LEGGE 10 novembre 1997, n. 415

Type Legge
Publication 1997-11-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 5-12-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 44 del trattato.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.155 milioni di lire per l'anno 1996 ed in 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO PRODI Presidente del Consiglio Ministri

DINI, Ministro degli Affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Trattato - art. 1

IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA PREAMBOLO Le Parti contraenti del presente Trattato, vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, firmata il 21 novembre 1990, vista la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991, ricordando che tutti i firmatari del documento conclusivo della Conferenza dell'Aia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta europea dell'energia e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione quanto prima, negoziando in buona fede un Trattato sulla Carta dell'energia e i relativi protocolli e desiderando dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla carta; desiderosi altresi' di istituire l'infrastruttura necessaria per attuare i principi enunciati nella Carta europea dell'energia; nell'intento di attuare il concetto fondamentale dell'iniziativa della Carta europea dell'energia, cioe' catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l'investimento e gli scambi nel settore dell'energia; affermando che le Parti contraenti conferiscono la massima importanza all'attuazione effettiva del pieno trattamento nazionale e del trattamento della nazione piu' favorita e che questi impegni generali saranno applicati alla realizzazione di investimenti, in conformita' di un trattato aggiuntivo; visto l'obiettivo di una progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale, come enunciato nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e negli atti correlati e altresi' previsto nel presente Trattato; decisi ad eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro tipo agli scambi di materiali e prodotti energetici e relativa apparecchiatura, tecnologie e servizi, in vista della possibile adesione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio delle Parti contraenti che attualmente non sono membri di esso e al fine di fornire accordi commerciali ad interim per assistere dette Parti contraenti e non ostacolarne la preparazione all'adesione; consapevoli dei diritti e degli obblighi di talune Parti contraenti che sono parti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dei suoi atti correlati; viste le norme in materia di concorrenza riguardanti fusioni, monopoli, pratiche contrarie alla concorrenza e abuso di posizione dominante; visto il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli Orientamenti per i fornitori di materie nucleari, e altri obblighi o intese internazionali di non proliferazione nucleare; riconoscendo la necessita' che l'esplorazione, la produzione, la conversione, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia si svolgano con la massima efficienza; con riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e ai suoi protocolli, nonche' ad altri accordi internazionali in materia di ambiente con aspetti connessi all'energia; e riconoscendo la necessita' sempre piu' pressante di misure a protezione dell'ambiente, compresi lo smantellamento di impianti dell'energia e l'eliminazione dei rifiuti e la necessita' a tal fine di obiettivi e criteri concordati a livello internazionale; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Si applicano, nel presente Trattato, le seguenti definizioni: 1. "Carta": la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo e' considerata firma della Carta; 2. "Parte contraente": uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente Trattato e per cui il Trattato e' in vigore; 3. "Organizzazione regionale di integrazione economica": un'organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente Trattato, compresa la facolta' di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a dette materie. 4. "Materiali e prodotti energetici": sulla base del Sistema armonizzato del Consiglio per la cooperazione doganale e della Nomenclatura combinata delle Comunita' europee, le voci figuranti nell'allegato EM; 5. "Attivita' economica nel settore dell'energia": un'attivita' economica riguardante le attivita' di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all'allegato NI o riguardanti la distribuzione del calore ad una pluralita' di immobili. 6. "Investimento": ogni tipo di attivita', detenuta o controllata, direttamente o indirettamente da un investitore e comprendente: a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, proprieta' e qualsiasi diritto su beni, quali locazioni (leases), ipoteche, vincoli e pegni; b) una societa' o un'impresa commerciale, o azioni, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in una societa' o un'impresa commerciale e obbligazioni e altri debiti di una societa' o di un'impresa commerciale; c) diritti di credito e diritti a prestazioni, in virtu' di contratto aventi valore economico e connessi con un investimento; d) proprieta' intellettuale; e) utili; f) qualsiasi diritto conferito per legge o contratto o derivante da qualsiasi licenza e autorizzazione concesse conformemente alla legge a svolgere un'attivita' economica nel settore dell'energia. Un mutamento della forma in cui sono investite le attivita' non ne altera la qualita' di "investimenti", termine con il quale si intendono tutti gli investimenti, gia' in atto oppure effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente Trattato per la Parte contraente dell'investitore che effettua l'investimento ovvero, se successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente nel cui territorio si effettua l'investimento (in appresso denominata "data effettiva"), fermo restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investimenti dopo la data effettiva. Il termine "Investimento" si riferisce a qualsiasi investimento associato ad un'attivita' economica nel settore dell'energia ed a investimenti o categorie di investimenti designati da una Parte contraente nella sua area "Progetti di efficienza della carta" e notificati come tali al Segretariato. 7. "Investitore" a) rispetto ad una Parte contraente, i) una persona fisica avente la cittadinanza o nazionalita' di detta Parte contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformita' delle sue leggi applicabili; ii) una societa' o altro organismo organizzato in conformita' alla legge applicabile in detta Parte contraente; b) rispetto ad uno "Stato terzo": una persona fisica, una societa' o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una Parte contraente. 8. "Investire" o "Realizzare investimenti": operare nuovi investimenti, acquisire in tutto o in parte investimenti gia' in atto, o optare per altri settori di investimento. 9. "Utili": proventi ricavati da, o associati ad un investimento, indipendentemente dalla forma in cui essi sono pagati, compresi profitti, dividendi, interessi, capital gains, royalties, onorari di gestione, commissioni di assistenza tecnica o altre competenze e pagamenti in natura. 10. "Area": rispetto ad uno Stato che e' Parte contraente: a) il territorio su cui esercita la sua sovranita', comprendente la terraferma, le acque interne e territoriali; e b) nel rispetto e in conformita' del diritto internazionale marittimo, il mare, il suolo ed il sottosuolo del mare su cui tale Parte contraente esercita diritti sovrani e la giurisdizione. Rispetto a una Organizzazione regionale d'integrazione economica che sia Parte contraente, con il termine "area" si devono intendere le aree degli Stati membri di detta organizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo che istituisce l'organizzazione. 11. a) "GATT": "GATT 1947" "GATT 1994" ovvero entrambi qualora si applichino sia l'uno che l'altro. b) "GATT 1947": l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, allegato all'Atto Finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato, o modificato. c) "GATT 1994": l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, riportato nell'allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, come successivamente rettificato, emendato o modificato. Una parte dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e' considerata parte del GATT 1994. d) "Atti correlati, ove opportuno: i) accordi, disposizioni o altri atti giuridici, ivi comprese decisioni, dichiarazioni e intese, conclusi sotto gli auspici dei GATT 1947, come successivamente rettificati, emendati o modificati; o ii) l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ivi compreso il suo allegato 1 (GATT 1994 escluso), i suoi allegati 2, 3 e 4 e le decisioni, dichiarazioni e intese ad esso correlate, come successivamente rettificato, emendato o modificato. 12. "proprieta' intellettuale": comprende diritti di autore e diritti correlati, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, progetti industriali, brevetti, schemi di configurazione di circuiti integrati e la tutela delle informazioni non divulgate. 13. a) "Protocollo della Carta dell'energia" o "Protocollo": un trattato il cui negoziato e' autorizzato e il cui testo e' adottato dalla Conferenza della Carta, sottoscritto da due o piu' Parti contraenti al fine di completare, integrare, estendere o ampliare le disposizioni del presente Trattato relativamente a qualsiasi settore specifico o categoria di attivita' rientranti nell'ambito di quest'ultimo, o i settori di cooperazione conformemente al titolo III della Carta. b) "Dichiarazione sulla Carta dell'energia" o "Dichiarazione": un atto non vincolante la cui negoziazione e' autorizzata e il cui testo e' approvato dalla Conferenza della Carta al quale hanno aderito una o piu' Parti contraenti per completare o integrare le disposizioni del presente Trattato. 14. "Valuta liberamente convertibile": una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2 FINALITA' DEL TRATTATO Il presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata su complementarita' e vantaggi reciproci, in conformita' degli obiettivi e principi della Carta.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 MERCATI INTERNAZIONALI Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l'accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici.

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4 CONFORMITA' AL GATT E AGLI ATTI CORRELATI Nessuna disposizione del presente Trattato deroga, nei rapporti tra Parti contraenti che sono membri del GATT, alle disposizioni del GATT e agli atti correlati, quali applicate tra dette Parti contraenti.

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5 MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI 1. Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Parte contraente in base al GATT e agli atti correlati e all'articolo 29, misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell'articolo III o XI del GATT. 2. Queste misure comprendono qualsiasi misura di investimento obbligatoria o esecutoria in virtu' nel diritto nazionale o di qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la cui osservanza e' necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga: a) l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che cio' sia specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale: o b) che l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti importati sia limitato ad una quantita' riferita al volume o valore dei prodotti locali che essa esporta; oppure che limiti: c) l'importazione, da parte di un'impresa, di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, in chiave generale o secondo una quantita' riferita al volume o valore della produzione locale che esso esporta; d) l'importazione, da parte di un'impresa di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, limitando il suo accesso al cambio estero ad una quantita' riferita agli apporti in valuta estera attribuibili all'impresa; o e) l'esportazione o la vendita all'esportazione da parte di un'impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore di prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale. 3. Nessuna disposizione del paragrafo 1 puo' essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le misure relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e c), come condizione di ammissibilita' per la promozione dell'esportazione, l'aiuto estero, l'appalto pubblico o tariffe preferenziali o programmi di quote. 4. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente puo' temporaneamente continuare a mantenere misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in atto piu' di 180 giorni prima della sua firma del presente Trattato, a condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione di cui all'allegato TRM.

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6 CONCORRENZA 1. Ciascuna Parte contraente si adopera per attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell'attivita' economica nel settore dell'energia. 2. Ciascuna Parte contraente assicura che, nell'ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell'attivita' economica nel settore dell'energia. 3. Le Parti contraenti aventi esperienza nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza si adoperano a prestare alle altre Parti contraenti, su richiesta di quest'ultime e nei limiti delle risorse disponibili, assistenza tecnica in fatto di elaborazione e applicazione di dette norme. 4. Le Parti contraenti possono cooperare nell'applicazione delle loro norme in materia di concorrenza, mediante consulenze e scambio di informazioni. 5. Se una parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell'area di un'altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalita' identificate nel presente articolo, essa puo' darne notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le sue autorita' competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest'ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonche' l'offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facolta'. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorita' competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorita' competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono pienamente conto della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorita' competenti in materia di concorrenza nonche', a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte contraente a fornire informazioni in contrasto con la sua legge riguardo alla divulgazione di informazioni, alla riservatezza o al segreto commerciale. 7. Le procedure esposte nel paragrafo 5 e nell'articolo 27, paragrafo 1 sono gli unici mezzi, nell'ambito del presente Trattato per risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente articolo.

Trattato - art. 7

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