DECRETO 9 luglio 1997, n. 400

Type Decreto
Publication 1997-07-09
Ultimo aggiornamento 1997-11-20
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Entrata in vigore del decreto: 5-12-1997

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e

giustizia

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale e' stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalita' per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;

Considerato che il medesimo articolo 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15966-I-36-38 del 9 giugno 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Note alle premesse: - Il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. del 13 febbraio 1959, n. 449, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1959, n. 158. - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, recante: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, ma ha subito successive modifiche ed integrazioni, tra le quali, da ultimo, quelle introdotte dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, contenente: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1990. - Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, reca: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992, n. 1; la legge di conversione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1992, n. 49. - Il testo dell'art. 5, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, recante: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' il seguente: "4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita' per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il precedente testo del comma 1 dell'art. 1 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431, concernente: "Regolamento recante le modalita' per la questione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni", era il seguente: "1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata ''legge'' e' presieduto dal presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.". - Il precedente testo dell'art. 1, commi 4 e 5, del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1994, n. 155, concernente: "Regolamento recante le modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni", era il seguente: "4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unita', ponendo le relative spese a carico del Fondo. 5. L'ufficio di segreteria tecnica e' composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo. Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica". - L'art. 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", e' il seguente: "2. Il Fondo e' amministrato, sotto la sorveglianza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui e' sottoposta la relativa attivita', e' istituito un comitato avente compiti consultivi propositivi e di verifica della risponpondenza della gestione del Fondo alle finalita' come previste dal presente decreto".

Art. 2

1.L'articolo 2 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Attribuzioni del comitato). - 1. Il comitato accerta, previo espletamento di ogni attivita' istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, cosi' come stabilito dall'articolo 4 della medesima legge. A tal fine esso acquisisce, anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura delle azioni criminose lesive e del fatto che ha cagionato il danno, ai singoli presupposti positivi e negativi disciplinati dalla legge, al nesso tra il fatto delittuoso e il danno subito dalla vittima nonche' all'entita' del danno. 2. Il prefetto, raccolti gli elementi necessari, anche attraverso gli organi di polizia, provvede, in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento, all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria copia di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, della legge. 3. Ricevuta la relazione del prefetto, il comitato esperisce gli accertamenti che ritiene piu' opportuni in ordine all'entita' del danno e puo' inoltre richiedere alla competente autorita' giudiziaria, nei medesimi limiti di cui al comma 2, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto. Ove il comitato ritenga necessario approfondire le valutazioni in ordine agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, con deliberazione motivata, proroga di 30 giorni il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento. 4. Nella determinazione dell'ammontare del danno da mancato guadagno, a norma dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge, il comitato tiene conto, in particolare, del reddito medio netto prodotto dall'attivita' in relazione alla quale si e' verificato l'evento lesivo nel corso del biennio antecedente l'evento medesimo, o dalla data di inizio dell'attivita', se piu' recente. Se e' accertato il nesso di casualita' tra il fatto delittuoso e la perdita subita, tale nesso si presume esistente anche in rapporto al mancato guadagno, salvo che questo risulti riconducibile, in tutto o in parte, a diversi fattori causali. 5. Il comitato propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere in ordine all'elargizione e alle provvisionali, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, nonche' in ordine alle domande e alle modalita' per l'eventuale liquidazione; procede ai necessari accertamenti sull'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato; dispone, anche a seguito di segnalazioni del prefetto, le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti gia' adottati o alle proposte gia' formulate, proponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti dalla legge. 6. Il comitato, anche su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora gli accertamenti o le verifiche da effettuare risultino particolarmente complessi, il comitato puo' avvalersi delle prestazioni di uno o piu' consulenti tecnici, retribuiti secondo le modalita' di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. Le relative spese sono poste a carico del Fondo. 7. Il comitato verifica semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalita' previste dalla legge e ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.".

Note all'art. 2: - Il testo precedente dell'art. 2 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431, concernente: "Regolamento recante le modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni" era il seguente: "Art. 2 (Attribuzioni del comitato). - 1. Spetta al comitato: a) accertare, previo espletamento di ogni attivita' istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, cosi' come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalita' ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonche' all'entita' del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, della legge. Il comitato puo' inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorita' giudiziaria, nei predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto; b) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere in ordine alle elargizioni e alle provvisionali tenuto anche conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalita' per l'eventuale liquidazione; c) procedere ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato; d) disporre, anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera a), le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti gia' adottati o alle proposte gia' formulate, e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti dalla legge; e) verificare semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalita' previste dalla legge; f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge. 2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato puo' avvalersi delle prestazioni di uno o piu' periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni e' reso necessario dalla complessita' degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo". - L'art. 1, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive" e' il seguente: "1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato, un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 16-bis del codice penale. L'elargizione e' corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza dell'attivita' svolta nell'ambito di un'associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarieta', a soggetti danneggiati da attivita' estorsive". - L'art. 4 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", recita: "Art. 4 (Criteri di concessione e di liquidazione). - 1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dal comma 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. L'elargizione di cui al presente decreto e' corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale e' determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale. 3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla societa' assicuratrice, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente. 4. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo' essere liquidata in una o piu' soluzioni. Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante che le somme gia' corrisposte non sono state impiegate per finalita' estranee all'esercizio dell'attivita' in relazione alla quale si e' verificato l'evento lesivo. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei gia' riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione e' revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato. 4-bis. Prima della definzione del procedimento di elargizione puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' altresi' revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'art. 1". - L'art. 5-bis del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", cosi' recita: "Art. 5-bis (Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione). - 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4- bis dell'art. 4, il comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3, acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rappporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. 2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza". - L'art. 4, comma 2, del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, recante: "Regolamento recante le modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni", reca: "2. Il termine per la definizione del procedimento e' fissato in giorni novanta che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al comitato di cui all'art. 1". - La legge 8 luglio 1980, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1980, n. 192, reca: "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tenici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria" e relative tabelle approvate con D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, e successive modificazioni e aggiornamenti.

Art. 3

Note all'art. 3: - Il precedente testo del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, concernente: "Regolamento recante le modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni", era il seguente: "Art. 3 (Concessione in misura proporzionale). - 1. Ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il comitato stabilisce, all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo delle elargizioni e delle provvisionali di cui al comma 2 che puo' essere concesso, tenendo conto delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilita' del Fondo al netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere presentate dagli interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazioni definitive delle misure da proporre. 2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, provvede ad individuare la misura dell'ammontare complessivo della elargizione o dell'ammontare della provvisionale che puo' essere corrisposta in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per il fatto che ha causato il danno non e' ancora definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorche' non definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione, puo' disporsi esclusivamente la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, sulla base delle risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione, e' disposta la liquidazione della parte residua dell'importo provvisorio o di quello definitivo. 3. Con le modalita' di cui al comma 1, il comitato definisce altresi' i criteri di liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al corrispondente periodo temporale". - L'art. 2, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", recita: "1. L'elargizione e' corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 1.000 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non puo' superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni".

Art. 4

1.Il comma 2 dell'articolo 5 del regolamento e' sostituito dal seguente: "2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri e ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, su proposta del presidente.".

Nota all'art. 4: - Il precedente testo del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, concernente: "Regolamento recante le modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni", era il seguente: "2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato dal consiglio di amministrazione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.".

Art. 5

Nota all'art. 5: - Il precedente testo dell'art. 11 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, concernente: "Regolamento recante le modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni", era il seguente: "Art. 11 (Domanda per la concessione dell'elargizione). - 1. La domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1. 2. La domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale il rapporto di causalita', i singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovra' essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie delle relative polizze. 3. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2. 4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, puo' chiedere chiarimenti all'interessato e puo' invitarlo ad integrare la documentazione mancante".

Art. 6

1.Dopo l'articolo 11 del regolamento e' aggiunto il seguente articolo 12: "Art. 12 (Elenco delle associazioni). - 1. Ai fini dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge i prefetti inviano al commissario straordinario l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni operanti nella provincia.".

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del tesoro Ciampi Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro di grazia e giustizia Flick

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997

Registro n. 1 Industria, foglio n. 213

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