DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1997, n. 397
Entrata in vigore del decreto: 29-11-1997
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, di attuazione della direttiva n. 85/536/ CEE, del Consiglio del 5 dicembre 1985 e della direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, n. 87/441/ CEE, relativa al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;
Visto l'articolo 2 del predetto decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, secondo il quale possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato al medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitando l'uso di greggio negli impianti di raffinazione e favorendo le innovazioni che possano migliorare gli attuali margini di flessibilita' operativa;
Considerata la necessita' di armonizzare gli standard e la normativa del settore petrolifero a livello comunitario, nel pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive adottati;
Considerata la necessita' di promuovere le innovazioni atte a conseguire una migliore qualita' ambientale dei prodotti petroliferi, nel richiamo delle norme comunitarie, sulla base dei risultati di ricerche e prove tecniche sperimentali;
Su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
2.L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera a).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 363
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva del Consiglio 85/536/CEE del 5 dicembre 1985, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 334 del 12 dicembre 1985. - La direttiva della Commissione 87/441/CEE del 29 luglio 1987, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 238 del 21 agosto 1987. - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto), e' il seguente: "Art. 2 (Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia. 2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalita' con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Nota all'art. 1: - Il punto II della tabella allegata al citato D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto), e' il seguente: "II. - COMPOSIZIONE AMMISSIBILE DELLE MISCELE
```
```
| A | B
____|___|______
- Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti adeguati 3% vol 3% vol - Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti 5% vol 5% vol - Alcol isopropilico 5% vol 10% vol - TBA 7% vol 7% vol - Alcol isobutilico 7% vol 10% vol - MTBE ecc. Eteri contenenti 5 o piu' atomi di carbonio per molecola 10% vol 15% vol - Altri ossigenati organici definiti al punto I 7% vol 10% vol - Miscela di ossigenati organici (1) definiti al punto I 2,5% in peso 3,7% in peso d'ossigeno, senza d'ossigeno, senza superare i singoli superare i singoli valori limite fis- valori limite fis- sati nella presente sati nella presente tabella per ogni tabella per ogni componente componente (1) L'acetone e' ammesso fino allo 0,8 per cento in volume quando e' presente in quanto comprodotto di fabbricazione di taluni composti ossigenati organici".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.