LEGGE 8 luglio 1897, n. 255

Type Legge
Publication 1897-07-08
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere, nella parte straordinaria del bilancio della guerra, per l'esercizio finanziario 1897-98, la somma di lire 15,750,009 da ripartirsi nei capitoli del bilancio, come è qui di seguito indicato: Parte di provvedimento in formato grafico Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1897. UMBERTO. Pelloux. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)