DECRETO 3 settembre 1997, n. 381

Type Decreto
Publication 1997-09-03
Ultimo aggiornamento 1997-11-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19/11/1997

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

Visto in particolare l'articolo 2, comma 1, della citata legge che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle societa' che esercitano l'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della

sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri

avvenuta con nota del 9 settembre 1997 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito l'albo delle societa' che esercitano l'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, affidato alla responsabilita' del direttore generale per l'impiego.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Goveerno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", cosi' recita: "Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta. 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato; b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sotitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni".

Art. 2

1.L'albo e' costituito da un registro in cui sono iscritte le societa' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

2.Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le societa', con l'indicazione della denominazione sociale, che dovra' includere le parole "societa' di fornitura di lavoro temporaneo", la nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.

3.L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine ed e' accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa societa' e del volume in cui e' contenuta la documentazione richiesta dalla legge e dal presente regolamento. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione della societa', il numereo della pagina in cui la stessa e' iscritta ed il riferimento alla parte analitica del registro.

4.Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni societa', sono indicati la data dell'atto costitutivo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta ed il relativo numero d'iscrizione o copia della ricevuta della richiesta d'iscrizione al medesimo ufficio, la denominazione, la durata, se determinata, l'ammontare del capitale versato quale risulta esistente dall'ultimo bilancio, l'istituto di credito presso il quale e' stato versato il deposito cauzionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, la sede sociale e le sedi secondarie, il cognome ed il nome degli amministratori e dei dirigenti muniti di rappresentanza della societa'.

5.Per le societa' cooperative ammesse all'iscrizione all'albo, dovranno essere inoltre indicati gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le societa' cooperative di produzione e lavoro, la documentazione inerente i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

6.Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresi' iscritti gli atti con cui le societa' deliberano l'aumento del capitale, le fusioni, le trasformazioni, l'estinzione, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori.

Nota all'articolo 2: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1.

Art. 3

1.Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale per l'impiego.

2.Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui e' composto.

Art. 4

1.La divisione I della Direzione generale per l'impiego provvede alla tenuta del registro, all'acquisizione delle domande di iscrizione all'albo e alla documentazione prescritta, e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

Art. 5

1.Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti abilitati debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Nota all'articolo 5: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1.

Art. 6

1.Il direttore generale per l'impiego autorizza l'iscrizione all'albo, con la data ed il numero di iscrizione in ordine di definizione delle istruttorie, che avvengono di seguito sulla base della data di presentazione delle domande, fatta salva la necessita' di ulteriori accertamenti e salvo esito negativo.

2.Il direttore generale per l'impiego sospende, dandone comunicazione motivata alla societa', l'autorizzazione provvisoria o definitiva all'esercizio dell'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo, per le societa' che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3.Ove la societa' non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto, il direttore generale per l'impiego dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Nota all'articolo 6: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1.

Art. 7

1.L'ufficio provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telegrafico o con raccomandata, l'autorizzazione all'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

Il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1997

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 245

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