LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato).
1.La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonchè la riduzione delle imprese monoveicolari ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.
5.I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
6.Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.
7.Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - L'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, così recita: "Capo II Trasporti per conto di terzi Art. 40 (Definizione). - È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo". - La legge 8 agosto 1985, n. 443 "Leggequadro per l'artigianato", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199. - L'art. 41 della legge n. 298/1974 così recita: "Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione. 2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. 3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero. 4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonchè da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino. 5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa. 6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di traporto, nonchè con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori. 7. Il Ministro dei trasporti, sentito, il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale. 8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto. 9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo. 10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinchè l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate". - L'art. 8 della legge n. 298/1974 così recita: "Art. 8 (Attribuzioni del comitato centrale). - Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni: a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo art. 16; c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose; d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto; e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto; f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa; g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali; h) proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo art. 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso". - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, riguardante "Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291. - L'art. 92 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317 - supplemento ordinario, così recita: "Sezione III Aiuti concessi dagli Stati Art. 92. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione". - L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, così recita: "Art. 5. - 1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonchè i proventi a qualsiasi titolo realizzati, devono essere versati su apposito conto corrente postale intestato al comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con vincolo di successivo versamento alla contabilità speciale di cui al comma 2. 2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il presidente del comitato centrale per l'albo provvede, mediante postagiro firmato anche da un vice presidente eletto con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1, versandole sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata: comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori - gestione albo nazionale autotrasportatori, al quale affluiranno le quote associative di cui al comma 1. 3. A valere sui fondi depositati nella predetta contabilità speciale, saranno emessi esclusivamente ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con imputazione ad un capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, da istituire per poi essere successivamente trasferiti su apposito capitolo di spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, anch'esso da istituire. Gli ordinativi saranno firmati dal presidente o da un vice presidente del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori". - L'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, riguardante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, è il seguente: "Art. 2. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali. 2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonchè la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli. 3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'albo. 4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - L'art. 9 della legge n. 298/1974, così recita: "Art. 9 (Attribuzioni dei comitati provinciali). - I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni: a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento; b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione; c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo; d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli; e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza; f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotraporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge; g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose; h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale". - Il titolo I della legge n. 298/1974, riguarda: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi".
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