LEGGE 12 giugno 1897, n. 192
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di lire 51 75 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 30 ter «Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 15 - Assegni al personale dei consolati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95» del conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1897. UMBERTO. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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