DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 399
Entrata in vigore del decreto: 5-12-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;
Visto il parere espresso nella seduta del 15 settembre 1994 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Sulla
proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Scuola di restauro
1.La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Istituto centrale per il restauro.
2.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
3.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
5.La direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla scuola.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 109, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.L.gs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 57/1992 reca: "Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze". - Il quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) prevede che: "Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonche' per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando cio' sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di settore possono riunirsi in seduta comune". Note all'art. 1: - La legge 22 luglio 1939, n. 1240, reca: "Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale". - La legge 20 gennaio 1992, n. 57, reca: "Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze". Il testo del relativo art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate".
Art. 2
Compiti della scuola
Art. 3
Organi della scuola
Art. 4
Direttore e vice direttore
1.Il direttore dell'Istituto e' il direttore della scuola. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
2.Il vice direttore della scuola e' il direttore del servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977.
3.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4.Il vice direttore propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche; vigila, affinche' gli studi si svolgano con regolarita'.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' il seguente: "Art. 2. - L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale piu' un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attivita' avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze". - Per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 della medesima legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnicoscientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali. 2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnicoscientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1. 3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro nel rispetto dell'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed e' costituito da una indennita' commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977, concernente "Ordinamento interno dell'Istituto centrale per il restauro" e' il seguente: "Art. 4. - Il servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione: a) cura la stampa delle pubblicazioni, la diffusione periodica delle informazioni scientifiche e tecniche, la documentazione delle attivita' dell'Istituto e in particolare la tenuta dell'archivio dei restauri e il funzionamento della biblioteca; b) svolge le attivita' di informazione e aggiornamento indicate dall'art. 18, lettera d), del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, valendosi a tal fine anche della collaborazione dei laboratori e servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3. La direzione del servizio e' affidata a un archeologo o a uno storico dell'arte o a un architetto al quale e' anche affidata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 16 settembre 1955, n. 1517, la vicedirezione dei corsi triennali. Come per i predetti laboratori e serivizi, e con gli stessi criteri, la direzione dell'Istituto provvede ad articolare il servizio in sezioni".
Art. 5
Consiglio didattico
1.Il consiglio didattico e' presieduto dal direttore ed e' composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.
3.Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonche', in casi di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.
Art. 6
Personale docente
1.Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente, con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta del direttore dell'Istituto, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
2.Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalita' attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attivita' lavorativa prestata.
3.Per particolari materie, per le quali non esistono specifiche competenze nel Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti con le modalita' di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.
4.La scuola garantisce, nell'ambito delle finalita' e dei compiti istituzionali, la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 4.
Art. 7
Corsi e materie di insegnamento
1.I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.
2.Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 8
Modalita' di accesso e requisiti per l'ammissione al concorso
1.Alla scuola si accede mediante concorso pubblico per esami e titoli, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.
4.I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.
Art. 9
Posti messi a concorso
1.Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in piu' settori.
3.Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
4.Il numero dei posti non puo' essere inferiore complessivamente a diciotto.
Art. 10
Commissione giudicatrice
1.La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
3.(Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4.Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 1, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto tra i docenti di disegno della scuola.
5.I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'.
6.Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
Art. 11
Prove per l'ammissione ai corsi
2.Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacita' manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico o artistico.
3.Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche finalizzati alla metodologia dell'intervento di restauro, nell'ambito dell'area prescelta.
4.Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza della storia dell'arte, dei materiali e delle tecniche di produzione artistica.
5.Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
6.La valutazione e' espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.
7.Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila per ogni area messa a concorso la graduatoria, che e' approvata dal direttore dell'Istituto.
8.Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai diciotto trentesimi, con non meno di sei decimi nella prova orale.
9.A parita' di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dall'Istituto o dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, o che sia in possesso di altri titoli di studio individuati nel bando.
10.Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.
Art. 12
Durata e svolgimento dei corsi
1.L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e, di norma, inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della scuola.
2.I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.
3.Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalita' previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.
4.Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non puo' essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.
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