LEGGE 8 luglio 1897, n. 254
Art. 1
Le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896, n. 554, che regolano i matrimoni degli ufficiali del Regio esercito, sono estese, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, agli ufficiali dei diversi corpi della Regia marina. Però i guardiamarina non potranno mai ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio.
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