DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1997, n. 470

Type DPR
Publication 1997-11-18
Ultimo aggiornamento 1998-01-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 23-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari al fine di disciplinare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della medesima professione;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 5 ottobre 1995;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi i laureati in scienze e tecnologie alimentari, nonche' quelli in scienze delle preparazioni alimentari. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare) e' il seguente: "Art. 1 (Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione). - 1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'art. 27. 2. Il conseguimento dell'abilitazione e' subordinto al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono nominate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri.

2.Il presidente viene scelto tra i professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare.

4.Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all'albo, i Consigli degli ordini possono designare quali membri delle terne di cui alla lettera c) del comma 2, tecnologi alimentari iscritti all'albo da meno di dieci anni, ai quali non sia mai stata comminata alcuna sanzione disciplinare.

5.Fino alla costituzione dei Consigli degli ordini le terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 3

1.Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consistono in due prove scritte e una prova orale.

2.La prima prova scritta sara' svolta dal candidato scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti l'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro sicurezza, dell'igiene, della conformita' alle norme, della qualita' nutrizionale e sensoriale.

3.La seconda prova scritta sara' svolta dai candidati scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai processi tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti.

4.Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sara' concesso ai candidati un tempo di sette ore.

5.La prova orale consiste in un colloquio relativo alle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonche' nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avra' una durata non inferiore a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche di conoscere la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa all'ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 concernente l'attivita' professionale.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' il seguente: "Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare: a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti; b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti; c) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari; d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualita' e di quantita' di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attivita' sono svolte presso strutture sia private che pubbliche; e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d); f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attivita' in relazione alla produzione alimentare; g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori; i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa, e ristorazione; m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie. 2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresi' svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti. 3. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facolta' di compiere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi, quando tali attivita' siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza".

Art. 4

1.Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il quale, con l'ordinanza medesima, indica le sedi, citta' sedi di universita' o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari, dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

2.Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate nell'ordinanza.

3.Il giorno in cui hanno inizio gli esami e' stabilito per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.

4.Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.

5.Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

6.Al termine della prova orale la commissione assegna il voto di merito. La prova si considera superata quando la sua valutazione e' non inferiore a sei decimi.

7.A conclusione dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegga a ciascun candidato il voto complessivo.

Art. 5

1.La tassa di ammissione agli esami e' stabilita nella misura determinata dalla normativa vigente in materia di tassa di ammissione agli esami di Stato.

2.Il contributo da versare all'economato dell'universita' presso cui il candidato intende sostenere gli esami viene stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nota all'art. 5: - L'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' cosi' formulato: "Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle universita', le disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente. 3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali. 4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo. 6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita' specifiche. 7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e degli standard europei. 9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'. 10. L'organico di ateneo e' costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, gia' assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente gia' assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonche' dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle universita', sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei megaatenei. 11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle universita' sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei. 12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10. 13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle universita', della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima e' fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non puo' superare il triplo della minima. 15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 e' riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole universita', stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le universita' possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non puo' superare il quadruplo della tassa minima. 16. Le universita' stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari. 17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. 18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390. 19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle universita' sulla base dei principi di uniformita' definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali gia' sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della citata legge puo' essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle universita' non sono soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. 22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. 23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione e' altresi' trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e' costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno. 27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. 28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997

Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 23

Nota all'art. 6: - Il decreto ministeriale del 9 settembre 1957 e successive modificazioni concerne: "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".

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