DECRETO 12 agosto 1997, n. 429
Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;
Visto l'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE n. 77/391, n. 78/391, n. 78/52 e n. 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "norme per la profilassi contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini;
Considerata la necessita' di giungere nei tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dei bovini, della brucellosi degli ovicaprini e della leucosi bovina enzootica;
Sentita la conferenza dei servizi che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ha sostituito la commissione centrale prevista dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 18 settembre 1996;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 20 novembre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'articolo 27 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito come segue: "1. L'allevatore o il detentore e' tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi degli ovini e dei caprini, non possono: a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria; b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana. 3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 27 del D.M. 2 luglio 1992, n. 453, e' il seguente: "Art. 27 (Competenze esecutive). - 1. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".
Art. 2
1.I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, sono sostituiti come segue: "2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al piu' presto e non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unita' sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo. 3. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento bovino, l'autorita' sanitaria competente per territorio, puo' disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione da' comunicazione al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'. 4. Le indennita' di cui al presente articolo devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennita', sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda".
Nota all'art. 2: - Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23 del D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e' il seguente: "2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere gli animali infetti al piu' presto e non oltre i termini stabiliti al comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento. 3. Il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'I.Z.S. competente per territorio, puo' disporre l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti. Di tale operazione la regione da' comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'. 4. Le indennita' di cui al presente articolo dovranno essere corrisposte nel termine massimo di tre mesi dalla data di eliminazione dell'ultimo animale sieropositivo".
Art. 3
1.L'articolo 26 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, e' sostituito come segue: "1. L'allevatore o il detentore e' tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi dei bovini, non possono: a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria; b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana. 3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori. 4. Se le operazioni di profilassi e di risanamento della brucellosi vengono effettuate contestualmente ai controlli per la tubercolosi bovina, viene corrisposto un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente. Se un unico prelievo viene utilizzato anche per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, il compenso e' uno solo anche relativamente all'intervento".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 26 del D.M. 27 agosto 1994 e' il seguente: "Art. 26 (Competenze esecutive). - 1. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori. 2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi vengano effettuate contestualmente ai controlli per la tubercolosi bovina corrisposto ai veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente. Qualora un unico prelievo venga utilizzato anche per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, il compenso sara' uno solo anche relativamente all'intervento. 3. L'allevatore o il detentore e' tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento".
Art. 4
1.L'allegato del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, e' sostituito come segue: "Fissazione del complemento (F.d.C.). Dotata di ottima sensibilita' e specificita', e' da considerare il saggio di base e di riferimento e come tale puo' trovare applicazione in tutti i casi in cui, nel presente regolamento, si fa menzione di ''esame(i) sierologico(i) ufficiale(i)''. In particolare, il suo impiego si impone per il riconoscimento di ''allevamento indenne da brucellosi'' (articolo 16, comma A, lettere b) e c), e comma C, punto 3, lettera c) e per il riaccreditamento degli allevamenti indenni sospetti di reinfezione (articolo 19, punto 1, lettere a) e b). Per le bovine vaccinate con Buck-19 e di eta' inferiore a 18 mesi e' tollerato un titolo di positivita', a questa prova, fino a 30 UIFC/ml)".
Art. 5
2.Nell'allevamento interessato la sospensione della qualifica verra' revocata quando tutti i capi presenti risultino negativi a due controlli effettuati da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane l'uno dall'altro, il primo dei quali dovra' essere effettuato ad una distanza di quarantadue giorni dall'eliminazione del capo sieroreattivo.
3.I provvedimenti relativi ai commi precedenti saranno comunicati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio al settore veterinario della regione o della provincia autonoma e al relativo osservatorio epidemiologico regionale o, in mancanza di questi, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; i dati relativi ai casi riscontrati nel territorio di competenza dovranno essere inseriti dai settori veterinari delle regioni e delle province autonome nelle relazioni informative trimestrali sull'attivita' concernente i piani di eradicazione da trasmettere al Dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'.
Art. 6
1.L'articolo 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292 e' sostituito come segue: "1. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al piu' presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unita' sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo. 2. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovicaprino, l'autorita' sanitaria competente per territorio, puo' disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione da' comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'. 3. Le indennita' per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennita', sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 3 del D.M. 31 maggio 1995, n. 292, e' il seguente: "Art. 3. - 1. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino e ovicaprino, l'autorita' sanitaria competente per territorio, puo' disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione da' comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'. 2. Le indennita' per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, sono corrisposte nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione delle domande di indennizzo".
Art. 7
1.L'articolo 17 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 e' sostituito come segue: "1. L'allevatore o il detentore e' tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della leucosi bovina enzootica dei bovini, non possono: a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria; b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana. 3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".
Art. 8
1.L'articolo 15 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, viene sostituito come segue: "1. Ai proprietari o ai detentori dei bovini o bufalini infetti per i quali la competente autorita' sanitaria abbia disposto l'abbattimento obbligatorio, e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, con le stesse modalita' e procedure adottate per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina. 2. Per ottenere l'indennita' di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al piu' presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 4, del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unita' sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo. 3. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente, puo' disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione da' comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'. 4. Le indennita' per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennita', sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda".
Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro per le politiche agricole Pinto
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 60
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