DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 404

Type DPR
Publication 1997-07-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 11-12-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unita' (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.

2.Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unita' (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'.

3.Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4.Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.

5.Le dotazioni organiche che comprendano posizioni dirigenziali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi.

Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantita' totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro". - Il testo dell'art. 22, commi 18 e 20, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'. 19. (Omissis). 20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento".

Art. 2

1.L'ente autonomo "La Triennale" di Milano definisce le dotazioni organiche del proprio personale previa rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in deroga all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tale definizione non puo' dar luogo ad ulteriori incrementi dei contributi dello Stato e degli altri enti pubblici rispetto a quelli erogati nel 1996.

2.Le dotazioni organiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente, previa acquisizione del parere favorevole del collegio dei revisori, e sono sottoposte all'approvazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Dipartimento della funzione pubblica.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Ciampi, Ministro del tesoro

Flick, Ministro di grazia e giustizia

Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1997, con esclusione

di: art. 1, comma 1, l'inciso "ferma restando l'appartenenza del

personale al comparto degli enti pubblici non economici"; art. 1,

comma 2, l'inciso "e per le federazioni ed i consigli nazionali";

art. 1 , comma 5, l'inciso "per le quali resta ferma la disciplina legislativa prevista per i dirigenti delle amministrazioni

statali", ai sensi della delibera della sezione controllo Stato, adottata nell'adunanza del 13 novembre 1997

Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 11

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993 si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi".

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