LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Type Legge
Publication 1997-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 65
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1.Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, e' inserito il seguente: "Art. 121-bis. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri: a) per l'intero ammontare relativamente: 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta; b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".

3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4.E' soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

6.E' soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7.All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".

8.Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

9.Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquecento e per eccesso se e' superiore.

10.A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. (22)

11.I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalita' di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonche' le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attivita'.

12.Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.

13.I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

14.La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15.A decorrere dal 1 gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche e' stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

16.A decorrere dal 1 gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facolta' di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.

17.A decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b).

18.L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e' sostituito dal seguente: "Art. 94. - (Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'. 2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza. 3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. 4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila. 5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed e' inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni. 7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarita' di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa. 8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".

19.All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalita' di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalita' stesse, e' versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprieta', del locatario con facolta' di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalita', in tutti gli altri casi".

20.Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalita' prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalita' vigenti al momento della richiesta della stessa formalita' al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente e' tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalita' e al relativo versamento con le modalita' stabilite con decreto direttoriale.

21.A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

22.Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire.

23.A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, e' corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento e' garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

24.A decorrere dal 1 gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonche' l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con se' il contrassegno stesso.

25.Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.

26.E' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

27.Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti "ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validita' della patente di guida" e le parole: "Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti".

29.A decorrere dal 1 gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa e' dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purche' almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

30.Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31.La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

32.Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione.

33.Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennita' di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennita' di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del predetto, testo unico.

34.Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, e' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1 gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non e' richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non puo' essere rimessa in circolazione ne' riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilita' del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilita' di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.

35.L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, e' riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

36.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

37.Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' abrogato.

38.A1 numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".

39.L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non e' dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

Art. 18

Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1.E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.

2.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, e' emanato il regolamento concernente le modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosita' degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.

3.L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, e' assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalita' stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali. ((25))

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA CAPO III DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 19

(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali).

1.All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio".

2.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, e' sostituito dal seguente: "I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente".

6.Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonche' ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione e' presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

8.Per le modalita' di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))

Art. 21

(Disposizioni per il recupero d'imponibile).

1.Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, e' inserito il seguente: "ART. 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso com- pete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".

2.La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3.Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) e' abrogata.

5.La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

7.Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8.Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998.

9.Al fine di compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono erogazioni di quote ripartite in piu' esercizi.

10.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresi' a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente e' applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

12.Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 11, lettera c), del presente articolo, e' stabilita nella misura del 19 per cento.

13.Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole: "del 18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento" e le parole da: "per i redditi di cui alla lettera g)" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta e' operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto coma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;".

14.Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo e' inserito il seguente: "Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni".

15.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

17.Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

19.Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonche' alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualita' successiva a quella in corso. Per i contratti gia' registrati l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima deve essere versata con le modalita' di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).

20.Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonche' l'esecuzione delle relative formalita'.

21.All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunta la seguente nota: "NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullita' la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso".

22.Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e sostituito dal seguente: "2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute".

23.La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.

Art. 22

(Soggetti esenti dall'IRPEG).

1.Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi,".

Art. 23

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662).

1.All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, e' aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze e' disposto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, secondo criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE".

3.Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non puo' comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.

Art. 24

(Disposizioni in materia di riscossione).

3.L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 23. - (Esecutorieta' dei ruoli). - 1. Il visto di esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorieta' e' apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorieta'".

4.All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ", la data di consegna di esso all'esattore" sono soppresse.

5.L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalita' dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, e' sostituito dal seguente: "ART. 72. - (Svolgimento dell'incanto). - 1. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione".

6.E' abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

7.All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "decaduto o revocato" sono sostituite dalle seguenti: "comunque cessato dalla titolarita' del servizio".

8.Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: "ART. 42-bis. - (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione). - 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalita' di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

9.Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.

10.All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "dei comuni, delle province anche autonome" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni".

11.All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilita' di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e' condizionata al rilascio, con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non e' necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano gia' stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2".

12.All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, le parole: "entro il dodicesimo mese "sono sostituite dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese".

14.A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purche' collocati esclusivamente presso abitazioni private.

15.I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalita' stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttivita' aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.

16.A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

17.Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalita' di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.

18.Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.

19.La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1996, e' prorogata sino al 31 dicembre 2000.

20.Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammontera' a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.

21.Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.

22.All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa".

23.All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: "di reddito di impresa o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "di partita IVA".

24.I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

25.All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia,".

26.Il Comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita' agonistiche federali".

27.L'accettazione di scommesse organizzate e' consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.

28.All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: ", fiscali e sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate".

29.L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, e' consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi.

30.Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996. n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale e' pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalita' di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonche' di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze puo' essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione.

31.A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

32.Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.((45))

33.Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate ne' al consenso delle parti ne' a forme di pubblicita'.((45))

34.Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalita' ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, sempreche' il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilita' verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

35.L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e' condizione, dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.

36.Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

37.Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

38.Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.

39.Il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

40.Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze.

Art. 25

(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).

1.All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

2.I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.

Art. 26

(Riapertura dei termini per la riscossione).

1.Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facolta' e' condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.

2.Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti gia' compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facolta' di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facolta' e' condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.

3.La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione e' effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 27

(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

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