LEGGE 8 luglio 1897, n. 250

Type Legge
Publication 1897-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta a nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dì osservarla e di farla osservare come leggo dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1897. UMBERTO. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

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