DECRETO 3 settembre 1997, n. 382

Type Decreto
Publication 1997-09-03
Ultimo aggiornamento 1997-11-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19/11/1997

Il MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in

materia di promozione dell'occupazione";

Visto in particolare l'articolo 2, comma 5, della citata legge, che

prevede di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalita' di presentazione della richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della

sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri

avvenuta con nota del 9 settembre 1997 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le societa' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. I, anche a mezzo raccomandata, la domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", cosi' recita: "Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta. 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato; b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni".

Art. 2

1.La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e autenticata da una delle autorita' indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e deve contenere la dichiarazione che la societa' esercitera' la predetta attivita' nel rispetto delle modalita' di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' della successiva regolamentazione emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nota all'art. 2: - L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" cosi' recita: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di indentificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

Art. 3

1.La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) separata richiesta di iscrizione all'apposito albo munita di sottoscrizione autentica secondo quanto previsto all'articolo 2 che precede, che dovra' essere presentata contestualmente; 2) atto costitutivo e statuto della societa', che dovra' necessariamente essere costituita con una delle forme previste dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 3) certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, rilasciato in data non anteriore a tre mesi; 4) documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196; 5) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza; 6) le societa' cooperative dovranno inoltre indicare gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le societa' cooperative di produzione e lavoro, la dichiarazione che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 7) un programma articolato dal quale si evinca che la societa' dispone di un'organizzazione tecnicoprofessionale idonea allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo, secondo le indicazioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, indicando le unita' organizzative, dislocate territorialmente, nonche' l'organico.

2.Eventuali modifiche inerenti la documentazione prescritta dovranno essere presentate all'ufficio, con le medesime modalita' entro trenta giorni.

Note all'art. 3: - L'art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile cosi' recita: "Art. 2 (Compiti dell'ufficio). - 1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare: a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonche' alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese; b) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione; c) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresi' comunicate le avvenute cancellazioni delle societa' cooperative dal registro delle imprese; d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti. Il costo delle copie non puo' eccedere il costo amministrativo; e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi. 2. L'ufficio provvede, altresi', sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonche' al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte". - Per il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vedi la nota all'art. 1.

Art. 4

1.Il direttore generale per l'impiego, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, rilascia, acquisito il parere della commissione centrale per l'impiego e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della medesima legge, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2.Le societa' autorizzate all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vedi la nota all'art. 1. - L'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608 recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" cosi' recita: "1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizione di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo".

Art. 5

1.Al termine dei due anni decorrenti dalla data di concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo, la societa' potra' richiedere al direttore generale per l'impiego l'autorizzazione definitiva, fornendo idonea documentazione circa il rispetto degli adempimenti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successiva regolamentazione emenata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6

1.Il presente regolamento entrera' in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e la relativa procedura.

Il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 247

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