LEGGE 28 giugno 1897, n. 225

Type Legge
Publication 1897-06-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Il R. esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in: A) ESERCITO PERMANENTE, che è ordinato in dodici corpi di armata e in venticinque divisioni militari territoriali, e si compone sostanzialmente di: 12 legioni di carabinieri reali; 96 reggimenti di fanteria di linea (1152 compagnie e 96 depositi); 12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi); 7 reggimenti alpini (75 compagnie e 7 depositi); 88 distretti militari; 24 reggimenti di cavalleria (144 squadroni e 24 depositi); 4 depositi di allevamento cavalli; 24 reggimenti d'artiglieria da campagna (186 batterie, 36 compagnie treno e 24 depositi); 1 reggimento d'artiglieria a cavallo (6 batterie, 4 compagnie treno ed 1 deposito); 1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie ed 1 deposito); 22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie); 5 compagnie operai d'artiglieria; 5 reggimenti del genio (60 compagnie del genio, 10 compagnie treno e 5 depositi); 1 brigata ferrovieri del genio (6 compagnie); 12 compagnie di sanità; 12 compagnie di sussistenza; Corpo invalidi e veterani; Scuole militari; Istituto geografico militare; Stabilimenti d'artiglieria e del genio; Ospedali militari e farmacia centrale militare; Stabilimenti di commissariato; Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari; Stabilimenti militari di pena. B) MILIZIA MOBILE, che si compone di: 51 reggimenti di fanteria di linea (ciascuno di 3 battaglioni a 4 compagnie); 20 battaglioni bersaglieri (a 4 compagnie); 38 compagnie alpini; 31 squadroni di cavalleria; 63 batterie d'artiglieria da campagna; 15 batterie d'artiglieria da montagna; 78 compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza; 24 compagnie treno d'artiglieria; 54 compagnie del genio; 4 compagnie treno del genio. C) MILIZIA TERRITORIALE, che si compone di: 224 battaglioni di fanteria (a 4 compagnie); 22 battaglioni alpini (in complesso 75 compagnie); 100 compagnie d'artiglieria da fortezza; 30 compagnie del genio. Fanno parte integrante della presente legge le tabelle organiche annesse alla medesima dal n. 1 all'11.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.