LEGGE 27 giugno 1897, n. 228

Type Legge
Publication 1897-06-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

La spesa di L. 86,035,693 occorrente nel prossimo sessennio per provvedere a tutti gli impegni in corso nella categoria «Costruzioni di strade ferrate» sarà stanziata, secondo l'annessa tabella A, nel bilancio per il Ministero dei Lavori Pubblici. La ripartizione fra le diverse linee delle somme da stanziarsi a senso dei numeri 1 e 2 di detta tabella e la ripartizione in 3 capitoli delle spese di personale, d'ufficio e della somma di riserva di cui ai successivi n. 9, 10 ed 11, saranno fatte, anno per anno, colla legge di approvazione dello stato di previsione e potranno essere modificate, in relazione allo avanzamento dei lavori e delle liquidazioni, colla legge per lo assestamento del bilancio.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.