DECRETO 24 ottobre 1997, n. 447
Entrata in vigore del decreto: 11-1-1998
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e, in particolare, l'articolo 20 nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, riguardante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita' ed in particolare l'articolo 6, comma 7, lettera d);
Considerato che il consiglio dei direttori di laboratorio ed il comitato amministrativo del predetto Istituto hanno espresso il loro favorevole avviso rispettivamente in data 22 aprile e 24 settembre 1996;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 21 febbraio 1997;
Attese le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere ed operate le necessarie modifiche;
Rilevata, in proposito, la inattuabilita' del suggerimnto del predetto Consiglio di Stato, concernente il riconoscimento ai componenti del collegio ed al personale del servizio, dello stesso "trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con corrispondente riduzione numerica del contingente di personale assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro", tenuto conto che l'Istituto, il quale non e' dotato di un proprio gabinetto, e' amministrazione distinta ed autonoma rispetto al Ministero della sanita' e che non sussiste, pertanto, correlazione alcuna tra il servizio di controllo interno dell'Istituto e l'ufficio di gabinetto del Ministero stesso.
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. 24978/SP 69 del 4 luglio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione del servizio di controllo interno
1.E' istituito il servizio di controllo interno dell'Istituto superiore di sanita'. Tale servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazione agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche". - La legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 31 ottobre 1992. - Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 (Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993. - Il comma 7, lettera d), dell'art. 6 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754 (Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita') prevede che il comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita' esprima parere sui regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ai sensi dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Competenze e parametri di riferimento
2.Il servizio di controllo ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere a tutti i settori operativi dell'Istituto, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
3.I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti trimestralmente al Ministro.
Nota all'art. 2: - Il comma 4 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) prevede che la Corte dei conti svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi' pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.
Art. 3
Organizzazione del servizio
1.Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili anche in quiescenza o fra gli avvocati dello Stato anche in quiescenza e gli altri due scelti, uno, escluso ogni aumento di organico, tra i dirigenti generali del Ministero della sanita' non preposti a dipartimenti, o fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'Istituto superiore di sanita', non titolari di uffici operativi e uno tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione nel settore della sanita' e della ricerca sanitaria, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' del collegio. Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro della sanita' puo' con proprio provvedimento, adottato a norma del regolamento del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione nel settore della sanita' e della ricerca sanitaria particolarmente qualificati, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono i componenti il collegio medesimo.
2.Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.
3.Al servizio e' assegnato nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale appartenente ai diversi profili professionali, in numero non superiore alle dodici unita'.
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 65
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri): "Art. 6 (Valutazione dei risultati dell'incarico). - 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attivita' svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza. 2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati. 3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero puo' risolvere il rapporto per inadempienza. 5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attivita' prestata, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito".
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)