DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1997, n. 366

Type DPR
Publication 1997-09-24
Ultimo aggiornamento 1997-10-29
State In force
Source Normattiva
articles 8
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 13-11-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordinamento e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione della succitata delega, sono stati dettati criteri per il riordinamento, tra gli altri, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, l'organizzazione ed il funzionamento, tra gli altri, dell'I.N.P.S.;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformita' ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza". - Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza". - Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione deli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Organi

2.Sono altresi' organi dell'Istituto i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Nota all'art. 2: - Il testo del comma 1, numero 4), dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), prevede che: "Sono organi dell'Istituto: 1)-3) (omissis); 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse".

Art. 3

Presidente

Note all'art. 3: - L'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 2. Sono organi degli enti: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il collegio dei sindaci; e) il direttore generale. 3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali, definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione oganica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza. 6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnicoamministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo seguendo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro". - Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono i seguenti: "Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali). - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3: a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale; b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare; d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa sui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere; g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241; h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti". "Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 3: a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza; b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informaticostatistici e del relativo personale; c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale; d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10, la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita'; e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche se richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione; h) a formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici. 2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10".

Art. 4

Consiglio di indirizzo e vigilanza

2.Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3.Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4.Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

5.Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Art. 5

Consiglio di amministrazione

2.Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Art. 6

Collegio dei sindaci

1.Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2.I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Art. 7

Direttore generale

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3. - Per il testo del comma 1, n. 4), dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 2.

Art. 8

Comitati amministratori di gestioni, fondi e casse

1.Presso l'Istituto continuano ad operare, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella composizione, fatta solo eccezione per quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo medesimo, e dal presente articolo, e con le competenze previste dalle norme vigenti. Ciascun comitato, fatta eccezione per quello di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare un componente del comitato stesso.

2.Il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche' dai due componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3.Il comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4.Il comitato di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai due componenti del consiglio di amministrazione dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

5.Per la validita' delle sedute di comitati di cui al presente articolo e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Ciampi, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997

Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 3

Note all'art. 8: - Per il testo del comma 10 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 3. - Per il testo del comma 1, n. 4), dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 2. - Il comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: "1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri". - L'art. 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' il seguente: "Art. 38 (Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso". - Il testo dell'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' il seguente: "Art. 22 (Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti). - 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed e' composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonche' dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso". - Il testo dell'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' il seguente: "Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". 2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga le relative prestazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1. 4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)