LEGGE 21 giugno 1897, n. 220
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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