LEGGE 1 luglio 1897, n. 251
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Comitato esecutivo dell'Esposizione Generale Italiana che avrà luogo a Torino nel 1898, nell'occasione del primo cinquantennio della proclamazione dello Statuto, una lotteria con esenzione di ogni tassa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° luglio 1897. UMBERTO. Branca. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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