LEGGE 9 ottobre 1997, n. 377
Entrata in vigore della legge: 5/11/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 101 milioni per l'anno 1996, in lire 107 milioni per l'anno 1997 ed in lire 125 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. I
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, chiamati qui di seguito le Parti Contraenti, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina del 30 settembre 1986, del Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Cooperazione Tecnica "Club Tecnologico Italia- Argentina" del 9 dicembre 1987 e del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per la creazione di una Relazione Associativa Particolare del 10 dicembre 1987; consapevoli, della grande importanza che la protezione dell'ambiente e la gestione equilibrata delle risorse naturali rivestono per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi e delle generazioni future; preoccupati del persistente peggioramento dello stato dell'ambiente nel mondo; intenzionati ad apportare un efficace contributo alla protezione dell'ambiente a livello europeo e globale, in conformita' con gli impegni internazionali in campo ambientale assunti da entrambi i Paesi; determinati a contribuire all'elaborazione ed alla realizzazione, insieme con tutti gli altri Paesi, di un complesso di principi, responsabilita' e compiti per la tutela dell'ambiente e per il miglioramento della sua qualita'; hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione sulla base dell'uguaglianza, della reciprocita' e del mutuo vantaggio.
Accordo - art. II
ARTICOLO II Tale cooperazione favorira' la soluzione dei principali problemi della conservazione e del risanamento dell'ambiente e riguardera' in particolare lo studio dell'impatto nocivo dalle attivita' umane sull'ambiente e l'elaborazione delle misure volte a prevenire e/o a ridurre detto impatto.
Accordo - art. III
ARTICOLO III Le Parti Contraenti realizzeranno tale cooperazione nei seguenti principali settori: 1. reciproca conoscenza degli strumenti giuridici e delle strutture organizzative nel campo della protezione dell'ambiente; 2. sviluppo di ricerche congiunte fra scienziati italiani e argentini; 3. impiego di tecnologie efficienti e di mezzi tecnici moderni nel settore dell'osservazione e del controllo dello stato dell'ambiente; 4. studio e prevenzione delle catastrofi ecologiche e degli incidenti rilevanti e mitigazione delle relative conseguenze; 5. raccolta, analisi ed elaborazione dei dati sullo stato dell'ambiente, impiego di tecnologie ambientali "pulite" e formazione di "banche dati"; 6. conservazione della natura e gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico, le sue diversita' biologiche e genetiche; 7. utilizzazione di tecnologie ecologicamente appropriate; 8. riduzione della produzione di rifiuti, eliminazione e riciclaggio di rifiuti nonche' minimizzazione dei loro effetti nocivi per l'ambiente, impiego delle relative tecnologie; 9. prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine (incluse le acque costiere) ed interne; metodi di depurazione, ivi compresa quella biologica, con particolare riguardo ai bacini fluviali, ai fiumi di breve percorso ed a specifiche aree marine; 10. prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico da fonti mobili e fisse, ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero dell'aria; 11. scambio di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecniche sulle tecnologie per la elaborazione di prodotti sostitutivi delle sostanze che riducono la strato di ozono; 12. utilizzazione razionale delle risorse energetiche, ricerca e sviluppo di fonti energetiche ecologicamente "pulite"; 13. metodi di valutazione preventiva dell'impatto sull'ambiente di nuove opere infrastrutturali; 14. promozione della collaborazione economica e tecnologica nel campo della protezione ambientale, ivi compresi lo studio e la realizzazione di progetti comuni di investimento e di imprese miste. I predetti settori di cooperazione potranno essere integrati e riesaminati sulla base del presente Accordo. I risultati della cooperazione potranno essere messi a disposizione di privati e di Paesi Terzi, previo accordo fra le Parti.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV La cooperazione fra le Parti sara' realizzata soprattutto nelle seguenti forme: - scambio di delegazioni, scienziati ed esperti; - organizzazione di seminari, simposi ed incontri bilaterali di esperti; - scambio di informazioni tecnico-scientifiche, di documentazione e dei risultati delle ricerche; - elaborazione congiunta e realizzazione di programmi e di progetti; - altre forme di cooperazione che possono essere concordate nel corso dell'attuazione del presente Accordo.
Accordo - art. V
ARTICOLO V Le Parti Contraenti incentiveranno lo sviluppo della cooperazione diretta tra gli Enti pubblici e privati e le organizzazioni di entrambe le Parti Contraenti, nonche' la stipulazione, laddove necessario, di singoli accordi e contratti.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI Le Amministrazioni competenti delle due Parti per il coordinamento e l'attuazione della cooperazione nell'ambito del presente Accordo saranno comunicate attraverso i canali diplomatici. Le Amministrazioni competenti stabiliranno contatti diretti tra loro.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII Le questioni del finanziamento dei programmi degli scambi di scienziati ed esperti saranno preventivamente concordate tra le Parti e sottoposte all'esame periodico del Segretariato Permanente Italo Argentino (SPAI). Eventuali divergenze nell'interpretazione e nella applicazione del presente Accordo che non venissero risolte dalle Autorita' responsabili del coordinamento e dell'attuazione della cooperazione, di cui all'Articolo VI, verranno risolte per via diplomatica. Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia ad arbitrato.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore dal momento in cui le Parti Contraenti avranno notificato l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, fatta salva la facolta' di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con un preavviso non inferiore a sei mesi. La denuncia dell'Accordo non incidera' sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia. Fatto a Buenos Aires il ventidue maggio 1990, in due esemplari, in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA Parte di provvedimento in formato grafico
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