DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 399
Entrata in vigore del decreto: 5-12-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;
Visto il parere espresso nella seduta del 15 settembre 1994 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Sulla
proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Scuola di restauro
1.La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Istituto centrale per il restauro.
2.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
3.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
5.La direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla scuola.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 109, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.L.gs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 57/1992 reca: "Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze". - Il quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) prevede che: "Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonche' per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando cio' sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di settore possono riunirsi in seduta comune". Note all'art. 1: - La legge 22 luglio 1939, n. 1240, reca: "Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale". - La legge 20 gennaio 1992, n. 57, reca: "Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze". Il testo del relativo art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate".
Art. 2
Compiti della scuola
Art. 3
Organi della scuola
Art. 4
Direttore e vice direttore
1.Il direttore dell'Istituto e' il direttore della scuola. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
2.Il vice direttore della scuola e' il direttore del servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977.
3.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4.Il vice direttore propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche; vigila, affinche' gli studi si svolgano con regolarita'.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' il seguente: "Art. 2. - L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale piu' un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attivita' avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze". - Per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 della medesima legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnicoscientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali. 2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnicoscientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1. 3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro nel rispetto dell'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed e' costituito da una indennita' commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977, concernente "Ordinamento interno dell'Istituto centrale per il restauro" e' il seguente: "Art. 4. - Il servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione: a) cura la stampa delle pubblicazioni, la diffusione periodica delle informazioni scientifiche e tecniche, la documentazione delle attivita' dell'Istituto e in particolare la tenuta dell'archivio dei restauri e il funzionamento della biblioteca; b) svolge le attivita' di informazione e aggiornamento indicate dall'art. 18, lettera d), del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, valendosi a tal fine anche della collaborazione dei laboratori e servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3. La direzione del servizio e' affidata a un archeologo o a uno storico dell'arte o a un architetto al quale e' anche affidata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 16 settembre 1955, n. 1517, la vicedirezione dei corsi triennali. Come per i predetti laboratori e serivizi, e con gli stessi criteri, la direzione dell'Istituto provvede ad articolare il servizio in sezioni".
Art. 5
Consiglio didattico
1.Il consiglio didattico e' presieduto dal direttore ed e' composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.
3.Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonche', in casi di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.
Art. 6
Personale docente
1.Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente, con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta del direttore dell'Istituto, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
2.Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalita' attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attivita' lavorativa prestata.
3.Per particolari materie, per le quali non esistono specifiche competenze nel Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti con le modalita' di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.
4.La scuola garantisce, nell'ambito delle finalita' e dei compiti istituzionali, la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 4.
Art. 7
Corsi e materie di insegnamento
1.I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.
2.Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 8
Modalita' di accesso e requisiti per l'ammissione al concorso
1.Alla scuola si accede mediante concorso pubblico per esami e titoli, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.
4.I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.
Art. 9
Posti messi a concorso
1.Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in piu' settori.
3.Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
4.Il numero dei posti non puo' essere inferiore complessivamente a diciotto.
Art. 10
Commissione giudicatrice
1.La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
3.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4.Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 1, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto tra i docenti di disegno della scuola.
5.I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'.
6.Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
Art. 11
Prove per l'ammissione ai corsi
2.Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacita' manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico o artistico.
3.Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche finalizzati alla metodologia dell'intervento di restauro, nell'ambito dell'area prescelta.
4.Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza della storia dell'arte, dei materiali e delle tecniche di produzione artistica.
5.Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
6.La valutazione e' espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.
7.Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila per ogni area messa a concorso la graduatoria, che e' approvata dal direttore dell'Istituto.
8.Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai diciotto trentesimi, con non meno di sei decimi nella prova orale.
9.A parita' di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dall'Istituto o dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, o che sia in possesso di altri titoli di studio individuati nel bando.
10.Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.
Art. 12
Durata e svolgimento dei corsi
1.L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e, di norma, inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della scuola.
2.I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.
3.Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalita' previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.
4.Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non puo' essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.
Nota all'art. 12: - La legge 18 dicembre 1973, n. 836, reca: "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".
Art. 13
Frequenza dei corsi e esami
1.La frequenza dei corsi e' gratuita ed obbligatoria.
2.L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.
3.Nelle materie di insegnamento la valutazione e' espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze e' consentita una prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova d'appello determina l'esclusione dal corso.
4.L'attitudine pratica dello studente e' valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.
Art. 14
Anno di perfezionamento e diploma
1.L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attivita' di laboratorio, e l'elaborazione della tesi.
2.L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio e' espresso in centodecimi.
3.La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
4.La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Istituto, e' composta da undici membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi.
5.Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Istituto, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
Art. 15
P u b b l i c i t a'
1.Nel conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 10 e 14 del presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie. 2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".
Art. 16
Doveri dello studente e sanzioni disciplinari
3.Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravita' dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.
4.L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.
Art. 17
Prevenzione sanitaria
1.Con la periodicita' disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.
2.Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilita' dello studente determinano la sospensione dalle attivita' che comportino prestazioni esposte a rischio.
3.La sopravvenuta inidoneita' fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla scuola.
4.La scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.
5.Nell'espletamento delle attivita' didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 18
Obbligo assicurativo
1.E' fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalita' indicate dalla scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attivita' di restauro.
Art. 19
Borse di studio
1.Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal direttore dell'Istituto secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della predisposizione indicata nella previsione di bilancio dell'Istituto.
Art. 20
Aggiornamento
1.Nelle discipline del restauro presso la scuola sono svolti, ai sensi dell'articolo 18, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, corsi di aggiornamento per restauratori, operatori e funzionari tecnici e scientifici. I corsi sono organizzati nell'ambito delle attivita' di formazione degli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nota all'art. 20: - Il testo dell'art. 18 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 (per il titolo vedi in nota alle premesse), e' il seguente: "Art. 18. - L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storicoartistico e, fra le altre, in particolare: a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti; b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro; c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonche' alle regioni; d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnicoscientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano; e) effettua restauri per interventi di particolare complessita' o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalita' didattiche".
Art. 21
Norme transitorie
1.I diplomi gia' rilasciati dall'Istituto sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento.
Art. 22
Norme abrogate
1.Il presente regolamento sostituisce il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1997, con esclusione
dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, dell'art. 4, comma 3, dell'art. 10,
commi 3 e 5, quest'ultimo comma limitatamente alle parole "e di cui
al comma 3", ai sensi della delibera della sezione del controllo adottata in data 30 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 9
Nota all'art. 22: - Il D.P.R. 16 settembre 1955, n. 1517, reca: "Approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro".
Allegato A
Allegato A (art. 7, comma 2) REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI RESTAURO DELL'I.C.R. Elenco delle discipline e delle materie e orari Legenda: c = comune; i = di indirizzo. N.B. - Le materie sono articolate in piu' insegnamenti; numero e durata degli insegnamenti, per materia e per anno di corso, sono stabiliti annualmente dal consiglio didattico. Discipline storiche Materie: Storia dell'arte antica (c); Storia dell'arte medievale (c); Storia dell'arte moderna (c); Storia dell'arte contemporanea (c); Storia delle tecniche costruttive (ci); Storia e teoria del restauro (c); Letteratura artistica (c); Esegesi delle fonti tecniche (c); Iconografia e iconologia (ci); Metodologia della catalogazione storica e conservativa (ci); Storia del collezionismo e della presentazione museale (ci). Esercitazioni in laboratorio e in situ. Discipline tecniche Materie: Tecniche di esecuzione dei manufatti (i); Tecnologia dei materiali costitutivi (i); Tecniche storiche del restauro (ci); Lessici storico tecnici (ci); Il deterioramento dei manufatti: fenomenologia dei danni e metodologia di indagine (ci); Patologie edilizie e del decoro architettonico (i); Tecnica e metodologia dello scavo archeologico (ci); Trattamenti conservativi e di restauro: metodi e materiali (ci); Tecniche di imballaggio, trasporto e immagazzinaggio (ci); Metodologie della progettazione e della documentazione degli interventi di conservazione e restauro (c); Norme per la sicurezza e l'organizzazione del cantiere e del laboratorio (c). Esercitazioni e applicazioni pratiche di conservazione e restauro, in laboratorio e in cantiere (ci). Discipline chimiche Materie: Complementi di chimica inorganica (c); Complementi di chimica organica (c); Chimica applicata al restauro (c); Chimica e conservazione dei materiali costitutivi dei manufatti (i); Chimica e conservazione dei manufatti (i); Chimica dell'ambiente (c); Petrografia e mineralogia (i); Tecniche di indagine analitica (ci); Tecniche di osservazione microscopica (c); Metodo e pratica della sperimentazione relativa a materiali e tecniche di intervento (ci); Normativa di sicurezza: uso di materiali e attrezzature, disinfezione e disinfestazione manufatti, smaltimento dei rifiuti, ecc. (c). Esercitazioni: analisi microchimica, allestimento vetrini e sezioni stratigrafiche, allestimento campioni per prove sperimentali (ci), esercitazioni di chimicafisica (c). Discipline fisiche Materie: Complementi di fisica (c); Fisica applicata al restauro (c); Fisica e conservazione dei materiali costitutivi dei manufatti (i); Fisica e conservazione dei manufatti (i); Fisica dell'ambiente (c); Tecniche di indagine e controllo (c); Sistemi e strumenti di misura (c); Informatica applicata al trattamento dei dati (c); Tecniche di rilievo fotografico, fotogrammetrico e di trattamento dei materiali sensibili (c); Metodo e pratica della sperimentazione relativa a materiali e metodo di intervento (ci). Esercitazioni: metodi di misura e rilevamento dati, trattamento informatico dei dati (c). Discipline biologiche Materie: Complementi di biologia (c); Elementi di ecologia (c); Biologia applicata al restauro (c); Biodeterioramento dei materiali inorganici (c); Biodeterioramento dei materiali organici (c); Tecniche di indagine e di campionamento (c); Controllo e prevenzione dello sviluppo e della diffusione degli agenti biodeteriogeni (ci). Esercitazioni: analisi microscopica, analisi microbiologiche qualitative e quantitative, analisi colturali, campionamento e riconoscimento in situ dei biodeteriogeni. Discipline della documentazione Materie: Disegno tecnico e geometria descrittiva (c); Rilievo architettonico (c); Rilievo strumentale e fotogrammetrico (c); La documentazione grafica applicata al restauro (c); Elaborazione informatizzata della documentazione grafica (c); Disegno dal vero (c). Esercitazioni pratiche: rilievo in situ e restituzione grafica (c-i), documentazione grafica (c-i), disegno dal vero (c). Discipline della tutela e del restauro dei beni culturali Materie: Legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali (c); Ordinamento e organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (c); Sistemi di esecuzione delle opere pubbliche (c); Forme e tipologie di imprese (c). O r a r i Ciascun anno del corso ha inizio il 1 novembre e termina il 30 ottobre dell'anno successivo, con un mese di vacanza nel periodo estivo. Gli insegnamenti teorici iniziano il 1 novembre e terminano il 15 giugno. Le esercitazioni pratiche di restauro in laboratorio iniziano il 1 novembre e terminano il 30 giugno. Le esercitazioni e le applicazioni pratiche estive (cantieri e laboratorio) hanno inizio a luglio e termine a ottobre. Durante l'anno di perfezionamento il rapporto percentuale di ore tra le discipline teoriche viene stabilto dal consiglio didattico in funzione dell'argomento scelto per la tesi di diploma. ===================================================================== Triennio di insegnamenti fondamentali Ore annuali ___________ | I | II | III Insegnamenti teorici. |_|_|_ Discipline storiche 112 112 112 Discipline tecniche 84 84 84 Discipline chimiche 140 140 140 Discipline fisiche 112 140 112 Discipline biologiche 56 28 - Discipline della tutela ecc. - - 56 Discipline della documentazione 84 84 84 _____ Totale ore annue insegnamenti teorici . . 588 588 588 Esercitazioni e applicazioni pratiche di restauro. Esercitazioni pratiche in laboratorio 450 450 450 Laboratori e cantieri estivi 396-480 396-480 396-480 _______ Totale ore annue esercitazioni e
applicazioni pratiche di restauro 846-860 846-860 846-860=====================================================================
Quarto anno di perfezionamento | Ore annuali
_______|_______
Insegnamenti teorici 280 Esercitazioni pratiche di laboratorio 420 Applicazioni pratiche, cantieri estivi 144-288 ______ Totale ore annue insegnamenti, esercitazioni ed applicazioni pratiche. Il tempo residuo e' impegnato con la preparazione della tesi 844-988
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