LEGGE 10 novembre 1997, n. 409

Type Legge
Publication 1997-11-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29/11/1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominati, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti", essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; desiderando stipulare un Accordo, allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non disponga altrimenti: a) il termine "Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento agli Allegati o alla convenzione, in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima, nella misura in cui quegli Allegati e quegli emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo dell'Ucraina, il Ministero dei Trasporti dell'Ucraina e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; c) il termine "compagnia area designata" indica una compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata, in conformita' con l'Articolo 4 del presente Accordo; d) il termine "territorio", riferito ad uno stato, ha il significato attribuitogli all'Articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scali non commerciali" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti all'Articolo 96 della Convenzione; f) il termine "tariffa" indica i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni a cui si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per l'agenzia e gli altri servizi ausiliari, ma ad esclusione dei compensi e delle condizioni per il trasporto di posta.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui esse siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Concessione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed effettuare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte in allegato (qui di seguito denominati "i servizi aerei concordati" e le "rotte specificate"). 2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti privilegi: a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza atterrare; b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o a destinazione di altri punti cosi' specificati. 3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovra' essere interpretato in modo tale da conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'Altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente dietro remunerazione o noleggio.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovra', in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere immediatamente alla compagnia aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa. 3. Le Autorita' Aereonautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di documentare che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorita' all'esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie nell'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata, in ogni caso quando detta Parte Contraente non sia convinta che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sara' stata cosi' designata ed autorizzata, potra' in qualsiasi momento incominciare ad effettuare i servizi concordati, a condizione che la compagnia aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che potra' ritenere necessarie per esercitare tali diritti, in ciascuno dei seguenti casi: a) in ogni caso, quando non sia convinta che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini; b) qualora la compagnia manchi di osservare le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che concede i diritti; c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni previste dal presente Accordo. 2. A meno che la revoca, la sospensione o l'imposizione immediata delle condizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni a leggi o regolamenti, tale diritto sara' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto, tramite notifica scritta all'altra Parte Contraente, di ritirare la designazione della propria compagnia aerea, specificata all'Articolo 5, paragrafi 1. e 2., e di designarne un'altra.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Esenzione da dazi doganali e da altri oneri 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti, nonche' il loro regolare equipaggiamento, i pezzi di ricambio, ivi compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo (compresi gli alimentari, le bevande ed il tabacco), situati sull'aeromobile, saranno esentati dall'altra Parte Contraente da qualsiasi tipo di dazi doganali, quote d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra parte Contraente, purche' detto regolare equipaggiamento e gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresi' esentati dagli stessi dazi, tariffe ed oneri, ad esclusione di quelli relativi al servizio reso: a) carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato introdotto nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, e che siano destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta compagnia aerea; b) carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte Contraente, durante lo svolgimento dei servizi convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabilite dalle autorita' competenti dell'altra Parte Contraente, e destinati esclusivamente all'uso ed al consumo in volo; c) i documenti necessari della compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente, compresi i biglietti aerei, gli elenchi dei passeggeri ed il materiale pubblicitario. 3. I materiali che fruiscono delle esenzioni dai dazi doganali e dagli altri oneri fiscali, di cui ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli dei servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia stato concesso il trasferimento ad un'altra compagnia aerea internazionale, ovvero non sia consentita la loro importazione definitiva, in base alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni enunciate nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra menzionati, utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su base di reciprocita' e possono essere soggette all'osservanza di specifiche formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati 1. Per la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno esserci pari ed eque opportunita' di operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terra' in considerazione gli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo tale da non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sull'insieme o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente saranno attinenti alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro obiettivo primario sara' quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporra' all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Tariffe 1. Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applichera' per il trasporto da o verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, e prenderanno in debito conto tutti i fattori pertinenti, ivi compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1. del presente Articolo saranno, ove possibile, oggetto di consultazione fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari, tale periodo puo' essere abbreviato, previo accordo di dette autorita'. 4. Tale approvazione puo' essere data espressamente. Qualora nessuna delle due Autorita' Aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in base al paragrafo 3. del presente Articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione sia ridotto, come previsto al paragrafo 3., le Autorita' Aeronautiche potranno concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se una tariffa non potra' essere concordata conformemente al paragrafo 2. del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile in base al paragrafo 4. del presente Articolo, una Autorita' Aeronautica notifichera' all'altra Autorita' Aeronautica di non approvare una tariffa concordata in base alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorita' Aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere esse considerino utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo. 6. Qualora le Autorita' Aeronautiche non pervengano ad un accordo su una tariffa loro sottoposta ai sensi del paragrafo 3. del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai sensi del paragrafo 5. del presente Articolo, la controversia sara' composta in base alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non sara' fissata una nuova tariffa.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Leggi e regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale, ovvero impiegato nell'esercizio e nella navigazione dell'aeromobile durante la permanenza nel proprio territorio, saranno applicati all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo o della partenza e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla quarantena, saranno osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o dell'uscita, o durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Riconoscimento di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte Contraente durante il periodo di validita', conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine o le licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Rappresentanza delle compagnie aeree 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere, sul proprio territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una o entrambe le Parti Contraenti, in base alle necessita' della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sara' consentito previa autorizzazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra menzionato sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di dette persone, stabilito in base ad un accordo fra le compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornira' l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e relativo personale.

Accordo - art. 12

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