DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. 464
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h);
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 ottobre e del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, delle politiche agricole, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonchè finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unità in vita.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge al le quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e sotanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996 - Serie generale. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere, a), d), ed h) è il seguente: " a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze"; " d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale"; " h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea". - Il testo dell'art. 1, comma 2, della cilata legge n. 549/1995 è il seguente: "2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".
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