DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997, n. 412

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1997-10-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16-12-1997

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta

DEL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e

DEL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale prevede l'individuazione delle attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attivita' di vigilanza puo' essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravita';

Considerata la peculiarita' delle condizioni di lavoro e la incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravita' delle conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonche' la frequenza dei rapporti di lavoro irregolari che possono influire negativamente sulle condizioni di sicurezza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita';

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

2.La vigilanza di cui al comma 1 e' esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanita' Bindi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242), e' il seguente: " 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unita' sanitaria locale competente per territorio". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

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