DECRETO 11 novembre 1997, n. 474
Entrata in vigore del decreto: 25/1/1998
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Visti, in particolare, gli articoli 1 e 12 della predetta legge, secondo cui lo statuto dell'ICE e' deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero;
Visto il parere espresso dal comitato consultivo il 30 luglio 1997;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ICE n. 39/97 del 1 agosto 1997;
Ritenuto di dover apportare, rispetto al testo deliberato dal consiglio di amministrazione, alcune modifiche di carattere formale agli articoli 3, commi 5 e 6; 6, comma 2; 9, commi 1, lettera b), e 4; 12, comma 1; 14, comma 5;
Ritenuto, inoltre, di dover apportare, sempre rispetto al predetto testo, alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 3, comma 4, in quanto la elencazione delle attivita' ivi contenuta deve ritenersi meramente esemplificativa rispetto alla indicazione delle funzioni assegnate all'ICE dall'articolo 2 della citata legge n. 68 del 1997; all'articolo 4, comma 3, in quanto riproduceva parzialmente ed in maniera imprecisa quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1997; all'articolo 13, comma 2, in quanto rischiava di introdurre elementi di incertezza in relazione ad una procedura gia' compiutamente delineata nella legge; all'articolo 13, comma 3 (ora comma 2), in quanto si rende necessario prevedere un controllo a posteriori dei risultati ottenuti con il piano di attivita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 62874 del 28 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 25 marzo 1997, n. 68, reca: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero". Gi articoli 1 e 12 cosi' recitano: "Art. 1 (Natura). - 1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' un ente pubblico non economico ed e' retto dalla presente legge, nonche' da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma o nei limiti di cui alla presente legge". "Art. 12 (Norme transitorie e finali). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione, degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonche' della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessita' di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporra' al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilita', secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attivita' di cui all'articolo 7, l'attivita' dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste. 4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge". - L'art. 2 della citata legge n. 68/1997 cosi' recita: "Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine: a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni piu' favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia, c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere; e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali; f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali; g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export; h) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agroalimentare, nonche' i controlli di qualita' sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente; i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano; l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento delle sue finalita'. 3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE". - L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 68/1997 cosi' recita: "3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 3, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - La legge 25 marzo 1997, n. 68, reca: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".
Art. 2
Sede legale
L'ICE, ente pubblico non economico retto dalla legge, nonche' dal presente statuto, ha sede legale in Roma.
Art. 3
Attivita' dell'ICE
1.Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'ICE svolge le funzioni di cui all'articolo 2 della legge, realizzando ogni attivita' che agevoli i processi di internazionalizzazione del sistema economico nazionale o che gli venga affidata da altre pubbliche amministrazioni, dall'Unione europea ovvero da altre istituzioni a carattere sovranazionale.
2.L'ICE opera in raccordo con tutti i soggetti che agiscono in forma organizzata a favore dell'internazionalizzazione del sistema paese (in particolare regioni, camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori) ed adegua le proprie attivita' alla evoluzione del quadro operativo e normativo, bilaterale e multilaterale, tenendo anche conto delle interrelazioni tra commercio e ambiente e tra commercio e condizioni di lavoro.
3.I servizi prestati dall'ICE al sistema produttivo si articolano in attivita' di informazione, promozione collettiva, assistenza e formazione, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole ed associate.
5.I servizi di base, da definirsi da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f), della legge, vengono prestati di norma a titolo gratuito alle imprese e loro associazioni ed alle pubbliche amministrazioni e loro strutture associative.
6.I servizi specializzati e personalizzati sono prestati a pagamento secondo criteri e modalita' fissati dal consiglio di amministrazione, prevedendo anche eventuali forme di abbonamento quando la particolare materia o i contenuti del servizio lo consentono.
7.Le attivita' affidate all'ICE da parte di altre pubbliche amministrazioni o da organismi internazionali e comunitari prevedono il rimborso della quota di costi generali imputabili alla organizzazione e gestione delle medesime, secondo modalita' e criteri deliberati dal consiglio di amministrazione.
8.Nello svolgimento delle funzioni istituzionali l'ICE puo' trattare dati personali relativi a ditte ed enti italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche, nonche' comunicare e diffondere gli stessi presso operatori italiani e stranieri, secondo le modita' ed i limiti previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Note all'art. 3: - Per l'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, vedi in nota alle premesse. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 4
Struttura organizzativa
1.La struttura organizzativa dell'Istituto si articola secondo quanto previsto dalla legge.
2.La sede centrale e' collocata a Roma.
3.Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica per quel che riguarda i rapporti intergovernativi e le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera.
4.Nella ubicazione territoriale deve essere valutata l'opportunita' di collegare le predette sedi estere a quelle diplomatiche o ad altri enti dello Stato, al fine di operare risparmi sui costi e di sfruttare al meglio le possibili sinergie.
5.L'attivita' dell'Istituto all'estero e' svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici. Le unita' operative dell'ICE all'estero rispondono alla direzione generale, da cui gerarchicamente dipendono anche attraverso gli uffici a cio' preposti della sede secondo il regolamento di organizzazione.
Nota all'art. 4: - Il D.P.R 5 gennaio 1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"; all'art. 37 cosi' recita: "Art. 37 (Funzioni della missione diplomatica). - La missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; trattare gli affari, negoziare, riferire; promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento. L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politicodiplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientificotecnologico della stampa ed informazione. La missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento".
Art. 5
Presidente
1.Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facolta' di conferire deleghe e procure entro i limiti di tempo e di materia stabiliti d'intesa con il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri di rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi attribuiti dai regolamenti al direttore generale e ai dirigenti.
2.Il presidente puo' incaricare i membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale o singoli funzionari, di rappresentare l'Istituto in occasione di eventi a rilevanza esterna.
3.Il presidente vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e, su delega del consiglio stesso, assicura il coordinamento funzionale dell'Istituto.
4.Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunita' e di norma ogni due settimane nonche' su richiesta formulata da almeno due componenti ovvero dal collegio dei revisori. La convocazione va effettuata con le modalita' e nei termini previsti dal regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente predispone l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione anche tenendo conto delle richieste degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
5.Il presidente cura la pubblicazione dei dispositivi delle delibere del consiglio di amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito, in relazione a singoli casi, dal consiglio stesso.
6.Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti dei consiglio di amministrazione, ha facolta' di invitare alle sedute dei consiglio medesimo i responsabili degli uffici ed esperti per fornire chiarimenti su argomenti di rispettiva competenza.
7.Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente del consiglio di amministrazione piu' anziano d'eta'.
8.Il presidente, ove non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, adotta, in casi di improrogabile necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio medesimo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Art. 6
Consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione, nell'esercizio dei poteri di cui alla legge, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adotta le direttive generali circa la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive medesime. Esercita, altresi', i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi istituzionali, al direttore generale ed ai dirigenti, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di cui al successivo comma 3.
2.Il consiglio di amministrazione approva con debito anticipo la proposta di piano delle attivita' per l'anno futuro, nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 14 del presente statuto, individuando anche gli strumenti ed i fondi necessari per l'attuazione del programma e la quantificazione dei costi necessari per il funzionamento e l'attivita' delle sedi nazionali ed estere.
3.Il consiglio di amministrazione, nell'ambito del potere regolamentare previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge, delibera il regolamento organico del personale, il regolamento di contabilita' e gli altri regolamenti necessari all'espletamento delle funzioni dell'Istituto.
4.Il consiglio di amministrazione, nel delegare funzioni al direttore generale, in attuazione della legge, definisce i limiti di tempo e di materia dei poteri cosi' delegati. Sono comunque escluse dalla delega le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) dell'articolo 4, comma 3, della legge.
5.La responsabilita' dei componenti del consiglio di amministrazione, per atti ed omissioni relativi all'adempimento dei propri doveri, non si estende a chi tra di essi abbia fatto risultare il proprio dissenso mediante tempestiva annotazione a verbale.
6.Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti.
7.Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme per il suo funzionamento, anche in relazione alla nomina del segretario e del suo sostituto.
8.Il consiglio di amministrazione, fatte salve le sue attribuzioni collegiali non delegabili, puo' delegare specifiche funzioni a membri del consiglio di amministrazione stesso.
9.Il consiglio di amministrazione, con delibera motivata e nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta' di affidare ad esperti esterni lo studio di specifiche problematiche e il supporto tecnico scientifico a problematiche di rilievo generale, qualora non esistano all'interno dell'Istituto le competenze specialistiche richieste.
10.Il consiglio di amministrazione adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla legge.
Note all'art. 6: - Gli articoli 1, comma 2, e 4, comma 3, della citata legge n. 68/1997 cosi' recitano: "2. L'ICE ha autonomia regolamentare amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge". "3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri: a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilita'; b) delibera lo statuto di cui all'art. 1. c) approva i bilanci dell'ICE; d) delibera in merito ai piano annuale di attivita' con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti; e) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'art. 10; f) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonche' i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali; g) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonche' alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unita' operative all'estero; h) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle societa' di cui all'art. 3, comma 2". - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; all'art. 7, comma 6, cosi' recita: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
Art. 7
Direttore generale
Art. 8
Collegio dei revisori
1.Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili. I membri effettivi assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di morte, dimissioni o decadenza o li sostituiscono in caso di temporaneo impedimento.
2.Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'attivita' dei collegi sindacali. In particolare controlla la gestione amministrativa e contabile dell'ente; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; puo' procedere in ogni momento, ad atti di ispezione e di controllo.
3.Il collegio dei revisori esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti consuntivi, contrazioni di mutui e partecipazioni societarie, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonche' sulle questioni ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione al quale puo' comunque chiedere notizie su determinati affari.
4.Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; all'uopo hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.
5.I controlli amministrativi e contabili sulle unita' operative all'estero vengono esercitati presso la sede centrale. Eventuali ispezioni all'estero possono essere effettuate soltanto nei casi di accertate gravi irregolarita'.
6.Il collegio dei revisori puo' adottare un proprio regolamento interno di funzionamento.
Art. 9
Comitato consultivo
2.Il comitato e' presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. La delega puo' essere conferita a soggetti che facciano parte del comitato o dell'amministrazione vigilante.
3.Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale dell'Istituto hanno facolta' di partecipare alle sedute del comitato consultivo, ovvero partecipano alle sedute su richiesta del comitato stesso.
4.Le sedute del comitato consultivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti nominati. Le delibere sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti.
Art. 10
Sostituzione di componenti degli organi istituzionali
1.Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un componente degli organi nel corso del quadriennio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, si procede alla sostituzione secondo le modalita' previste dalla legge stessa per la nomina. La nomina in sostituzione ha effetto sino alla scadenza del quadriennio stesso.
Nota all'art. 10: - L'art. 5, comma 3, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68, cosi' recita: "3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta".
Art. 11
Incompatibilita' e decadenza
1.La carica di presidente e' incompatibile con le funzioni di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, a pena di decadenza.
2.Il presidente, i componenti del collegio dei revisori e del consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio se interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.
3.Il presidente, i componenti degli organi collegiali e il direttore generale che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Istituto relativamente ad uno o piu' affari, ne danno notizia al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori e si astengono, a pena di decadenza, dal trattare la questione. In caso di astensione del direttore generale il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti del caso.
4.La decadenza opera di diritto e va dichiarata dall'organo competente per la nomina, previa contestazione in contraddittorio con l'interessato.
Nota all'art. 11: - La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici", l'art. 7 cosi' recita: "Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'avvocato dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo".
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1.L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La proposta di bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, vengono presentati dal direttore generale ed inviati al collegio dei revisori ed ai consiglieri di amministrazione almeno quindici giorni prima della data della seduta in cui devono essere discussi. Le relative deliberazioni vengono adottate rispettivamente entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed entro il mese di aprile successivo all'esercizio scaduto. Le stesse, corredate dalla relazione del collegio dei revisori, e per il bilancio consuntivo dalla relazione di certificazione, vengono trasmesse al Ministro vigilante entro dieci giorni dalla loro adozione per gli adempimenti di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge.
2.Le norme che disciplinano la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ICE sono improntate alla realizzazione dei principi di economicita' ed efficienza normalmente adottati dalle imprese, in particolare per quanto riguarda la gestione dei servizi commissionati dagli operatori pubblici o privati e dei relativi rapporti contrattuali.
3.Il contributo annuale per le spese di funzionamento e quello per il finanziamento del piano di attivita', a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, sono trasferiti all'Istituto in unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario.
4.I contributi per la realizzazione del piano annuale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge, non utilizzati nel corso dell'esercizio, confluiscono nel bilancio dell'Istituto in un apposito fondo, la cui destinazione e' vincolata, anche con variazioni di impegni, alla realizzazione delle finalita' del piano medesimo per tutto il corso dell'esercizio successivo. I fondi residui al termine di quest'ultimo integrano le disponibilita' finanziarie per la realizzazione del successivo piano annuale.
Note all'art. 12: - L'art. 4, comma 4, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68, cosi' recita: "4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), c), g) e h) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera g), limitatamente alle unita' operative all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine e' elevato a quarantacinque giorni". - L'art. 8, comma 1, lettera b), della citata legge 25 marzo 1997, n. 68, cosi' recita: " b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attivita' di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71".
Art. 13
Piano di attivita'
1.Il piano annuale di attivita' previsto dall'articolo 7 della legge puo' essere modificato nel corso dell'anno al fine di adattare le attivita' alle mutate condizioni degli scenari internazionali e dei singoli mercati esteri.
2.Nel predisporre il piano annuale e gli aggiustamenti infraannuali, l'ICE tiene conto di valutazioni di efficienza ed efficacia sull'attivita' precedentemente svolta. Per tale valutazione l'Istituto puo' avvalersi di apposite professionalita' esterne ai sensi dell'articolo 6, comma 9. Nel piano annuale verranno formulati gli obiettivi da raggiungere con i singoli progettiiniziative promozionali e definiti i parametri per la verifica del loro conseguimento.
Nota all'art. 13: - Per l'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, vedi in nota all'art. 9.
Art. 14
Personale
1.Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale incluso nei ruoli organici dell'Istituto, assunto in Italia sulla base delle procedure previste dai regolamenti del personale protempore vigenti, e' disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici e dal regolamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge.
2.Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 10, comma 3, della legge si applica al personale di cui al comma 1, trasferito all'estero per esigenze di servizio.
3.Il rapporto di lavoro del personale di nazionalita' estera, assunto localmente per le esigenze delle unita' operative all'estero, anche se in possesso di cittadinanza italiana, e' disciplinato dalle norme e dagli usi locali.
4.I risultati conseguiti dai dirigenti nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono oggetto di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal regolamento organico del personale.
Il Ministro: Fantozzi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 74
Note all'art. 14: - L'art. 10, commi 2 e 3, della legge 25 marzo 1997, n. 68, cosi' recitano: "2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a). 3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, e' determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non puo' essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero deli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennita' di servizio all'estero e esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennita' integrativa speciale". - Il gia' citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all'art. 20 cosi' recita: "Art. 20 (Verifica dei risultati responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili, del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)