LEGGE 10 novembre 1997, n. 409
Entrata in vigore della legge: 29/11/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO SUI SERVIZI AEREI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominati, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti", essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; desiderando stipulare un Accordo, allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non disponga altrimenti: a) il termine "Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento agli Allegati o alla convenzione, in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima, nella misura in cui quegli Allegati e quegli emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo dell'Ucraina, il Ministero dei Trasporti dell'Ucraina e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; c) il termine "compagnia area designata" indica una compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata, in conformita' con l'Articolo 4 del presente Accordo; d) il termine "territorio", riferito ad uno stato, ha il significato attribuitogli all'Articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scali non commerciali" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti all'Articolo 96 della Convenzione; f) il termine "tariffa" indica i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni a cui si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per l'agenzia e gli altri servizi ausiliari, ma ad esclusione dei compensi e delle condizioni per il trasporto di posta.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui esse siano applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Concessione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed effettuare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte in allegato (qui di seguito denominati "i servizi aerei concordati" e le "rotte specificate"). 2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti privilegi: a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza atterrare; b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o a destinazione di altri punti cosi' specificati. 3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovra' essere interpretato in modo tale da conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'Altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente dietro remunerazione o noleggio.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovra', in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere immediatamente alla compagnia aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa. 3. Le Autorita' Aereonautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di documentare che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorita' all'esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie nell'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata, in ogni caso quando detta Parte Contraente non sia convinta che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sara' stata cosi' designata ed autorizzata, potra' in qualsiasi momento incominciare ad effettuare i servizi concordati, a condizione che la compagnia aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che potra' ritenere necessarie per esercitare tali diritti, in ciascuno dei seguenti casi: a) in ogni caso, quando non sia convinta che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini; b) qualora la compagnia manchi di osservare le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che concede i diritti; c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni previste dal presente Accordo. 2. A meno che la revoca, la sospensione o l'imposizione immediata delle condizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni a leggi o regolamenti, tale diritto sara' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto, tramite notifica scritta all'altra Parte Contraente, di ritirare la designazione della propria compagnia aerea, specificata all'Articolo 5, paragrafi 1. e 2., e di designarne un'altra.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Esenzione da dazi doganali e da altri oneri 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti, nonche' il loro regolare equipaggiamento, i pezzi di ricambio, ivi compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo (compresi gli alimentari, le bevande ed il tabacco), situati sull'aeromobile, saranno esentati dall'altra Parte Contraente da qualsiasi tipo di dazi doganali, quote d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra parte Contraente, purche' detto regolare equipaggiamento e gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresi' esentati dagli stessi dazi, tariffe ed oneri, ad esclusione di quelli relativi al servizio reso: a) carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato introdotto nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, e che siano destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta compagnia aerea; b) carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte Contraente, durante lo svolgimento dei servizi convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabilite dalle autorita' competenti dell'altra Parte Contraente, e destinati esclusivamente all'uso ed al consumo in volo; c) i documenti necessari della compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente, compresi i biglietti aerei, gli elenchi dei passeggeri ed il materiale pubblicitario. 3. I materiali che fruiscono delle esenzioni dai dazi doganali e dagli altri oneri fiscali, di cui ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli dei servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia stato concesso il trasferimento ad un'altra compagnia aerea internazionale, ovvero non sia consentita la loro importazione definitiva, in base alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni enunciate nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra menzionati, utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su base di reciprocita' e possono essere soggette all'osservanza di specifiche formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati 1. Per la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno esserci pari ed eque opportunita' di operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terra' in considerazione gli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo tale da non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sull'insieme o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente saranno attinenti alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro obiettivo primario sara' quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporra' all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Tariffe 1. Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applichera' per il trasporto da o verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, e prenderanno in debito conto tutti i fattori pertinenti, ivi compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1. del presente Articolo saranno, ove possibile, oggetto di consultazione fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari, tale periodo puo' essere abbreviato, previo accordo di dette autorita'. 4. Tale approvazione puo' essere data espressamente. Qualora nessuna delle due Autorita' Aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in base al paragrafo 3. del presente Articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione sia ridotto, come previsto al paragrafo 3., le Autorita' Aeronautiche potranno concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se una tariffa non potra' essere concordata conformemente al paragrafo 2. del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile in base al paragrafo 4. del presente Articolo, una Autorita' Aeronautica notifichera' all'altra Autorita' Aeronautica di non approvare una tariffa concordata in base alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorita' Aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere esse considerino utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo. 6. Qualora le Autorita' Aeronautiche non pervengano ad un accordo su una tariffa loro sottoposta ai sensi del paragrafo 3. del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai sensi del paragrafo 5. del presente Articolo, la controversia sara' composta in base alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non sara' fissata una nuova tariffa.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Leggi e regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale, ovvero impiegato nell'esercizio e nella navigazione dell'aeromobile durante la permanenza nel proprio territorio, saranno applicati all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo o della partenza e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla quarantena, saranno osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o dell'uscita, o durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Riconoscimento di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte Contraente durante il periodo di validita', conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine o le licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Rappresentanza delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere, sul proprio territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una o entrambe le Parti Contraenti, in base alle necessita' della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sara' consentito previa autorizzazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra menzionato sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di dette persone, stabilito in base ad un accordo fra le compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornira' l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e relativo personale.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Sicurezza dell'aviazione 1. Nel rispetto dei loro diritti e degli impegni assunti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo di salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione civile da eventuali atti di illecita ingerenza costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. Su richiesta, le Parti Contraenti si forniranno tutta la necessaria assistenza allo scopo di prevenire atti di sequestro illegittimo di aeromobili civili ed altri atti illeciti perpetrati ai danni di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, come pure qualsiasi altro attentato alla sicurezza dell'aviazione civile. 3. Le Parti Contraenti agiranno in conformita' con le disposizioni della Convenzione sulle Infrazioni e determinati altri Atti compiuti a bordo di Aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la Soppressione di Sequestri illegittimi di Aeromobili, firmata a l'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la Repressione di Atti illeciti perpetrati ai danni della Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, nonche' del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione di Montreal del 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, e di ogni altra Convenzione sulla Sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti Contraenti abbiano aderito. 4. Nei loro rapporti reciproci, le Parti Contraenti agiranno in conformita' alle norme di sicurezza dell'aviazione e, nella misura in cui vengono da esse applicate, in conformita' con le prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e qualificate come Allegati alla Convenzione, e chiederanno agli operatori degli aeromobili immatricolati nel proprio registro, agli operatori la cui sede principale di affari o la cui residenza permanente si trovi nel loro territorio, nonche' agli operatori degli aeroporti situati nei loro territori, di agire in conformita' con le suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo, il riferimento alle norme di sicurezza dell'aviazione include tutte le divergenze notificate dalle Parti Contraenti interessate. Ciascuna Parte Contraente informera' in anticipo l'altra Parte Contraente circa la sua intenzione di notificare qualsiasi divergenza rispetto a tali norme. 5. Ciascuna parte Contraente conviene che a detti operatori di aeromobili possa essere chiesto di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra Parte Contraente per l'entrata, l'uscita o la permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente adottera' nel proprio territorio tutte le misure ragionevoli, volte a proteggere gli aeromobili e controllare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano e al seguito, merci e provviste di bordo prima e durante l'imbarco e il carico. Ciascuna Parte Contraente considerera' inoltre favorevolmente le richieste dell'altra Parte Contraente di adottare ragionevoli misure di sicurezza speciali, volte a far fronte ad una particolare minaccia. 6. Qualora si verifichino casi o minacce di sequestro illecito di aeromobili, ovvero altri atti illegittimi ai danni della sicurezza di passeggeri, equipaggio, aeromobili, aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza, agevolando le comunicazioni ed altre misure appropriate, volte a porre rapida e sicura fine al caso od alla minaccia. 7. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia validi motivi di ritenere che l'altra Parte Contraente non abbia osservato le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione previste dal presente Articolo, la prima Parte Contraente potra' chiedere all'altra Parte Contraente di tenere immediate consultazioni. Qualora non si pervenga ad un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni, cio' costituira' motivo di sospendere o limitare i diritti delle due Parti Contraenti, di cui al presente Accordo, entro novanta (90) giorni. Qualora un'emergenza che comporti una minaccia immediata alla sicurezza di passeggeri, equipaggio o aeromobile lo giustifichi, e l'altra Parte Contraente non abbia ottemperato adeguatamente ai propri obblighi di cui ai paragrafi 4. o 5. del presente Articolo, una Parte Contraente potra' adottare provvedimenti di salvaguardia temporanei immediati, al fine di far fronte alla minaccia. Eventuali provvedimenti adottati in conformita' con il presente paragrafo saranno sospesi non appena l'altra Parte Contraente abbia ottemperato alle disposizioni del presente Articolo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Vendita e trasferimento dei proventi 1. Ciascuna Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate, e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, direttamente o tramite agenti. 2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente sara' libera di trasferire effettivamente all'estero, senza nessun ritardo o limitazione, le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta, ivi compresi i relativi interessi bancari. 3. Tali trasferimenti saranno effettuati conformemente alle disposizioni di eventuali accordi particolari che regolano le questioni finanziarie delle Parti Contraenti. In assenza di tali accordi, il trasferimento sara' effettuato in valuta pesante convertibile al tasso di cambio ufficiale ovvero, in mancanza di tassi di cambio ufficiali, ai tassi di cambio esteri prevalenti per i pagamenti correnti. Ciascuna Parte Contraente garantira' alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di quaranta (40) giorni dalla data di richiesta. 4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi solo su una base di stretta reciprocita'. Se una Parte Contraente imporra' limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, quest'ultima sara' autorizzata ad interrompere l'esercizio dei diritti specificati ai paragrafi 2. e 3. del presente Articolo da parte della compagnia aerea designata della prima Parte Contraente.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Disposizioni in materia di doppia imposizione 1. I proventi ricevuti dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione allo svolgimento dei servizi concordati saranno soggetti alle disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione in vigore fra le due Parti Contraenti.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Consultazioni 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, allo scopo di garantire l'applicazione e la soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del relativo Allegato. 2. Qualora una delle Parti Contraenti intenda modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, potra' in qualsiasi momento proporre la modifica per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni fra le due Parti Contraenti sulla modifica proposta potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto, a meno che non venga concordato altrimenti, ed inizieranno entro sessanta (60) giorni dalla data di richiesta presentata da una delle Parti Contraenti. 3. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti intenda modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sara' concordata di concerto con le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. 4. Qualsiasi modifica al presente Accordo, in base al paragrafo 2. di questo Articolo, entrera' in vigore quando essa sara' stata formalizzata con uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 Composizione delle controversie 1. Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si adopereranno in prima istanza a comporla in via negoziale. 2. Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a pervenire alla soluzione tramite negoziati, potranno concordare di sottoporre la controversia alla decisione di persone o organismi; qualora non giungano a tale accordo, la controversia, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, nominati uno da ciascuna Parte Contraente ed il terzo dai due arbitri in tal modi designati. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra di una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato da parte di detto tribunale, ed il terzo arbitro sara' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non nomini un arbitro entro il periodo specificato, ovvero se il terzo arbitro non verra' nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, su richiesta di una delle Parti Contraenti, nominera' uno o piu' arbitri, a seconda dei casi. In tal caso, il terzo arbitro sara' cittadino di uno stato terzo e fungera' da presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti Contraenti si conformeranno alla sentenza emanata in base al paragrafo 2. del presente Articolo. 4. Nessuna controversia relativa a nessun tipo di dazio doganale ed a qualsiasi altro onere fiscale sara' comunque sottoposta alla procedura del tribunale arbitrale prevista al paragrafo 2. del presente Articolo.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 Adattamento alle Convenzioni multilaterali Nel caso in cui vengano stipulati una Convenzione o un Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo, a cui aderiscano le due Parti Contraenti, il presente Accordo sara' modificato per renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 Fornitura di statistiche Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico che si svolge sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 Registrazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale Il presente Accordo e qualsiasi successivo emendamento saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 Sospensione dell'Accordo Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di sospendere l'Accordo; tale notifica sara' contemporaneamente comunicata all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso, l'Accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di sospensione non venga ritirata di comune accordo prima di detto termine. In assenza di avviso di ricezione dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta dopo quattordici (14) giorni dalla ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti avranno ottemperato ai loro obblighi costituzionali, la qual cosa sara' notificata all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici, a condizione che la data di entrata in vigore sia la data dell'ultima notifica. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in due copie, a Roma il giorno 2 maggio 1995 nelle lingue inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana di Ukraina Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
ALLEGATO TABELLA DELLE ROTTE TABELLA DELLE ROTTE I Rotte su cui la compagnia aerea designata della Repubblica Italiana puo' operare servizi aerei: Punti in Italia/Kiev/un punto intermedio e/o punti oltre in Europa e viceversa. TABELLA DELLE ROTTE II Rotte su cui la compagnia aerea designata dell'Ukraina puo' operare servizi aerei: Punti in Ukraina/Roma/un punto intermedio e/o un punto oltre in Europa e viceversa. NOTE A PIE' DI PAGINA 1) Frequenze Ciascuna compagnia aerea designata e' autorizzata ad operare fino ad un massimo di tre servizi settimanali sulle rotte di cui sopra con aeromobili 737/400, M80 o simili. Un eventuale aumento delle frequenze sara' oggetto di un accordo fra le due compagnie aeree designate e di approvazione delle Autorita' Aeronautiche. In caso di impiego di tipi diversi di aeromobile sara' applicata una tavola di conversione. 2) Diritti di traffico della quinta liberta' I diritti di traffico della quinta liberta' saranno oggetto di un accordo fra le due compagnie aeree designate e di approvazione delle Autorita' Aeronautiche. 3) Servizi merci Ciascuna compagnia aerea designata puo' operare un servizio merci settimanale sulle rotte di cui sopra, oltre ai servizi misti fino ad un carico utile massimo di 40 tonnellate. 4) Punti intermedi e/o oltre Ciascuna compagnia aerea designata puo' omettere punti intermedi e/o oltre in tutti o parte dei servizi. 5) Code sharing La compagnia aerea designata di ciascun paese, che abbia un'autorita' competente a fornire i servizi concordati, puo' operare e/o offrire i servizi concordati sulle rotte specificate con aeromobili presi in affitto e/o in base ad accordi di code sharing presi con la compagnia aerea designata dell'altro paese o con compagnie aeree di paesi terzi che abbiano un'autorita' competente in merito. 6) Cambio di aeromobile Nell'operare i servizi concordati, alla compagnia aerea designata di ciascun paese puo' essere consentito di cambiare aeromobile in un punto o in piu' punti sulle rotte specificate. Tuttavia, la capacita' offerta fra l'Italia e l'Ukraina non sara' superiore alla capacita' totale concessa in base al precedente punto 1 (Frequenze). Gli accordi di code sharing, previsti al precedente punto 5), ed il cambio di aeromobile, previsto al precedente punto 6), possono essere accorpati.
Agreement
AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF UCRAINE Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)