DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1997, n. 365

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1997-07-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12-11-1997

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, articolo 9, comma 8, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato emesso in data 25 luglio 1996;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996;

Sulla proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuano le aree di attivita' che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 9, comma 8, ciascuno per l'area nell'ambito della quale sono titolari di rapporto convenzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.

2.I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con unita' sanitarie locali della regione che pubblica i provvedimenti di cui al comma 1.

3.La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4, e' presentata alla competente autorita' regionale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'". Note alle premesse: - Per il testo del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 517/1993 si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "4. I giudizi di idoneita' di cui agli articoli 8, commi 1- bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli di cui all'art. 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1 settembre 1995". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 9, comma 8, del citato D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, si veda in nota al titolo. - Il D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, reca: "Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Art. 2

1.Presso ciascuna regione e' costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneita' composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanita', dal Presidente dell'ordine dei medicie degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello specialisti delle aree di attivita' individuate, designati dalla regione.

2.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 3

1.La commissione, salvo che ricorrano gravi motivi dei quali deve essere fatta menzione nei verbali delle riunioni, formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1.

Art. 4

1.Il giudizio di idoneita' viene formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, dell'anzianita' di servizio, del curriculum formativo, e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalita' dell'interessato.

3.Per la valutazione dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.

4.La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 del D.M. 30 gennaio 1982 (Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) e' il seguente: "Art. 10 (Criteri di valutazione). - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova. Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale ''medici". In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri: data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi; che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori. Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".

Art. 5

1.Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185.

Note all'art. 5: - Per il titolo del D.M. 30 gennaio 1982, si veda in nota all'art. 4. - Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Art. 6

1.Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2.Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneita' il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro della sanita' Bindi p. Il Ministro del tesoro Pennacchi Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1997

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 349

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