che presiede una riunione del Consiglio possono votare nella riunione stessa. I diritti di voto del membro che egli rappresenta possono tuttavia essere esercitati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3.
Accordo-art. 12
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.