LEGGE 4 luglio 1897, n. 234
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 7,000,000 per le spese riguardanti la riproduzione del naviglio. A tale uopo sarà iscritta la somma di lire 3,000,000 sul capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio 1896-97, ed altri 4,000,000 saranno stanziati nell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1897-98. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1897. UMBERTO. Luzzatti. B. Brin. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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