La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e composizione della Consulta
1.È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonchè le edizioni nazionali da realizzare.
3.Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonchè rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.