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LEGGE 12 giugno 1897, n. 207

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

È autorizzata la spesa di lire trecentomila, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra del corrente esercizio 1896-97, colla denominazione «Spese per invio di truppe in Oriente.»