DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 448
Entrata in vigore del decreto: 13-1-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata dall'Economic Council of Europe, ECE, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;
Considerata la necessita' di procedere all'emanazione delle norme regolamentari per l'attuazione della citata legge n. 67 del 1979, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I GENERALITA'
Art. 1
Definizioni
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 3 della legge 3 febbraio 1979, n. 67 (in Gazzetta Ufficiale n. 61 - supplemento ordinario del 2 marzo 1979) cosi' recita: "Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. La presente Convenzione si applica ai contenitori nuovi e a quelli esistenti utilizzati per un trasporto internazionale, ad eccezione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto aereo. 2. Ogni contenitore nuovo deve essere approvato conformemente alle disposizioni dell'allegato I applicabili sia alle prove di approvazione per serie che alle prove di approvazione individuale. 3. Ogni contenitore esistente deve essere approvato conformemente alle disposizioni pertinenti che regolano l'approvazione dei contenitori esistenti enunciata nell'allegato I, entro i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione". - Il D.M. 21 dicembre 1984, in Gazzetta Ufficiale n. 335 del 28 dicembre 1984, ha cosi' disposto: "Gli enti competenti all'approvazione ed al rilascio del certificato di approvazione per i contenitori di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67, sono i seguenti: Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i contenitori costruiti secondo le norme dell'Unione internazionale delle ferrovie (U.I.C.); Registro italiano navale". - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale n. 214 - supplemento ordinario del 12 settembre 1988), cosi' recita: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Art. 2
Applicabilita'
1.Le norme del regolamento si applicano ai contenitori utilizzati per il trasporto internazionale per i quali il proprietario chiede l'approvazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i contenitori progettati e realizzati per il trasporto aereo.
Art. 3
Norme complementari
1.Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche complementari di adeguamento al progresso tecnico e agli aggiornamenti adottati in sede internazionale, come previsti dagli articoli IX e X della Convenzione.
Nota all'art. 3: - L'art. IX della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), vedi note alle premesse, cosi' recita: "Articolo IX Procedura di emendamento dell'intera Convenzione o di parte di essa 1. La presente Convenzione puo' essere emendata su proposta di una Parte contraente mediante una delle procedure enunciate nel presente articolo. 2. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione: a) su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da tale Parte della presente Convenzione sara' esaminato dall'Organizzazione. Se viene adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai lavori del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, tale emendamento verra' comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti contraenti almeno sei mesi prima che venga esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione. Ogni Parte contraente che non sia membro dell'Organizzazione sara' autorizzata a partecipare ai suoi lavori ed a votare quando l'emendamento verra' esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione; b) ove venga adottato da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, e ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti contraenti per l'accettazione; c) tale emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui sara' stato accettato dai due terzi delle Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della sua entrata in vigore, avranno fatto una dichiarazione per indicare di non accettarlo. 3. Emendamento da parte di una conferenza: A richiesta di una Parte contraente, appoggiata da almeno un terzo delle Parti contraenti, una Conferenza dei Governi alla quale saranno invitati gli Stati previsti dall'articolo VII, verra' convocata dal Segretario generale al fine di esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione". - L'articolo X della stesa Convenzione dispone: "Articolo X Procedura speciale di emendamento degli allegati 1. Ogni emendamento degli allegati, proposto da una Parte contraente sara' esaminato dall'Organizzazione a richiesta di detta Parte. 2. Ove venga adottato da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai dibattiti del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, ed ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento verra' comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti per l'accettazione. 3. Tale emendamento entrera' in vigore ad una data che sara' fissata dal Comitato di sicurezza marittima al momento della sua adozione, a meno che ad una data anteriore, che verra' fissata nello stesso tempo dal Comitato di sicurezza marittima, un quinto delle Parti contraenti, o cinque Parti contraenti ove tale cifra sia inferiore, abbiano notificato al Segretario generale di sollevare delle obiezioni contro il detto emendamento. Le date previste nel presente paragrafo saranno fissate da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dal Comitato di sicurezza marittima, comprendente a sua volta una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. 4. Dal momento in cui un emendamento entrera' in vigore, esso sostituira' per tutte le Parti contraenti che non abbiano sollevato obiezioni, ogni disposizione anteriore cui si riferisca; una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sara' vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione. 5. Il Segretario generale informera' tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell'Organizzazione di ogni domanda o comunicazione presentata ai sensi del presente articolo nonche' della data in cui ogni emendamento entrera' in vigore. 6. Allorche' il Comitato di sicurezza marittima esamina, ma non adotta, una proposta d'emendamento degli allegati, ogni Parte contraente dovra' richiedere la convocazione di una Conferenza, alla quale saranno invitati tutti gli Stati previsti dall'art. VII. Allorche' almeno un terzo delle altre Parti contraenti avranno notificato la loro approvazione, il Segretario generale convochera' una Conferenza per esaminare tale emendamento degli allegati".
Art. 4
Pareri tecnici
1.E' istituita, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una commissione mista consultiva avente il compito di rilasciare pareri tecnici in materia di applicazione della Convenzione e del presente regolamento.
3.Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
4.La nomina dei componenti la commissione mista consultiva e' disposta con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
5.La commissione stabilisce il proprio regolamento interno, nel quale puo' essere prevista la facolta' di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.
Titolo II APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo I Approvazione dei contenitori esistenti
Art. 5
Approvazione per unico esemplare
1.Ogni contenitore esistente e' sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.
2.Il proprietario di un contenitore esistente presenta la domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti all'articolo 1, comma 1, lettera c.1), del presente regolamento.
3.La domanda di approvazione deve contenere tutte le informazioni per la compilazione della targa, di cui all'articolo 13.
4.L'approvazione avviene secondo le procedure previste all'articolo 7 delle Norme relative all'approvazione dei contenitori esistenti (allegato 1 al presente regolamento).
5.Sono esclusi dalle procedure di cui al presente articolo i contenitori speciali in dotazione alle Forze armate che rispondono a particolari requisiti tecnicooperativi.
Art. 6
Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un prototipo successivamente omologato
1.Ogni contenitore e' sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.
2.Il proprietario di un contenitore esistente deve presentare domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti.
3.La domanda contiene tutti i dati che sono riportati sulla targa di approvazione, secondo quanto indicato all'articolo 13 del regolamento. Alla domanda e' allegata la dichiarazione del costruttore attestante che il contenitore e' stato costruito conformemente ad un prototipo sottoposto a prove e risultato rispondente alle condizioni tecniche indicate nell'allegato I al presente regolamento.
4.La documentazione in base alla quale viene redatta la dichiarazione, di cui al comma 3, deve essere conservata a cura dell'interessato nei propri archivi e messa a disposizione dell'ente tecnico ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.
5.L'ente tecnico, al quale viene rivolta la domanda di approvazione, puo', in base alla documentazione in possesso del proprietario ed allo stato del contenitore, rinunciare alla richiesta dei disegni e delle specifiche di costruzione, nonche' all'effettuazione di alcune prove, con esclusione di quelle relative al sollevamento e alla resistenza del fondo.
Art. 7
Rilascio del certificato di approvazione
1.L'ente tecnico, a seguito dell'esito soddisfacente dell'esame della documentazione, di cui agli articoli 5 o 6, rilascia al proprietario un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento.
2.Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
Titolo II APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo II Approvazione dei contenitori nuovi
Art. 8
Approvazione in unico esemplare
1.Ai fini dell'approvazione in unico esemplare di un contenitore il costruttore, od il proprietario, presenta la domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti dal presente regolamento.
Art. 9
Rilascio del certificato a seguito di approvazione in unico esemplare
1.L'ente tecnico, a seguito dell'esito favorevole delle visite e prove effettuate ai sensi dell'allegato II del presente regolamento, ovvero delle prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. (International Organization for Standardization) applicabili, rilascia al richiedente il certificato di approvazione con cui lo autorizza a fissare la targa di approvazione sul contenitore.
2.Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
Art. 10
Approvazione per tipo di costruzione
1.Il proprietario o il costruttore che agisce per conto del proprietario, presenta domanda di approvazione del tipo di costruzione ad uno degli enti tecnici previsti dal presente regolamento.
2.La domanda di approvazione contiene tutte le informazioni e documenti, di cui all'articolo 5 dell'allegato I al presente regolamento.
Art. 11
Rilascio del certificato a seguito di approvazione per tipo di costruzione
1.L'ente tecnico, dopo aver effettuato con esito favorevole le prove del prototipo previste dall'allegato II al presente regolamento, ovvero le prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. ed aver esaminato un adeguato numero di contenitori, rilascia al costruttore un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento, con cui lo autorizza a fissare le targhe di approvazione sui relativi contenitori. Se un prototipo non supera le prove prescritte, il costruttore o il proprietario, puo' richiedere la ripetizione delle prove stesse, su un numero di contenitori ritenuto necessario dall'ente tecnico, per assicurarsi della idoneita' della serie prodotta.
2.Il rilascio del certificato di approvazione per tipo di costruzione e' subordinato all'accertamento, da parte dell'ente tecnico, che il costruttore adotti un sistema per il controllo della produzione, tale da garantire che i contenitori della serie siano conformi al prototipo approvato.
3.L'ente tecnico puo' estendere l'approvazione a contenitori che costituiscano una versione modificata di un tipo di costruzione gia' approvato, a domanda del costruttore o del proprietario. L'approvazione della versione di un tipo, gia' approvato, puo' essere effettuata da parte del solo ente tecnico, che ha concesso l'approvazione originaria, a seguito della verifica della documentazione allegata alla domanda e con l'effettuazione di quelle prove, previste dal presente regolamento, che ritiene necessario effettuare in base all'esame delle modifiche attuate.
4.Il costruttore, prima di iniziare la produzione di una nuova serie di contenitori conformi ad un tipo di costruzione in precedenza approvato, ne informa l'ente tecnico.
5.Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
Titolo II APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo III Targa di approvazione ai fini della sicurezza
Art. 12
Caratteristiche della targa
Art. 13
Indicazioni da riportare sulla targa
1.La targa e' conforme a quanto prescritto all'allegato IV al presente regolamento. Per quanto riguarda l'Italia, alla riga 1 della targa stessa, deve essere riportata la sigla I preceduta e seguita da un asterisco, quindi dalla sigla dell'ente tecnico che ha proceduto all'approvazione, seguita da un asterisco, ed infine dal numero dell'approvazione, con un asterisco finale. Il numero di approvazione e' lo stesso per tutti i contenitori di un tipo di costruzione, facenti parte di una singola domanda di approvazione, presentata dal costruttore o dal proprietario.
2.Nel caso di trasferimento di proprieta' di un contenitore non si procede alla sostituzione della targa.
Titolo III ISPEZIONI PERIODICHE DEI CONTENITORI
Art. 14
Obblighi del proprietario del contenitore
1.Il proprietario del contenitore approvato provvede all'esecuzione delle ispezioni periodiche al contenitore nei tempi dovuti, all'accertamento del buono stato del contenitore ed all'esecuzione delle eventuali riparazioni necessarie per ripristinare il contenitore in condizioni di sicurezza.
2.Gli obblighi, di cui al comma 1, sono del locatario o depositario, qualora, nei rispettivi contratti, abbiano assunto la responsabilita' del proprietario per quanto riguarda il mantenimento del contenitore in condizioni di sicurezza.
Art. 15
Ispezioni
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