Art. 1
Per gli esercizi finanziarii 1897-98 e 1898-99 sui fondi che rimangono a stanziare nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici, saranno inscritte colla legge di approvazione del bilancio le sole somme corrispondenti al progressivo sviluppo dei lavori per le opere pubbliche straordinarie qui sotto indicate: a) I lavori stradali nazionali di cui nella legge 30 giugno 1896 n. 266; b) la sistemazione dei principali fiumi veneti autorizzata dalla legge 24 luglio 1887 n. 4805, e modificata con la legge 30 dicembre 1892 n. 734; c) concorsi e sussidii ad opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consorziali, conceduti dalla legge 20 luglio 1890 n. 7018, modificata dalla legge 30 dicembre 1892 n. 734; d) opere di bonificazione contemplate nelle leggi 23 luglio 1881 n. 333 tabella D e 30 dicembre 1888 n. 5879, modificata con le leggi 30 dicembre 1892 n. 734, 15 giugno 1893 n. 289 e 27 giugno 1893 n. 318; e) nuove opere marittime e laquali contemplate nella legge 14 luglio 1889 n. 6280, modificata con le leggi 30 dicembre 1892 n. 734 e 7 giugno 1894 n. 221.