Art. 1
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti da essa concessi al Comune di Roma e quelli in corso, e a unificare il prestito interno 1871 in Obbligazioni del Comune stesso, applicando alle operazioni di trasformazione e di unificazione anzidette le disposizioni della legge 24 dicembre 1896 n. 551, colle modificazioni contemplate nei seguenti articoli.