LEGGE 9 ottobre 1997, n. 376
Entrata in vigore della legge: 5/11/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convention
CONVENTION RELATIVE AU CODAGE DES ENONCIATIONS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS D'ETAT CIVIL Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA ALLA CODIFICA DELLE DICHIARAZIONI CHE FIGURANO NEI DOCUMENTI DI STATO CIVILE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile, Auspicando agevolare la circolazione internazionale e la comprensione degli atti di stato civile, dei certificati estratti da tali atti e di altri documenti anagrafici, Hanno convenuto le seguenti disposizioni; Articolo 1 1. Le dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile compilati in conformita' alla Convenzione ed alle Raccomandazioni della Commissione internazionale dello Stato civile di cui all'Annesso 1 della presente Convenzione, sono accompagnate dei codici stabiliti all'annesso 2 della presente Convenzione. 2. Ogni Stato contraente potra' inoltre indicare, in qualsiasi momento, i documenti di stato civile nazionali le cui dichiarazioni saranno accompagnate dai codici previsti all'annesso 2. Il Consiglio Federale Svizzero sara' debitamente notificato al riguardo.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 1. Ogni documento di stato civile redatto in conformita' all'articolo 1 da uno Stato contraente deve essere accettato senza traduzione dagli ufficiali di stato civile degli altri Stati contraenti. 2. Se la persona interessata lo richiede, il significato dei codici contenuti nel documento potra' essere esplicitato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui e' utilizzato. Il documento potra' anche essere decodificato e compilato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui e' utilizzato.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 1. La decodificazione prevista all'articolo 2, secondo capoverso, deve essere effettuata sia da un ufficiale di stato civile, sia da ogni altra autorita' dello Stato contraente in cui il documento e' utilizzato. 2. Al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione ad essa, ciascuno Stato contraente dovra' indicare le autorita' competenti di cui al capoverso primo, e depositare, presso il Segretario Generale della commissione Internazionale dello Stato civile, la traduzione nella sua lingua (o nelle sue lingue ufficiali) dei termini contenuti nella lista figurante all'annesso 2 della presente Convenzione. Tale traduzione dovra' esser approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale dello Stato Civile. 3. Ogni ulteriore modifica riguardo alla designazione delle autorita' competenti sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Ogni Stato potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del settimo mese successivo a quello di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la stessa avra' effetto il primo giorno del settimo mese successivo a quello del deposito da questo Stato dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 1. Gli annessi della presente Convenzione potranno essere modificati con una risoluzione votata all'unanimita' dai rappresentanti degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e degli Stati non membri parti alla presente Convenzione. 2. Potranno essere aggiunte dichiarazioni in codice all'annesso 2, sulla base di una risoluzione votata a maggioranza semplice dai rappresentanti degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e degli Stati non membri Parti alla presente Convenzione. 3. Le risoluzioni di cui al primo ed al secondo capoverso saranno depositate presso il Consiglio Federale Svizzero ed avranno effetto nelle relazioni fra gli Stati contraenti a partire dal primo giorno del settimo mese dopo questo deposito.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. Fino a quando tutti gli Stati parti di una delle Convenzioni di cui all'annesso 1 non siano divenuti Parti alla presente Convenzione, le traduzioni prestampate stabilite da tali Convenzioni dovranno continuare a figurare sui documenti formati in applicazione dell'articolo l, primo capoverso, della presente Convenzione. 2. Quando tutti gli Stati Parti di una della Convenzioni di cui all'annesso 1 saranno divenuti Parti della presente Convenzione, essi non avranno piu' l'obbligo di riportare la traduzione prestampata in tali documenti.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1. Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in ogni altro successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori di cui cura le relazioni a livello internazionale, o a uno o piu' di loro. 2. Questa dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, oppure, in un secondo tempo, il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte avra' tuttavia facolta' di denunciarla in qualunque momento dopo lo scadere del termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e avra' effetto il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e ad ogni altro Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; c) ogni dichiarazione relativa all'estensione territoriale della Convenzione oppure il suo ritiro, con l'indicazione della data alla quale avra' effetto; d) ogni denuncia della Convenzione e la data in cui avra' effetto; e) ogni documento di cui all'articolo 1, secondo capoverso; f) ogni designazione di autorita' competenti di cui all'articolo 3 ed ogni modifica di tale designazione; g) ogni risoluzione adottata ai sensi dell'articolo 7, primo capoverso. 2. Il Consiglio Federale Svizzero avvisera' il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica effettuata in conformita' del primo capoverso. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme sara' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1995 in un solo esemplare in lingua francese che sara' depositato nell'Archivio del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme sara' consegnata per le vie diplomatiche a ciascuno degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile ed agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme sara' inoltre inviata al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Annesso I
- Annesso I - Lista delle Convenzioni e Raccomandazioni di cui all'articolo 1, capoverso 1, della Convenzione Convenzione (n. 1) per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero (firmata a Parigi il 27 settembre 1956) Convenzione (n. 16) relativa al rilascio di estratti plurilingue dello stato civile (firmata a Vienna l'8 settembre 1976) Raccomandazione (n. 5) relativa all'armonizzazione degli atti dello stato civile (adottata dall'Assemblea Generale di Lisbona il 10 settembre 1987) Raccomandazione (n. 7) relativa all'armonizzazione degli estratti di atti dello stato civile (adottata dall'Assemblea Generale di Madrid il 7 settembre 1990)
Annesso 2
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