LEGGE 11 giugno 1897, n. 190
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni per la complessiva somma di lire 2,500,000, in aumento agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1896-97, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1897. UMBERTO. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli G. Costa.
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