DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1997, n. 452

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1997-08-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14-1-1998

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono approvati i capitolati contenenti le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I PARTE GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 12. - 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita'. 2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalita' di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalita' per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneita' del personale impiegato dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli studi di fattibilita' ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalita' e ai principi, del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorita'". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo del'art. 12, del citato D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Responsabile del procedimento e modalita' di scelta del contraente

1.Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero un funzionario da questi delegato, e' altresi' responsabile del procedimento di formazione del contratto.

2.Il responsabile del procedimento di formazione del contratto applica, ai fini della scelta del contraente, le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture recepite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ovvero direttamente applicabili nell'ordinamento, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 10, comma 1, del citato D.Lgs. n. 39/1993, e' il seguente: "1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati". - Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE". - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario".

Art. 3

Studio di fattibilita'

1.Lo studio di fattibilita' e' volto alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata e costituisce la base per la predisposizione di apposito capitolato tecnico da utilizzare nelle procedure di scelta del contraente nei contratti di grande rilievo che attengono alla progettazione, acquisizione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, nonche' per l'esecuzione del monitoraggio, se previsto.

2.La redazione dello studio di fattibilita' precede tutti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4.Qualora lo studio di fattibilita' sia affidato ad una impresa, questa non puo' partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, ne' in proprio, ne' in associazione temporanea ovvero in consorzio con altre imprese, ne' in qualita' di subappaltatrice.

5.Lo studio di fattibilita' rimane di esclusiva proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice, anche quando sia affidato ad una impresa.

6.Il procedimento di scelta del contraente deve essere iniziato entro un anno dalla redazione definitiva o dall'accettazione dello studio di fattibilita' da parte dell'amministrazione.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 9 del citato D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, e' il seguente: "Art. 9. - 1. L'Autorita' fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali: a) l'Autorita' elabora le linee strategiche per i1 conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2; b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalita' di affidamento; c) l'Autorita' redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo. 3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorita' sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica. 4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento". - Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39, e' il seguente: "2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorita' determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via di stipulazione". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 4

Depositi cauzionali

1.Il bando o la lettera di invito possono subordinare la partecipazione dell'impresa alla prestazione di un deposito cauzionale provvisorio, che viene restituito alle imprese non aggiudicatarie.

2.A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, l'impresa e' tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo, salvi i casi di esonero, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 5

Commissioni giudicatrici

1.L'amministrazione puo' avvalersi, per l'aggiudicazione della fornitura, di apposita commissione giudicatrice, composta, in numero dispari, da esperti di comprovata esperienza nella materia.

Art. 6

Brevetti industriali e diritti d'autore

1.L'impresa assume ogni responsabilita' per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2.Qualora venga promossa nei confronti dell'amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

3.L'amministrazione e' obbligata a informare prontamente per iscritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma 2.

4.Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria di cui al comma 2, l'amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facolta' di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva e' giudizialmente contestato.

Art. 7

Obblighi di riservatezza e segretezza

1.Salvo che il contratto disponga diversamente, l'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

2.L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonche', salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.Le amministrazioni si conformano alle disposizioni delle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, nonche' alle norme tecniche ed ai criteri dettati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati e la riservatezza dei dati, anche personali, contenuti in tali sistemi. L'Autorita' ha facolta' di disporre verifiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Note all'art. 7: - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca: "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il testo dell'art. 7, comma 1, del citato D.Lgs. n. 39/1993, e' il seguente: "1. Spetta all'Autorita': a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonche' della loro qualita' e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi; b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente; d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita'; e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonche' orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informati che, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati; g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnicooperativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi; i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati; l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il piu' razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche".

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