DECRETO 5 settembre 1997, n. 392

Type Decreto
Publication 1997-09-05
Ultimo aggiornamento 1997-11-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27-11-1997

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29 gennaio 1996 le cui osservazioni sono state integralmente recepite con l'atto comunicato alla stessa commissione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il 9 agosto 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7613 del 22 luglio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento individua, in conformita' con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". - Il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I dicumenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".

Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalita'.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il seguente: "2. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza". - Il testo dell'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' il seguente: "Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi sicurezza. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti puo' essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalita' dell'interessato". - Il testo dell'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' il seguente: "Art. 26. - 1. Al primo comma dell'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza, sono aggiunte le seguenti: "nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11".

Art. 3

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

Art. 4

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente: "Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri". - Il regolamento (CEE) n. 2080 / 93 del Consiglio del 20 luglio 1993 reca disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052 / 88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca.

Art. 5

Documenti accessibili

1.I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Il Ministro: Pinto

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997

Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 313

Nota all'art. 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

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