LEGGE 11 giugno 1897, n. 183
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1895-96 su taluni capitoli di «Spese obbligatorie e d'ordine» nella complessiva somma di lire otto milioni settecentonovantaquattromila centosettantanove e centesimi sessantaquattro (L. 8,794,179 64), ripartite fra i Ministeri ed i capitoli descritti nella unita tabella. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1897. UMBERTO. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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