DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1997, n. 405

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1997-10-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13-12-1997

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215;

Visto l'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1996, recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunita'";

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 400 del 1988 sopracitata, un dipartimento da affidare alla responsabilita' del Ministro per le pari opportunita', per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Ritenuto di aderire alle osservazioni formulate nel predetto parere, anche con riferimento alla precisazione del modello organizzativo prescelto ivi prospettata, in un quadro coerente con le analoghe strutture di altri dipartimenti;

D'intesa con il Ministro per le pari opportunita';

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del Dipartimento per le pari opportunita'

1.Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per le pari opportunita', di seguito indicato Dipartimento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo degli articoli 17, commi 3 e 4, e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle matere di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal Segretario generale della Presidenza". - La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca: "Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomodonna nel lavoro". - La legge 25 febbraio 1992, n. 215, reca: "Azioni positive per l'imprenditorialita' femminile". - Il testo dell'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994), e' il seguente: "Art. 18 (Parita' di trattamento). - 1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonche' il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno o piu' regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parita' di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunita' e di promozione di azioni positive. 2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono: a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario; b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunita' e la promozione di azioni positive. 3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri". - Il D.P.C.M. 12 luglio 1996, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996. - Il testo dell'art. 8 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), e' il seguente: "Art. 8 (Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Per il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 400/1988, si veda la nota al primo capoverso delle premesse.

Art. 2

Competenze

2.Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunita', all'attivita' degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonche' al necessario coordinamento delle attivita' svolte dalla Commissione nazionale per le parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e dagli altri organi collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita'.

3.Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 400/1988, e' il seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: a) - b) (Omissis); c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva". - Per il titolo della legge n. 164/1990, si veda in nota alle premesse. - Il testo degli articoli 29, 31 e 37 della citata legge n. 400/1988, e' il seguente: "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza).- 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato". "Art. 37 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge. 2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica. 3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".

Art. 3

M i n i s t r o

1.Il Ministro per le pari opportunita', di seguito indicato "Ministro", e' l'organo di governo del Dipartimento.

Art. 4

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1.Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione, il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

2.Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'Ufficio di Gabinetto.

3.Per l'istruttoria e il coordinamento tecnicoamministrativo delle iniziative inerenti le problematiche di pari opportunita', puo' essere istituita una segreteria tecnica, che collabora con l'Ufficio di Gabinetto.

4.Il Ministro puo', altresi', avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5

Settore legislativo

1.E' costituito nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le pari opportunita', un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per le pari opportunita'; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.

2.Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.

3.Il settore legislativo e' posto alla dipendenza del Ministro ed opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

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