LEGGE 10 novembre 1997, n. 407

Type Legge
Publication 1997-11-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29/11/1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA, I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE E IL MERCATO COMUNE DEL SUD E I SUOI STATI PARTI, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri della Comunita' europea", LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA ARGENTINA, LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY, LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, Parti del trattato di Asuncion che istituisce il Mercato comune del Sud e del protocollo aggiuntivo di Ouro Preto, in appresso denominate "Stati parti del Mercosur", e IL MERCATO COMUNE DEL SUD, in appresso denominato "Mercosur", dall'altra, CONSIDERANDO i profondi legami storici, culturali, politici ed economici che li uniscono, e ispirandosi ai valori comuni ai loro popoli; CONSIDERANDO la loro piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici, allo Stato di diritto nonche' al rispetto e alla promozione dei diritti umani; CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, nonche' nella Dichiarazione finale del Vertice sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995; TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti considerano i processi di integrazione regionale strumenti di sviluppo economico e sociale che agevolano l'inserimento internazionale delle loro economie, favoriscono il ravvicinamento tra i popoli e contribuiscono ad una maggiore stabilita' mondiale; RIBADENDO la loro intenzione di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto; CONSIDERANDO che la Comunita' e il Mercosur hanno acquisito un'esperienza specifica in materia di integrazione regionale di cui potranno avvalersi reciprocamente, a seconda delle proprie esigenze, nel rafforzare le loro relazioni; TENENDO CONTO delle relazioni di cooperazione instaurate dagli accordi bilaterali tra gli Stati delle rispettive regioni, nonche' dagli accordi quadro di cooperazione conclusi bilateralmente dagli Stati parti del Mercosur con la Comunita' europea; TENENDO PRESENTI i risultati ottenuti grazie all'accordo di cooperazione interistituzionale concluso il 29 maggio 1992 tra il Consiglio del Mercato comune del Sud e la Commissione delle Comunita' europee e sottolineando la necessita' di portare avanti le azioni avviate nel suo ambito; CONSIDERANDO la volonta' politica di entrambe le Parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione interregionale di natura politica ed economica basata su una cooperazione politica piu' intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilita' di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, e basata, infine, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione; TENENDO CONTO della dichiarazione solenne congiunta, in cui le Parti si propongono di concludere un accordo quadro interregionale che comprenda la cooperazione economica e commerciale e la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi commerciali tra le due regioni, in previsione del negoziato di un accordo di associazione interregionale tra di esse, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL REGNO DEL BELGIO: Erik DERYCKE, Ministro degli affari esteri, IL REGNO DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli affari esteri, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Klaus KINKEL, Ministro federale degli affari esteri e Vicecancelliere, LA REPUBBLICA ELLENICA: Karolos PAPOULIAS, Ministro degli affari esteri, IL REGNO DI SPAGNA: Javier SOLANA MADARIAGA, Ministro degli affari esteri, LA REPUBBLICA FRANCESE: Herve' de CHARETTE, Ministro degli affari esteri, L'IRLANDA: Dick SPRING, Ministro degli affari esteri, LA REPUBBLICA ITALIANA: Susanna AGNELLI, Ministro degli affari esteri, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO: Jacques F. POOS, Ministro degli affari esteri, IL REGNO DEI PAESI BASSI: Hans Van MIERLO, Ministro degli affari esteri, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Wolfgang SCHUSSEL, Ministro federale degli affari esteri e Vicecancelliere, LA REPUBBLICA PORTOGHESE: Jaime GAMA, Ministro degli affari esteri, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Tarja HALONEN, Ministro degli affari esteri, IL REGNO DI SVEZIA: Mats HELLSTROM, Ministro degli affari europei e del commercio con l'estero, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Malcolm RIFKIND, Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth, LA COMUNITA' EUROPEA: Javier SOLANA MADARIAGA, Ministro degli affari esteri, Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea, Manuel MARIN, Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee, LA REPUBBLICA ARGENTINA: Guido di TELLA, Ministro degli affari esteri, LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE: Luiz Felipe Palmeira LAMPREIA, Ministro degli affari esteri, LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY: Luis Maria Ramirez BOETTENER, Ministro degli affari esteri, LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY: Alvaro Ramos TRIGO, Ministro degli affari esteri, IL MERCATO COMUNE DEL SUD: Alvaro Ramos TRIGO, Ministro degli affari esteri, Presidente in esercizio del Mercato comune del Sud, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Fondamenti della cooperazione Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Obiettivi e campo di applicazione 1. Il presente accordo si prefigge di consolidare le relazioni esistenti fra le Parti e di preparare la creazione di un'associazione interregionale. 2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo i settori del commercio, dell'economia e della cooperazione ai fini dell'integrazione, nonche' altri settori di comune interesse, onde intensificare le relazioni tra le Parti e le loro rispettive istituzioni.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Dialogo politico 1. Le Parti avviano un regolare dialogo politico per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Mercosur. Il dialogo si svolge sulla base della Dichiarazione congiunta allegata all'accordo. 2. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta si svolge in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 25 del presente accordo oppure in altre sedi dello stesso livello concordate tra le Parti.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Obiettivi Le Parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, preparare la futura liberalizzazione progressiva e reciproca degli stessi e creare condizioni propizie all'istituzione dell'associazione interregionale, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti, in base alle norme dell'OMC.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Dialogo economico e commerciale 1. Le Parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno. 2. A tal fine, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VIII del presente accordo. 3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti: a) accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.; b) relazioni commerciali tra le Parti e i paesi terzi; c) compatibilita' della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC; d) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti; e) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Cooperazione in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformita' 1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere il ravvicinamento delle rispettive politiche per quanto riguarda la qualita' dei prodotti agroalimentari e industriali e il riconoscimento della conformita', compatibilmente con i criteri internazionali. 2. Le Parti vagliano, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilita' di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco riconoscimento. 3. La cooperazione consiste principalmente nel promuovere tutte le azioni volte a migliorare la qualita' dei prodotti e delle imprese delle Parti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Cooperazione nel settore doganale 1. Le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. La cooperazione doganale puo' mirare altresi' a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale. 2. La cooperazione doganale puo' comprendere, tra l'altro: a) scambi di informazioni; b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia; c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali; d) semplificazione delle procedure doganali; e) assistenza tecnica. 3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Cooperazione in materia di statistiche Le Parti convengono di promuovere il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Cooperazione in materia di proprieta' intellettuale 1. Le Parti decidono di cooperare in materia di proprieta' intellettuale onde promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, gli scambi commerciali e tutte le attivita' economiche connesse, nonche' prevenire le distorsioni. 2. Compatibilmente con le rispettive legislazioni, normative e politiche e in conformita' con gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, le Parti garantiscono una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, che convengono di rafforzare all'occorrenza. 3. Ai fini del paragrafo precedente, la proprieta' intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica o commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e le topografie dei circuiti integrati.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Obiettivi e principi 1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e a lungo termine, le Parti promuovono una cooperazione economica volta a sviluppare le loro economie, a migliorare la loro competitivita' internazionale, a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico, a innalzare i rispettivi tenori di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualita' nonche' a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici. 2. Le Parti promuovono il trasferimento a livello regionale di tutte le azioni di cooperazione che, per il campo di applicazione e le economie di scala realizzate, consentono un uso piu' razionale ed efficace dei mezzi disponibili, nonche' un'applicazione ottimale dei risultati previsti. 3. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorita', dell'interesse comune e delle competenze specifiche. 4. In considerazione di quanto precede, le Parti cooperano in tutti i settori che promuovano la creazione di legami e reti economici e sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie, nonche' nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze specifiche in materia di integrazione regionale. 5. Nell'ambito di questa cooperazione, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici. 6. Le Parti tengono conto della necessita' di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione intraprese. 7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, e' alla base di tutte le azioni e misure intraprese dalle Parti in questo campo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Cooperazione tra imprese 1. Le Parti promuovono la cooperazione tra imprese al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi. 2. La cooperazione mira in particolare a: a) incrementare gli scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia; b) favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria; c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le Parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi; d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le Parti, segnatamente le piccole e medie imprese; e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori delle due regioni; f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese delle due regioni. 3. La cooperazione si attua principalmente attraverso le seguenti azioni: a) intensificazione dei contatti tra operatori e reti di entrambe le Parti attraverso conferenze, seminari tecnici, missioni di prospezione, partecipazione a fiere generali e settoriali e incontri fra dirigenti d'azienda; b) opportune iniziative a sostegno della cooperazione tra piccole e medie imprese quali la promozione delle joint venture, la creazione di reti d'informazione, la moltiplicazione degli uffici commerciali, il trasferimento di esperienze e conoscenze specifiche, il subappalto, la ricerca applicata, le licenze e franchigie, ecc; c) promozione di azioni volte a rafforzare la cooperazione tra operatori economici del Mercosur e associazioni europee onde avviare un dialogo tra le reti; d) formazione, promozione delle reti e sostegno alla ricerca.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Promozione degli investimenti 1. Le Parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi. 2. La cooperazione in questo settore si attua, tra l'altro, attraverso le azioni seguenti: a) organizzazione sistematica di scambi di informazioni, nonche' individuazione e divulgazione delle normative e delle possibilita' d'investimento; b) creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunita' e degli Stati parti del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione; c) promozione delle joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Cooperazione nel settore dell'energia 1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali. 2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti: a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte; b) trasferimenti di tecnologia; c) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali; d) programmi di formazione tecnica; e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze. 3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 Cooperazione in materia di trasporti 1. La cooperazione tra le Parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto nonche' a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto. 2. La cooperazione avviene principalmente attraverso: a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonche' su altri temi di reciproco interesse; b) programmi di formazione destinati agli operatori del settore dei trasporti. 3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all'articolo 5 e in previsione dell'associazione interregionale, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.

Accordo - art. 15

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