LEGGE 10 novembre 1997, n. 402

Type Legge
Publication 1997-11-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 25-11-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.

Art. 3

1.In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Art. 4

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.La somma prevista al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione dell'AIMA, che vi attribuisce evidenza contabile per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Convention

CONVENTION RELATIVE A L'AIDE ALIMENTAIRE DE 1995 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. I

Traduzione non ufficiale CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1995 Articolo I Finalita' La presente convenzione si propone come finalita' il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunita' internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalita' indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.

Convenzione - art. II

Articolo II Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione: a) per "c.i.f." si intende costo, assicurazione, nolo; b) per "comitato" si intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo IX della presente convenzione; c) per "convenzione" si intende la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995; d) per "paese in via di sviluppo" si intende, tranne qualora il comitato decida altrimenti, qualsiasi paese o territorio riconosciuto come paese o territorio in via di sviluppo dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE; e) per "direttore esecutivo" si intende il direttore esecutivo del consiglio internazionale dei cereali; f) la sigla "f.o.b." significa franco a bordo; g) il termine "leguminose" comprende le seguenti specie: Cicer arietinum; Lens culinaris; Lupins angustifolius/albus; Phaseolus vulgaris/lunatus; Pisum sativum; Vicia faba; Vigna angularis/sinensis/unguiculata; Vigna radiata/mungo; e qualsiasi altra specie stabilita dal comitato. h) per "membro" si intende una parte della convenzione; i) il termine "prodotti di prima trasformazione" comprende: i) farine di cereali; ii) semole e semolini di cereali; iii) altri cereali lavorati (ad esempio schiacciati, in fiocchi, perlati e spezzati, ma non preparati ulteriormente), escluso il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso; vi) germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati; v) bulgur; e vi) qualsiasi altro prodotto cerealicolo analogo stabilito dal comitato; j) il termine "prodotti di seconda trasformazione" comprende: i) maccheroni, spaghetti e prodotti analoghi; e ii) qualsiasi altro prodotto stabilito dal comitato la cui fabbricazione comporti l'impiego di un prodotto di prima trasformazione; k) il termine "riso" comprende il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso; l) per "segretariato" si intende il segretariato del consiglio internazionale dei cereali; m) il termine "tonnellata" designa una tonnellata metrica di 1000 kg; n) il termine "fabbisogno normale di mercato (UMR)" e' il termine correntemente utilizzato dalla FAO e da altre organizzazioni internazionali e sta ad indicare l'impegno, da parte di un paese beneficiario di una transazione di favore, a mantenere il normale livello delle importazioni commerciali della merce considerata, oltre alle importazioni che si svolgono nell'ambito della transizione di favore; o) per "equivalente grano" si intende l'entita' del contributo di un membro, che puo' consistere in cereali, in prodotti cerealicoli, in riso o in un contributo finanziario, valutata in termini di equivalenza con il grano, conformemente alle disposizioni dell'articolo VI della presente convenzione; p) con il termine "anno" si intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. 2. Nella presente convenzione, il termine "governo" o "governi" o "membro" include anche la Comunita' europea, in appresso denominata CE. Di conseguenza, le espressioni "firma" o "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o "strumento di adesione" o "dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio" da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorita' competente della CE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CE da parte di tale autorita', ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.

Convenzione - art. III

Articolo III Contributi dei membri 1. I membri della presente convenzione hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, cereali idonei al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili, oppure il loro equivalente in denaro, per i quantitativi annui minimi precisati al paragrafo 4. Per quanto concerne le forniture di cereali nell'ambito della presente convenzione, vanno privilegiati i paesi o i territori che debbono importare generi alimentari e che sono classificati, dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, quali paesi meno sviluppati (LDC), altri paesi a basso reddito (LIC) o paesi a basso e medio reddito (LMIC). 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i termini "cereale" o "cereali" designano il frumento, l'orzo, il granturco, il miglio, l'avena, la segala, il sorgo e il riso, ovvero i rispettivi prodotti derivati (compresi i prodotti di prima e seconda trasformazione) come pure leleguminose, fatto salvo il disposto del paragrafo 3, ed ogni altro tipo di cereale o di prodotto cerealicolo idoneo al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili stabilito dal comitato. 3. Su richiesta dei paesi beneficiari, i donatori possono fornire limitati quantitativi di leguminose per adempiere ai loro obblighi previsti dalla convenzione, purche' siano di tipo e qualita' accettabili e idonei al consumo umano. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le modalita' per fissare la percentuale massima dell'equivalente in grano dei contributi minimi annui dei membri, quali sono stabiliti al paragrafo 4, che possono essere forniti sotto forma di leguminose. 4. Il contributo annuo minimo, in equivalente grano, che ciascun membro e' tenuto a fornire per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all'articolo I e' il seguente, fatte salve le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo: Membri Tonnellate -- -- Argentina 35.000 Australia 300.000 Canada 400.000 CE e suoi Stati membri 1.755.000 Giappone 300.000 Norvegia 20.000 Svizzera 40.000 USA 4.470.000 5. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni membro che avra' aderito alla medesima conformemente all'articolo XX, paragrafo 2, sara' da considerarsi indicato al paragrafo 4 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che gli sara' stato assegnato in conformita' delle corrispondenti disposizioni del citato articolo XX. 6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob. Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove cio' appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali oltre la fase fob, segnatamente in caso di situazioni critiche o quando il beneficiario e' un paese a basso reddito, colpito da penuria alimentare. Il pagamento di questi costi di trasporto verra' debitamente segnalato in sede di esame dell'adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 7. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo 4: a) dovranno essere utilizzati, nella misura del possibile, per comprare cereali da paesi in via di sviluppo. Verranno privilegiati i paesi in via di sviluppo membri della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione sull'aiuto alimentare, dando la priorita' assoluta ai paesi in via di sviluppo membri della convenzione sull'aiuto alimentare. In tutte le transazioni derivanti da contributi in denaro si tiene tuttavia particolarmente conto, nel decidere la provenienza della qualita' dei cereali, dei vantaggi in materia di prezzi CIF e della possibilita' di consegna rapida ai paesi beneficiari, nonche' delle esigenze specifiche di questi ultimi; b) non dovranno essere normalmente utilizzati per acquistare presso un paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale paese nel corso dello stesso anno - o nel corso degli anni precedenti, ove il quantitativo di cereali fornito non sia ancora esaurito - a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale. 8. Per quanto possibile, i membri forniscono i loro contributi sulla base di una pianificazione preventiva, affinche' i paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuti alimentari che riceveranno annualmente durante il periodo di validita' della presente convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare anticipatamente l'importo dei contributi che intendono versare sotto forma di doni, nonche' l'elemento "dono" degli aiuti non forniti sotto tale forma. 9. Se, nel corso di un dato anno, un membro non e' in grado di fornire il quantitativo stabilito al paragrafo 4, il quantitativo non fornito viene aggiunto al quantitativo per l'anno successivo, tranne qualora il comitato decida altrimenti in base agli elevati costi di trasporto. 10. I membri informano regolarmente e tempestivamente il comitato del quantitativo, della natura, delle modalita' di distribuzione e della forma dei loro contributi oggetto della presente convenzione.

Convenzione - art. IV

Articolo IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potra' essere fornito sotto una delle forme seguenti: a) dono di cereali; b) dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del paese beneficiario; c) vendita di cereali contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile ne' convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore (1); d) vendita di tali cereali a credito, contro pagamento a rate annue ragionevoli ripartite su venti anni o piu', ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sul mercato mondiale (2), fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare qualora i beneficiari siano i paesi meno sviluppati o i paesi a basso reddito procapite o altri paesi in via di sviluppo colpiti da gravi difficolta' economiche.

Convenzione - art. V

Articolo V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o piu' paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformita' della presente convenzione. 2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative. (1) In circostanze eccezionali potra' essere concessa una dispensa non superiore al 10%. Si potra' tuttavia derogare a tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attivita' di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia ne' trasferibile ne' convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni. (2) Per le vendite a credito, puo' essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15%. 3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.

Convenzione - art. VI

Articolo VI Equivalenti in grano 1. Ai fini della presente convenzione tutti i contributi di cui all'articolo III dovranno essere valutati in termini di equivalente grano. In sede di valutazione si dovra' tener conto, se del caso, del tenore di grano dei prodotti cerealicoli e del valore commerciale del contributo rispetto al grano. 2. I contributi in riso dovranno essere valutati in termini di equivalente grano, in base al rapporto tra i prezzi internazionali all'esportazione per il riso e il grano. Il comitato dovra' stabilire, nel regolamento interno, le modalita' per determinare annualmente l'equivalente in grano del riso. 3. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo IV dovranno essere valutati ai prezzi praticati per il grano sul mercato internazionale. Il comitato stabilira', nel regolamento interno, le modalita' per il rilevamento annuo del "prezzo praticato sul mercato internazionale". 4. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le modalita' per determinare l'equivalente in grano dei contributi forniti in forma diversa da grano, riso o contributo in denaro.

Convenzione - art. VII

Articolo VII Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare 1. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare oggetto della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali. 2. I membri devono garantire in particolare: a) che la fornitura di aiuti alimentari internazionali non sia collegata, direttamente o indirettamente, ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso paesi beneficiari; b) che le operazioni di aiuto alimentare internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali forniti in denaro, vengano realizzate in maniera conforme ai principi e alle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni compreso, ove necessario, il sistema del "fabbisogno normale di mercato" (UMR). 3. Ove necessario, i membri si conformano alle direttive e ai criteri vigenti in materia di aiuto alimentare approvati dall'organismo direttivo del Programma alimentare mondiale.

Convenzione - art. VIII

Articolo VIII Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico 1. Il comitato verifica regolarmente la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo. 2. Se, in seguito ad una produzione alimentare fortemente deficitaria o in seguito ad altre circostanze, un paese, una regione o alcune regioni devono far fronte ad esigenze alimentari eccezionali, il comitato esamina il problema verificatosi. Esso puo' raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.

Convenzione - art. IX

Articolo IX Comitato per l'aiuto alimentare 1. Il comitato per l'aiuto alimentare, istituito dalla convenzione sull'aiuto alimentare dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, con i poteri e le funzioni da questa previsti. 2. Il comitato e' composto di tutte le parti della presente convenzione. 3. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.

Convenzione - art. X

Articolo X Poteri e funzioni del comitato 1. Il comitato verifica l'adempimento degli obblighi che le parti hanno assunto nell'ambito della presente convenzione. 2. Il comitato organizza uno scambio regolare d'informazioni circa l'applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi nell'ambito della presente convenzione. 3. Il comitato puo' ottenere informazioni dai paesi beneficiari e consultare tali paesi. 4. Il comitato fa rapporto secondo le necessita'. 5. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione. 6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nel presente articolo, il comitato possiede gli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessari per l'applicazione della presente convenzione.

Convenzione - art. XI

Articolo XI Sede, sessioni e numero legale 1. Il comitato ha sede a Londra. 2. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del consiglio internazionale dei cereali. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione. 3. Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso.

Convenzione - art. XII

Articolo XII Decisioni Le decisioni del comitato sono prese all'unanimita'.

Convenzione - art. XIII

Articolo XIII Ammissione di osservatori Se del caso, il comitato puo' invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualita' di osservatori, qualsiasi Stato non membro e i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. XIV

Articolo XIV Disposizioni amministrative Il comitato, per i compiti amministrativi di cui puo' chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del segretariato.

Convenzione - art. XV

Articolo XV Inosservanza degli impegni e contenzioso In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtu' della stessa, il comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.

Convenzione - art. XVI

Articolo XVI Depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato depositario della presente convenzione.

Convenzione - art. XVII

Articolo XVII Firma La presente convenzione sara' aperta alla firma dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 4, dal 1 maggio 1995 al 30 giugno 1995 incluso, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. XVIII

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