DECRETO 3 settembre 1997, n. 418

Type Decreto
Publication 1997-09-03
Ultimo aggiornamento 1997-12-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19-12-1997

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto 1'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181, in base al quale la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri e' stabilita mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei geometri nelle sedute del 15 ottobre 1992 e del 18 gennaio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Compensi a vacazione

1.L'articolo 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596, e' sostituito dal seguente: " 1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto".

Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro dei lavori pubblici Costa

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997

Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 262 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1: - L'art. 1 del D.M. 6 dicembre 1993, n. 596, recita: "1. L'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, e' sostituito dal seguente: 1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.000 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 18.000 per il geometra e di L. 12.000 per gli aiutanti di concetto".

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