DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1997, n. 470

Type DPR
Publication 1997-11-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 23-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari al fine di disciplinare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della medesima professione;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 5 ottobre 1995;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi i laureati in scienze e tecnologie alimentari, nonche' quelli in scienze delle preparazioni alimentari. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare) e' il seguente: "Art. 1 (Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione). - 1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'art. 27. 2. Il conseguimento dell'abilitazione e' subordinto al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono nominate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri.

2.Il presidente viene scelto tra i professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare.

4.Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all'albo, i Consigli degli ordini possono designare quali membri delle terne di cui alla lettera c) del comma 2, tecnologi alimentari iscritti all'albo da meno di dieci anni, ai quali non sia mai stata comminata alcuna sanzione disciplinare.

5.Fino alla costituzione dei Consigli degli ordini le terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 3

1.Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consistono in due prove scritte e una prova orale.

2.La prima prova scritta sara' svolta dal candidato scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti l'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro sicurezza, dell'igiene, della conformita' alle norme, della qualita' nutrizionale e sensoriale.

3.La seconda prova scritta sara' svolta dai candidati scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai processi tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti.

4.Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sara' concesso ai candidati un tempo di sette ore.

5.La prova orale consiste in un colloquio relativo alle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonche' nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avra' una durata non inferiore a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche di conoscere la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa all'ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 concernente l'attivita' professionale.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' il seguente: "Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare: a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti; b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti; c) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari; d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualita' e di quantita' di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attivita' sono svolte presso strutture sia private che pubbliche; e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d); f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attivita' in relazione alla produzione alimentare; g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori; i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa, e ristorazione; m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie. 2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresi' svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti. 3. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facolta' di compiere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi, quando tali attivita' siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza".

Art. 4

1.Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il quale, con l'ordinanza medesima, indica le sedi, citta' sedi di universita' o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari, dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

2.Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate nell'ordinanza.

3.Il giorno in cui hanno inizio gli esami e' stabilito per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.

4.Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.

5.Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

6.Al termine della prova orale la commissione assegna il voto di merito. La prova si considera superata quando la sua valutazione e' non inferiore a sei decimi.

7.A conclusione dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegga a ciascun candidato il voto complessivo.

Art. 5

1.La tassa di ammissione agli esami e' stabilita nella misura determinata dalla normativa vigente in materia di tassa di ammissione agli esami di Stato.

2.Il contributo da versare all'economato dell'universita' presso cui il candidato intende sostenere gli esami viene stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

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