DECRETO 20 ottobre 1997, n. 419

Type Decreto
Publication 1997-10-20
Ultimo aggiornamento 1997-12-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19-12-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 50-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 18 febbraio 1997, n. 28;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che occorre dettare le modalita' tecniche per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione a gestire depositi speciali I.V.A. di cui al menzionato articolo 50-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Ritenuto di dover individuare regole uniformi per la corretta tenuta delle scritture contabili che evidenziano la movimentazione delle merci in relazione alla loro introduzione ed estrazione dai depositi I.V.A.;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;

Vista la comunicazione, protocollo n. 3-5506 inviata il 21 luglio 1997 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Richiesta dell'autorizzazione

1.L'autorizzazione a gestire gli speciali depositi I.V.A., di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' richiesta alla direzione regionale delle entrate ovvero a quella provinciale di Trento e Bolzano o a quella della Valle d'Aosta, competente per territorio in relazione alla localizzazione del deposito, con istanza inviata per conoscenza anche all'Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 50-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 (Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari), e' il seguente: "Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini I.V.A.). - 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati ''depositi I.V.A.'', per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi I.V.A.: a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa; b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere ivi introdotti. 2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito I.V.A. altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettate le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del successivo comma 6, salvo l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione sia non inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni. 3. Ai fini della gestione del deposito I.V.A. deve essere tenuto, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi. 4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito I.V.A.; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito I.V.A.; c) le cessioni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunita' europea, eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.; d) le cessioni di beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A., effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); e) le cessioni di beni custoditi in un deposito I.V.A.; f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito I.V.A. con spedizione in un altro Stato membro della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato; g) le cessioni di beni estratti da un deposito I.V.A. con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea; h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi nei depositi I.V.A., anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; i) il trasferimento dei beni in altro deposito I.V.A. 5. Il controllo sulla gestione dei depositi I.V.A. e' demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati. 6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuato solo da soggetto d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere all'integrazione della relativa fattura con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui al successivo art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. 7. Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono, qualora non sia stato gia' nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi. 8. Il gestore del deposito I.V.A. risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi, debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Rilascio dell'autorizzazione

2.Per le societa' e gli enti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, sussistono nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi.

3.Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione le societa' e gli enti indicati nell'articolo 50-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, comprovano la disponibilita' di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.

5.Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'articolo 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6.La determinazione e' adottata dalle competenti Direzioni delle entrate di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta ed e' dalle stesse comunicata al soggetto interessato ed all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

7.L'autorizzazione e' in ogni caso revocata dalla direzione delle entrate che ha provveduto al rilascio, se interviene condanna definitiva per reati finanziari ovvero sono accertate violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo o gravi irregolarita' nella gestione del deposito.

Note all'art. 2: - Per il testo del comma 2 dell'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, si veda in nota alle premesse. - Il testo della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965. - Il testo del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994. - Il testo dell'art. 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 1 (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. 3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi: a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi; b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni; c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari di procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo; d) indicazione esplicita delle norme abrogate".

Art. 3

Tenuta del registro

2.Il gestore del deposito puo' avvalersi, nella tenuta della contabilita', di sistemi informatici.

3.Il registro di cui al comma 1 del presente articolo e' istituito anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - 1. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. 2. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. 3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". - Per il testo del comma 3 dell'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, si veda in nota alle premesse.

Art. 4

Introduzione dei beni nei depositi e loro estrazione

1.L'introduzione dei beni nei depositi I.V.A. e la loro estrazione avvengono sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto con l'indicazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, fatti salvi i casi di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, per i quali l'introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione. In tal caso copia di detto documento, munito dell'attestazione di avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, sottoscritta dal depositario, e' rimessa alla dogana emittente.

2.Nella ipotesi di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lettera g), del decreto-legge n. 331 del 1993, l'estrazione avviene sulla base della dichiarazione doganale.

Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1997

Registro n. 2 Finanze, foglio n. 321

Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 4, lettere b) e g), dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, si veda in nota alle premesse.

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