LEGGE 9 ottobre 1997, n. 378
Entrata in vigore della legge: 5/11/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO Di HONG KONG IN MATERIA DI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Hong Kong, desiderosi di concludere un Accordo al fine di fornire un quadro per i servizi aerei fra l'Italia e Hong Kong, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo quanto diversamente disposto dal contesto: (a) con il termine "Autorita' aeronautiche" si intende nel caso di Hong Kong, il Direttore dell'Aviazione civile, e nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile o, in entrambi i casi, ogni persona fisica o organismo autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle suddette Autorita' o funzioni simili; (b) con il termine "linea aerea designata" si intende una linea aerea designata ed autorizzata in conformita' all'articolo 4 del presente Accordo; (c) con il termine "territorio" in relazione ad Hong Kong si intendono Hong Kong, Kowloon ed i Nuovi Territori, ed in relazione all'Italia questo termine ha il significato attribuito al termine "territorio" dall'articolo 2 della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; (d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno i significati rispettivamente attribuiti loro dall'articolo 96 di detta Convenzione; (e) il termine "il presente Accordo" comprende l'Allegato e gli emendamenti ad esso o al presente Accordo.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Disposizioni della Convenzione di Chicago applicabile ai servizi aerei internazionali Nell'attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno agire in conformita' alle disposizioni della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi compresi gli allegati e gli emendamenti alla Convenzione o ai suoi allegati che si applicano ad entrambe le Parti contraenti, nella misura in cui queste disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Concessione di diritti (1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali: (a) il diritto di sorvolare il suo territorio senza atterrare; (b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per scopi non commerciali. (2) Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti specificati nel presente Accordo ai fini della gestione dei servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella apposita Sezione dell'Allegato al presente Accordo. Detti servizi e rotte sono qui di seguito definiti rispettivamente "i servizi concordati" e "le rotte specificate". Nel gestire un servizio concordato su una rotta specificata la linea aerea designata di ciascuna Parte contraente dovra' godere, oltre ai diritti di cui al comma (1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti determinati per quella rotta in conformita' all'Allegato al presente Accordo al fine di imbarcare e sbarcare passeggeri merci, ivi compresa posta, sia singolarmente che collettivamente. (3) Nessuna disposizione del comma (2) del presente Articolo sara' intesa a conferire alla linea aerea designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare a bordo dell'aeromobile, in un punto del territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e bagagli, merci, ivi compresa posta, destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Designazione ed autorizzazione delle linee aeree (1) Ciascuna Parte contraente avra' diritto di designare per iscritto, informandone l'altra Parte contraente, una linea aerea allo scopo di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate e di revocare o modificare dette designazioni. (2) Ricevuta detta designazione, l'altra Parte contraente dovra', in base alle disposizioni dei commi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla linea aerea designata le autorizzazioni del caso. (3) (a) Il Governo di Hong Kong avra' diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma (2) del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, dei diritti di cui all'articolo 3(2) del presente Accordo, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini. (b) Il Governo della Repubblica Italiana avra' diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma (2) del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, del diritti di cui all'articolo 3(2) dei presente Accordo, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong. (4) Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente di documentare di essere qualificata ad adempiere le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla gestione dei servizi aerei internazionali da parte di dette Autorita'. (5) Quando una linea aerea e' stata a tal fine designata ed autorizzata, essa puo' iniziare a gestire servizi concordati, purche' la linea aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dell'autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare o sospendere l'autorizzazione per 1'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 3(2) del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte, o di imporre le condizioni che riterra' necessarie sull'esercizio di questi diritti: (a) (i) nel caso del Governo di Hong Kong, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini; (ii) nel caso del Governo della Repubblica Italiana, ogni qualvolta non sia soddisfatto che detta linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong; ovvero (b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; ovvero (c) qualora detta linea aerea non riesca ad operare in conformita' alle condizioni di cui al presente Accordo. (2) A meno che l'immediata revoca o sospensione dell'autorizzazione di cui al comma (1) del presente Articolo o l'imposizione delle condizioni qui contenute sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verra' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Principi che regolano la gestione dei servizi concordati (1) Le linee aeree designate dalle Parti contraenti dovranno avere eque e pari opportunita' nella gestione dei servizi concordati sulle rotte specificate. (2) Nella gestione dei servizi concordati la linea aerea designata dalla Parte contraente dovra' tenere conto degli interessi della linea aerea designata dall'altra Parte in modo da non pregiudicare i servizi che quest'ultima fornisce in tutte o in parte delle stesse rotte. (3) I servizi concordati forniti dalla linea aerea designata dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze di trasporto degli utenti sulle rotte specificate ed avere come primo obiettivo quello di fornire, con un ragionevole fattore di carico, una capacita' adeguata a soddisfare le attuali necessita' e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa posta, che provengono da o la cui destinazione e' il territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea. Disposizioni per il trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa la posta, imbarcati e sbarcati nei punti sulle rotte specificate che non siano punti nel territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea dovranno essere effettuate in conformita' al principio generale che la capacita' dovra' essere correlata a: (a) esigenze di traffico da e verso il territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea; (b) esigenze di traffico della regione attraverso la quale passa il servizio concordato, tenendo conto degli altri Servizi aerei stabiliti dalle linee aeree degli stati che comprendono detta regione; e (c) esigenze di operazioni di lungo percorso. (4) La capacita' da fornire sulle rotte definite dovra' essere quella determinata di volta in volta di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Tariffe Con il termine "tariffa" si intende: (a) l'importo che la linea aerea ha fissato o fissera' per il trasporto di passeggeri e bagagli, merci (esclusa la posta) sui servizi aerei e gli oneri e le condizioni per i servizi ausiliari a detto trasporto; e (b) ogni altro importo calcolato utilizzando altre tariffe, aggiunte per settori internazionali e per i settori nazionali che facciano parte del trasporto internazionale; e comprende (c) le condizioni che regolano la disponibilita' o l'applicabilita' di detto importo, ivi compresi i benefici ad esso connessi; e/o (d) la commissione corrisposta da una linea aerea ad un agente in relazione ai biglietti venduti o alle rotte completate da quell'agente per il trasporto su servizi aerei. (2) Le tariffe che le linee aeree designate dalle Parti contraenti praticheranno per il trasporto fra Hong Kong e l'Italia dovranno essere quelle approvate dalle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti e dovranno essere stabilite in misura ragionevole, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi del caso, ivi compresi i seguenti criteri: il costo di gestione dei servizi concordati, gli interessi degli utenti, le commissioni, un ragionevole profitto e le tariffe delle altre linee aerea che operano su tutta o parte della stessa rotta. (3) Le tariffe di cui al comma (2) del presente Articolo possono essere concordate dalle linee aeree designate dalle Parti contraenti che richiedono l'approvazione delle stesse, le quali possono consultare altre linee aeree che operano su tutta o parte della stessa rotta, prima di proporre dette tariffe. Tuttavia, ad una linea aerea designata non verra' impedito di proporre le tariffe, ed alle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti di approvarle, qualora detta linea aerea non abbia ottenuto il consenso su detta tariffa da parte dell'altra linea aerea designata, ovvero in quanto nessuna altra linea aerea designata opera sulla stessa rotta. Con i riferimenti nel presente comma ed in quello precedente alla "stessa rotta" si intende la rotta gestita, non quella specificata. (4) Qualsiasi tariffa proposta per il trasporto fra Hong Kong e l'Italia dovra' essere presentata alle Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti da parte della linea o delle linee aeree che richiedono l'approvazione in forma tale che le Autorita' aeronautiche possano richiedere, separatamente, di essere informate dei dati di cui al comma (1) del presente Articolo. Dovra' essere presentata entro 60 giorni dalla data effettiva proposta (o entro un periodo piu' breve che le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno concordare). La tariffa proposta sara' considerata presentata alle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente alla data in cui essa e' ricevuta da queste ultime. (5) Le tariffe proposte possono essere approvate dalle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente in qualsiasi momento e, purche' siano state presentate in conformita' al comma 4 del presente Articolo, verranno ritenute approvate dalle Autorita' aeronautiche di quella Parte contraente a meno che, entro trenta giorni dalla data di presentazione (o entro un periodo piu' breve che le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno concordare), le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente abbiano inviato alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte una notifica scritta di non accordo sulla tariffa proposta. (6) Qualora la notifica di non accordo sia fornita in conformita' alle disposizioni del comma (5) del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno definire la tariffa di concerto. A tal fine, una Parte contraente puo', entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di non accordo, richiedere consultazioni fra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti che dovranno tenersi entro trenta giorni dalla data in cui l'altra Parte contraente riceve detta richiesta per iscritto. (7) Qualora la tariffa non sia stata approvata dalle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente in conformita' al comma (5) del presente Articolo, e qualora le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti non abbiamo potuto determinare di concerto la tariffa in conformita' al comma (6) del presente Articolo, la controversia verra' composta in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo. (8) In attesa dell'approvazione della tariffa proposta dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, la linea o le linee aeree designate che richiedono detta approvazione possono impegnarsi in attivita' di commercializzazione, pubblicita' e vendita della tariffa, purche' (a) detta commercializzazione, pubblicita' e vendita: (i) dovra' essere per il trasporto che inizia alla data o dopo la data proposta di vigore della tariffa; e (ii) non siano intraprese prima della data di presentazione della tariffa; (b) sia messo in chiaro che la tariffa viene commercializzata, pubblicizzata e venduta sulla base di detta approvazione; e (c) dette attivita' di commercializzazione, pubblicita' e vendita verranno interrotte qualora sia data notifica di non accordo sulla tariffa. (9) Ai sensi del comma (10) del presente Articolo, la tariffa stabilita in conformita' alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore, a meno che la linea, o linee aeree che la applicano non la revochino con l'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti, finche' non sia stata stabilita una tariffa sostitutiva. (10) Se non con l'accordo delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti e per il periodo da loro convenuto, la validita' della tariffa non dovra' essere prolungata in virtu' del (9) del presento Articolo: (a) qualora la tariffa abbia una scadenza, per piu' di dodici mesi da quella data; (b) qualora la tariffa non abbia una scadenza, per piu' di 12 mesi dalla data in cui la linea aerea designata di una Parte contraente ha presentato la tariffa sostitutiva alle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. (11) (a) Le tariffe praticate dalla linea aerea designata da Hong Kong per il trasporto fra l'Italia ed un altro stato dovranno essere soggette all'approvazione da parte delle Autorita' aeronautiche italiane e, se necessario, dell'altro stato. Le tariffe praticate dalla linea aerea designata italiana per il trasporto fra Hong Kong ed uno stato diverso dall'Italia dovranno essere soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di Hong Kong e, se necessario, dell'altro stato. (b) La tariffa proposta per detto trasporto dovra' essere presentata dalla linea aerea designata da una Parte contraente che richiede l'approvazione di detta tariffa alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte. Dovra' essere presentata in forma tale che le Autorita' aeronautiche possano richiedere di essere informate dei dati di cui al comma (1) del presente Articolo ed almeno 60 giorni prima della data operativa proposta (o in un periodo piu' breve che potra' essere concordato). La tariffa proposta dovra' essere considerata come presentata alla data in cui e' stata ricevuta dalle Autorita' aeronautiche. (c) Detta tariffa puo' essere approvata in qualsiasi momento dalle Autorita' aeronautiche della Parte contraente alle quali e' stata presentata e verra' considerata approvata da esse a meno che, entro trenta giorni dalla data di presentazione, esse abbiano fornito alla linea aerea designata che richiede l'approvazione di detta tariffa una notifica scritta di non accordo. (d) Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono revocare l'approvazione di detta tariffa approvata o che si ritiene approveranno fornendo un preavviso di 120 giorni alla linea aerea designata che pratica detta tariffa purche' vengano fornite motivazioni della notifica di revoca dell'approvazione. Detta linea aerea dovra' cessare di praticare detta tariffa alla fine di quel periodo. (12) Nonostante le disposizioni dei commi (5) e (11) (c) del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente non dovranno non approvare la tariffa proposta loro presentata da una linea aerea designata che corrisponda (a livello di prezzo, condizioni e data di scadenza, ma non necessariamente di rotta utilizzata) alla tariffa imposta da una linea aerea di quella Parte contraente per servizi paragonabili fra gli stessi punti o che sia piu' restrittiva o alta di quella tariffa.
Accordo - art. 8
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